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20/04/2021

Ristrutturazione edilizia e interventi di restauro e risanamento conservativo

Il Consiglio di Stato individua gli elementi che differenziano gli interventi di restauro e risanamento conservativo dagli interventi di ristrutturazione edilizia.

L’occasione per il chiarimento è sorta nell'ambito di una controversia in merito all’applicabilità del piano casa nella Regione Campania. In particolare l’art. 3 della L.R. Campania 28/12/2009, n. 19, comma 1, lett. b), prevede l’esclusione dal piano casa degli edifici collocati nella zona A (centri storici) di cui all’art. 2 del D.M. 1444/1968 ad eccezione degli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi 50 anni. Nel caso di specie si trattava di stabilire se, ai fini dell'operatività del beneficio, alcuni interventi potessero essere annoverati nel concetto di ristrutturazione (art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. d), ovvero rientrassero nel concetto di restauro o risanamento conservativo (art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. c).

FINALITÀ E DISTINZIONE DEGLI INTERVENTI - Secondo C. Stato 02/04/2021, n. 2735, la finalità degli interventi di restauro e risanamento conservativo è quella di rinnovare l’organismo edilizio in modo sistematico e globale, nel rispetto però dei suoi elementi essenziali tipologici, formali e strutturali.
Pertanto è preclusa la modificazione:
a) della qualificazione tipologica del manufatto preesistente, cioè dei caratteri architettonici e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie;
b) degli elementi formali (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che distinguono in modo peculiare il manufatto, configurandone l’immagine caratteristica;
c) degli elementi strutturali, ovvero inerenti alla materiale composizione della struttura dell’organismo edilizio.
Nella ristrutturazione è invece ravvisabile una finalità di “alterazione innovativa che comporta la modificazione, anche sotto il profilo della distribuzione interna e dei volumi, dell’originaria consistenza fisica dell’immobile.

Ai fini della distinzione tra “ristrutturazione edilizia” e “risanamento conservativo”, occorre dunque tenere presente che:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono l’esecuzione di lavori consistenti nel ripristino o nella sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, ovvero nella eliminazione, modificazione e inserimento di nuovi elementi ed impianti;
- gli interventi di risanamento conservativo sono invece caratterizzati dal mancato apporto di modifiche sostanziali all’assetto edilizio preesistente e dalla realizzazione di opere che lasciano inalterata la struttura dell'edificio e la distribuzione interna della sua superficie.
Inoltre, mentre il risanamento non contempla modifiche di volumetria, queste ultime sono possibili in sede di ristrutturazione edilizia (assoggettate a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 380/2001).

PIANO CASA - Con particolare riferimento alla disposizione regionale sul piano casa, il Consiglio di Stato ha specificato che l’eccezione prevista dall’art. 3 della L.R. Campania 28/12/2009, n. 19, comma 1, lett. b), si estende, alle condizioni ivi previste, solo ai manufatti che siano stati oggetto di ristrutturazione in senso stretto, non interessati pertanto da meri interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di manutenzione straordinaria. Ciò si giustifica perché laddove l’edificio abbia perduto le caratteristiche originali (gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo storico) per effetto della ristrutturazione, il legislatore ha ritenuto insussistente quella esigenza di tutela di valori estetici e, più in generale, culturali altrimenti ostativa all’esclusione dal piano casa degli edifici situati in zona A (cioè in parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale), anche quando non vincolati.

Dalla redazione