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16/04/2021

Appalti pubblici: chiarimenti ANAC su modifiche contrattuali e quinto d'obbligo

In tema di appalti pubblici, l’ANAC fornisce Indicazioni interpretative in merito alle modifiche contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto.

L’ANAC ha adottato il Comunicato del 23/03/2021 in risposta ad alcune segnalazioni in merito a problematiche applicative dell’art. 106, comma 12, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) al fine di favorire la corretta interpretazione e l’uniforme applicazione di tale disposizione.

L’art. 106, commi 1 e 2, del D. Leg.vo 50/2016 individua le ipotesi di modifiche contrattuali consentite senza necessità di ricorrere ad una nuova gara. Al comma 6 è chiarito che “Una nuova procedura d’appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2”.

L' art. 106, comma 12, del D. Leg.vo 50/2016 prevede che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (c.d. quinto d’obbligo).

Le richieste di chiarimenti riguardano la possibilità di considerare la fattispecie prevista al suddetto comma 12 come ipotesi autonoma e ulteriore di modifica contrattuale rispetto alle casistiche di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 106, del D. Leg.vo 50/2016 e , in caso positivo, la possibilità di accedere a tale istituto anche a prescindere dalla ricorrenza dei citati presupposti.

L’ANAC ritiene che la previsione dell’art. 106, comma 12, del D. Leg.vo 50/2016 non possa configurarsi come una fattispecie autonoma di modifica contrattuale.
Pertanto:
- la norma deve essere intesa come volta a specificare che, al ricorrere di una delle ipotesi previste dai commi 1, lettera c) e 2 dell’articolo 106, del d. Leg.vo 50/2016, qualora la modifica del contratto resti contenuta entro il quinto dell’importo originario, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- nel caso in cui, invece, si ecceda il quinto d’obbligo e, sempre purché ricorrano le altre condizioni di cui all'articolo 106, commi 1 e 2, del D. Leg.vo 50/2016, l'appaltatore potrà esigere una rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, in caso di esito negativo, il diritto alla risoluzione del contratto.

Per completezza di informazione, l’ANAC segnala che la stessa, nell’ambito delle attività volte alla valutazione di possibili interventi sul Codice dei contratti pubblici, ha avanzato alcune proposte di modifica dell’art. 106, del D. Leg.vo 50/2016, le quali devono tuttavia essere ancora valutate dal Parlamento e dal Governo.  

Dalla redazione