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D. Ass.R. Sardegna 31/03/2021, n. 3022/3

Approvazione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica in B.U. 27/05/2021, n. 32
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Testo del documento

 

L’Assessore

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO il Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, recante “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;

VISTO il Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 “Approvazione del Regolamento per l’applicazione del R.D.L. 3267/1923 concernente il riordino e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;

VISTA la Legge 9 ottobre 1967, n. 950 “Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale”;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”;

VISTA la Legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 “Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale”;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Allegato - Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera g) della L.R. 27 aprile 2016, n. 8 "Legge Forestale della Sardegna"

TITOLO I - Norme generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, d'ora in poi chiamate P.M.P.F., redatte a norma degli articoli 8, 9, 10 del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 e dell'articolo 19 del R.D. 16 maggio 1926 n. 1126, costituiscono buone norme di uso selvicolturale, agronomico e pastorale nonché di altri usi del suolo da applicarsi ai terreni di qualsiasi natura e destinazione che, a causa della loro speciale ubicazione, natura del suolo, giacitura e vulnerabilità siano sottoposti ai vincoli previsti dal R.D.L. n. 3267/1923, dal R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e dalla L. 25. 07.1952 n. 991 al fine di evitare, con danno pubblico, dissesti idrogeologici quali, in particolare, perdita di stabilità dei terreni e turbamento del regime delle acque.

2. Le presenti P.M.P.F. costituiscono inoltre, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2018 n. 34, e della L.R. 27 aprile 2016 n. 8 Legge Forestale della Sardegna, norme di buona pratica forestale per tutti i boschi anche non soggetti a vincolo idrogeologico.

3. Le disposizioni delle P.M.P.F. si applicano inoltre ai boschi ed ai pascoli appartenenti agli Enti pubblici, anche se non soggetti a vincolo idrogeologico, che non siano dotati di un piano forestale particolareggiato approvato ed in vigore, ai sensi degli artt. 130 e 135 del R.D.L. 3267/23 e art. 140 del R.D. 1126/1926 e secondo la normativa settoriale vigente.

4. Le P.M.P.F. costituiscono regole di riferimento per tutte le attività specificate che, se eseguite con le modalità indicate, sono normalmente consentite salvo quanto chiarito al successivo art. 2 "Autorizzazioni e prescrizioni".

 

Art. 2 - Autorizzazioni e prescrizioni

1. Ai sensi del R.D.L. 3267/1923, del R.D. 1126/1926 e della L.R. 27 aprile 2016 n. 8 Legge Forestale della Sardegna gli interventi previsti nelle superfici soggette alle presenti P.M.P.F. possono essere avviati secondo le seguenti modalità procedimentali, comportanti valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione:

a) comunicazione semplice, resa sotto la forma di una dichiarazione autocertificativa

b) comunicazione corredata da relazione tecnica redatta da professionista abilitato

c) autorizzazione secondo le modalità e i tempi definiti nell’allegato 1. N2

2. Decorsi i termini stabiliti dall'allegato 1, s'intende acquisito l'assenso del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di seguito denominato S.T.I.R. N2

3. Gli interventi assoggettati all'obbligo di sola comunicazione semplice o comunicazione corredata da relazione tecnica, possono essere comunque soggetti a prescrizioni speciali del S.T.I.R., ai sensi dell'art. 20 del R.D. 1126/1926, qualora possano determinare i danni previsti all'art. 1 del R.D.L. 3267/1923.

4. I S.T.I.R. possono esercitare ogni iniziativa finalizzata alla tutela dei suoli e dei soprassuoli di qualsiasi natura sottoposti a vincolo idrogeologico, che siano a vario titolo degradati, mediante disposizioni prescrittive o inibizione di ogni attività che possa danneggiarli o aumentarne il danneggiamento in atto.

 

Art. 3 - Definizioni

1. Ai soli fini dell'applicazione delle P.M.P.F. si intende per:

1.1 Arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo colturale.

1.2 Bosco, foresta, selva: quanto definito dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 2016 n. 8 Legge Forestale della Sardegna e successive modifiche.

1.3 Bosco d'alto fusto (o fustaia): forma di governo del bosco costituito da alberi nati da seme (rinnovazione gamica) di origine naturale o artificiale. Le fustaie comprendono anche soprassuoli di origine agamica in conversione (soprassuoli transitori) o che per invecchiamento del ceduo oltre i tre turni hanno fisionomia e struttura verticale riconducibile alla fustaia. Si distingue in:

- Fustaia coetanea o coetaneiforme, con individui della stessa età o se di età differente con struttura verticale monoplana (con chiome distribuite nello stesso piano) e biplana (si distingue un piano dominante e uno dominato).

