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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 09/04/2021, n. 115
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Premessa
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’art. 11, per il quale «Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; |
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Art. 1. - Oggetto1. La presente ordinanza, in attuazione dell’art. 50, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 2. - Organizzazione della struttura commissariale1. Il Commissario straordinario è l’organo di vertice della struttura commissariale, ne determina gli indirizzi e i risultati e ne assicura il coordinamento. 2. La struttura commissariale, per il perseguimento delle finalità e l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 1, è articolata in uffici di diretta collaborazione e Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. La Direzione generale, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale. 3. Alla Direzione generale ed agli uffici di livello dirigenziale non generale sono attribuite le competenze e funzioni di cui all’art. 5. Al fi |
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Art. 3. - Uffici di diretta collaborazione1. Gli uffici di diretta collaborazione, ciascuno nell’ambito della propria competenza, svolgono attività di supporto al Commissario straordinario e di raccordo tra lo stesso e la Direzione generale, collaborando alla predisposizione dei provvedimenti di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge, nonché ad ogni attività funzionale al perseguimento degli obiettivi ed all’esercizio delle funzioni attribuiti all’organo commissariale dal medesimo decreto. 2. Gli uffici di diretta collaborazione del Commissario straordinario sono articolati in: a) segreteria tecnica del Commissario; b) ufficio del consigliere giuridico; c) ufficio monitoraggio, stampa e comunicazione istituzionale; d) ufficio per le relazioni istituzionali; e) ufficio di supporto per l’esercizio dei poteri in deroga e per atti di particolare complessità; f) ufficio per la programmazione delle misure per lo sviluppo sostenibile, l’economia circolare e il sistema produttivo. 3. Con provvedimento del Commissario straordinario è stabilito il contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, nonché gli esperti e consulenti che li compongono. 4. Il Commissario straordinario può, altresì, conferire incarichi di diretta collaborazione ad uno o più degli esperti e dei consulenti o dei componenti dei gruppi di lavoro o nuclei indicati all’art. 2, comma 9. a) Segreteria tecnica del Commissario. 1. La segreteria opera alle dirette dipendenze del Commissario ed è diretta dal capo segreteria, che coadiuva e assiste il Commissario in tutte le sue attività e negli organismi a cui partecipa. 2. La segreteria: |
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Art. 4. - Disposizioni in materia di poteri speciali ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 1201. Il Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 11, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, può nominare fino a due sub commissari ai fini di quanto previsto dal medesimo comma. |
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Art. 5. - Direzione generale1. La Direzione generale, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, svolge tutte le attività di amministrazione e gestione strumentali all’esercizio delle attribuzioni e dei compiti del Commissario straordinario ai sensi del decreto-legge, nonché al funzionamento della struttura. 2. A capo della Direzione generale per lo svolgimento delle attività istituzionali è preposto il dirigente generale di cui all’art. 50, comma 3 del decreto-legge. In caso di temporanea vacanza del posto, per l’esercizio delle funzioni direttive, il Commissario straordinario con proprio provvedimento può designare uno dei dirigenti preposti ai settori operativi di cui al successivo comma 4. 3. Restano ferme le funzioni di supporto al Commissario straordinario assicurate dal direttore generale della Ragioneria generale dello Stato di cui all’art. 50, comma 4 del decreto-legge. 4. Per l’espletamento dei compiti di cui alla presente disposizione, la Direzione generale è articolata in tre servizi di livello dirigenziale non generale: il servizio affari generali, personale, risorse e contabilità, il servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, il servizio per il supporto ai sub commissari e per l’attuazione degli interventi speciali, la cui articolazione è indicata con successivi provvedimenti del Commissario straordinario. I dirigenti dei servizi di livello dirigenziale non generale sono nominati dal Commissario ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 6. 5. La Direzione generale in particolare: cura, secondo le direttive del Commissario straordinario e in raccordo con i dirigenti dei servizi, l’organizzazione del personale e della struttura commissariale; coadiuva il Commissario straordinario nel coordinamento della programmazione della spesa; cura il riscontro preventivo di regolarità amministrativo-contabile sugli atti di spesa; cura, in raccordo con l’ufficio del consigliere giuridico, i rapporti con ANAC e con la struttura |
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Art. 6. - Procedimento di formazione degli atti di spesa1. Al fine della sottoposizione alla firma del Commissario degli atti di spesa, i dirigenti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsa |
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Art. 7. - Disposizioni in materia di personale impiegato nella ricostruzione1. Il Commissario straordinario, nell’ambito del contingente di personale di cui all’art. 50, comma 2, del decreto-legge, provvede, sulla base di s |
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Art. 8. - Norma finanziaria1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, agli oneri per l’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate per il funzionamento |
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Art. 9. - Disposizioni finali |
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Art. 10. - Dichiarazione d’urgenza ed efficacia1. Al fine di rendere immediatamente operative le nuove disposizioni sulla organizzazione della struttura commissariale, con particolare riguardo a quelle inerenti ai sub-commissari, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 33, comma 1, quarto periodo del decreto-legge n. 189 del |
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