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14/04/2021

Modifiche al Codice dei contratti pubblici nel Disegno di Legge europea

Nel Disegno di Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei Deputati il 01/04/2021 e ora all'esame del Senato, sono previste modifiche al Codice dei contratti pubblici in materia di operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, subappalto e termini di pagamento.

La Camera dei Deputati ha approvato il 01/04/2021 il Disegno di Legge europea 2019-2020 (ora assegnato al Senato), il quale modificherebbe, tra l’altro, il Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.

In particolare, l’art. 8 del DDL, recante disposizioni in materia di contratti pubblici con riferimento alla procedura di infrazione n. 2018/2273, se approvato definitivamente, modificherebbe:
- l’art. 46 del D.Leg.vo 50/2016, aggiungendo ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura”. Tali soggetti potrebbero essere ammessi nei raggruppamenti temporanei e partecipare alle procedure di appalto, con il solo possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara, per un periodo di 5 anni dalla loro costituzione in società. Si segnala in proposito che la Corte di giustizia UE nella sentenza 11/06/2020, C‑219/19 aveva stabilito che il diritto nazionale non può vietare ad una fondazione senza scopo di lucro, che è abilitata ad offrire taluni servizi sul mercato nazionale, di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi ad oggetto la prestazione degli stessi servizi;
- l’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016, eliminando la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi non già l'operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore, nei casi di obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta o, indipendentemente dall'importo a base di gara, che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;
- l’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016, eliminando l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie o, indipendentemente dall’importo a base di gara, relativi ad attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (obbligo già sospeso fino al 31/12/2021 dal D.L. 18/04/2019, n. 32, c.d. Decreto Sblocca cantieri);
- l’art. 113-bis del D. Leg.vo 50/2016, inserendo la possibilità per l’esecutore, fermi restando i compiti del D.L., di comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione del SAL. Il DL all’esito positivo dell’accertamento di tale raggiungimento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione adotterebbe SAL, salvo il caso di difformità tra le valutazioni del DL e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali; in tal caso, il DL, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procederebbe all’archiviazione della comunicazione o all’adozione del SAL, che verrebbe trasmesso al RUP per l’emissione del certificato di pagamento;
- l’art. 174 del D. Leg.vo 50/2016, con riferimento all’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori (già sospeso fino al 31/12/2021 dal Decreto Sblocca cantieri).

Si dispone inoltre la soppressione di parte della disciplina transitoria recata dall’articolo 1, comma 18, del D.L. 32/2019 che sospendeva l’applicazione delle succitate disposizioni per le quali è prevista l’abrogazione nel DDL.

Si stabilisce poi, con una modifica al D. Min. Esteri 02/11/2017, n. 192 (art. 14, comma 2) che disciplina le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, la possibilità per gli eventuali subappalti di superare complessivamente il 30% dell'importo complessivo del contratto.

Da ultimo, si prevede che le modifiche al Codice appalti si applicherebbero alle procedure dei bandi o degli avvisi di gara pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge europea, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Dalla redazione