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14/04/2021

Abusi edilizi: la disciplina urbanistica successiva non impedisce il condono

Secondo il TAR Sardegna, la disciplina urbanistica sopravvenuta alla realizzazione dell’opera abusiva non impedisce il rilascio del condono edilizio.

FATTISPECIE - Nel caso esaminato dal TAR Sardegna 25/03/2021, n. 214, il proprietario di un immobile sito in Sardegna aveva ottenuto il condono in base alla L. 47/1985 e 724/1994 su alcune opere realizzate nella sua casa di abitazione (camera, cucina, bagno, guardaroba e deposito) ad eccezione del vano cucina. Nel 2004, aveva riproposto la domanda relativa al vano cucina ai sensi dell’art. 32 del D.L. 269/2003 (terzo condono edilizio) pagando le relative somme dovute a titolo di oblazione e oneri concessori, ma l’istanza veniva di nuovo respinta. Tra le motivazioni del diniego vi era la norma (sopravvenuta) del PUC vigente, secondo la quale “ogni trasformazione del territorio è subordinata alla redazione di un apposito Piano attuativo convenzionato”, nel caso di specie inesistente.
La ricorrente si opponeva al rifiuto sostenendo, tra l’altro:
- che sulla domanda si fosse formato il silenzio assenso;
- la violazione dell’art. 34, comma 1, L. 47/1985.

SILENZIO ASSENSO SULLA DOMANDA DI CONDONO EDILIZIO - Il meccanismo del silenzio assenso sull’istanza di condono è disciplinato dall’art. 35, comma 12, L. 47/1985 (la cui efficacia è stata prorogata dal D.L. 269/2003, conv. L. 326/2003), secondo il quale decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio e alla presentazione della documentazione necessaria all’accatastamento.
In proposito il TAR ha respinto la doglianza sulla base della considerazione che la “sanatoria implicita” presuppone che la domanda di condono sia corredata da tutta la documentazione a tal fine prevista per legge, comprese le autorizzazioni paesaggistiche, per cui la mancata produzione delle stesse (come nel caso di specie) si pone come ostativa alla formazione del titolo implicito.

IRRILEVANZA DELLE NORME URBANISTICHE SOPRAVVENUTE - Quanto invece al fatto che il fabbricato fosse collocato in una zona urbanistica dove il PUC vigente subordina l’edificazione alla redazione di un apposito Piano attuativo che, nella specie, risultava inesistente, il TAR ha specificato che l’art. 34, comma 1 della L. 47/1985 consente il condono “secondo le prescrizioni dell’allegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l’opera abusiva è stata ultimata”, tabella in cui figurano anche le opere edilizie abusive “non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”, nonché quelle non conformi alla vigente normativa urbanistica “ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge” e quelle “conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell’inizio dei lavori”.

Ne discende che non osta al rilascio del condono una disciplina urbanistica sopravvenuta alla realizzazione dell’opera abusiva, come sostenuto dalla ricorrente.

Dalla redazione