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19/04/2021

Appalti pubblici: indicazioni ANAC per favorire la partecipazione delle imprese in difficoltà

Con il Comunicato del 13/04/2021, l'ANAC fornisce alle S.A. alcuni suggerimenti per la predisposizione dei bandi di gara, al fine di garantire la partecipazione alle gare delle imprese in difficoltà.

In tema di appalti pubblici e al fine di facilitare la massima partecipazione delle imprese in difficoltà alle gare pubbliche per la fornitura di servizi, l’ANAC fornisce alcuni suggerimenti per la predisposizione dei bandi di gara, con riferimento ai requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica.

In particolare, il Comunicato ANAC del 13/04/2021, ha rilevato che, in conseguenza dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, per alcuni settori produttivi si è verificato un calo significativo di fatturato a fronte della mancata erogazione dei servizi. Ciò può avere un impatto potenzialmente limitativo della partecipazione alle future gare in quanto il fatturato minimo annuo è uno degli elementi che le stazioni appaltanti possono richiedere ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria.

Requisiti di capacità economica e finanziaria
Al fine di limitare tale impatto, l'ANAC suggerisce alle stazioni appaltanti, per i servizi che sono stati interessati in modo significativo dalle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza sanitaria, di valutare attentamente la necessità di richiedere la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria mediante il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio precedente la gara, che ricomprenda gli anni 2020 e 2021. 

Requisiti di capacità tecnica
Posto inoltre che la mancata erogazione dei servizi può avere impatto anche sulla dimostrazione dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 anni, l'ANAC ricorda che l’Allegato XVII, parte II, del D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), relativo ai mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici, specifica che "per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima".

Dalla redazione