- Fustaia disetanea o disetaneiforme, con individui di età diversa che hanno chiome distribuite su più livelli (struttura stratificata).

1.4 Bosco ceduo: un bosco che in ragione della capacità pollonifera delle ceppaie, dopo il taglio si rinnova per via agamica; si distingue in:

a) Ceduo semplice, senza matricine assoggettato a tagli periodici a raso.

b) Ceduo matricinato, come il precedente ma con rilascio di matricine, come definite al punto 1.14, e nel numero previsto all'art. 42.

c) Ceduo invecchiato, un bosco ceduo la cui età ha superato il doppio del turno (2T).

d) Ceduo composto, forma di governo combinata tra il ceduo e la fustaia. È costituito da una fustaia disetanea con almeno 3 classi di età multiple del turno del ceduo e da un ceduo generalmente coetaneo. La fustaia è costituita da 180 matricine/ha, di cui 30 di età pari o superiore a 3 volte il turno (3T) e diametro a m. 1,30 pari o maggiore di 20 cm, 60 di età pari o superiore a 2 volte il turno (2T), nonché 90 allievi, cioè giovani piante da seme o polloni di età pari al turno (1T).

e) Cedui in evoluzione, boschi cedui che hanno superato il turno consuetudinario, sottoposti a sfolli e diradamenti, o lasciati all'abbandono colturale. Comprendono i boschi cedui invecchiati.

1.5 Bosco irregolare: qualunque altra formazione forestale legnosa che non presenti i caratteri descritti ai punti 1.3 e 1.4.

1.6 Ceduazione: taglio di piante in prossimità del colletto con lo scopo di farle rigenerare per polloni. Può essere a ceppaia se il taglio avviene in prossimità del terreno, fuori terra se il taglio avviene tra i 5 e i 20 cm dal suolo, succisione rasente il terreno, tramarratura o taglio tra due terre se al disotto del livello del terreno.

1.7 Ceduazione a sgamollo: taglio dei rami laterali con rilascio delle fronde apicali.

1.8 Dissodamento: operazione con la quale si procede alla coltivazione di un terreno incolto o non lavorato da lungo tempo (10 anni); è una lavorazione profonda (50 o più cm), eseguita con aratro (anche a dischi) e/o ripper svolgendo un sostanziale rimescolamento superficiale e profondo del suolo tale da renderlo esposto a possibili processi erosivi.

1.9 Fasce parafuoco e/o viali parafuoco (o tagliafuoco): sono costituite da aree totalmente prive di vegetazione costruite su crinali, alla base dei rilievi collinari o montani o in corrispondenza dei cambi di pendenza, perimetrali o interne a complessi boschivi. Si distinguono in:

- primarie: di larghezza compresa tra 25 e 50 metri; la superficie complessiva non deve superare il 3% della superficie del bosco protetto;

- secondarie: larghe tra 15 e 25 metri; la superficie complessiva non deve superare il 5% della superficie del bosco protetto;

- terziarie: di larghezza inferiore a 15 metri; la superficie complessiva non deve superare il 7% della superficie del bosco protetto.

Nell'ambito di ciascun accorpamento di bosco protetto l'incidenza di ciascun tipo di fascia non può essere cumulata con le altre. La superficie di strade e piste esistenti è inclusa nel computo dell'incidenza percentuale.

1.10 Fasce parafuoco alberate: strisce di terreno alberate completamente priva di strato arbustivo ed erbaceo, o qualora vi siano le condizioni con cotico erboso mantenuto verde tutto l'anno, di larghezza non superiore a 25 metri; la superficie complessiva non deve superare il 7% della superficie del bosco protetto.

Nell'ambito di ciascun accorpamento di bosco protetto l'incidenza di ciascun tipo di fascia non può essere cumulata con le altre, comprese quelle di cui al precedente punto 1.9. La superficie di strade e piste esistenti è inclusa nel computo dell'incidenza percentuale.

1.11 Frascame: materiale minuto di risulta proveniente dalle utilizzazioni in bosco, costituito da ramuli, foglie, e branche laterali il cui diametro alla base del taglio non sia superiore ai 3 cm (diverse da quelle appezzate come legna da ardere, il cui diametro è uguale o maggiore di 3 cm nella sezione minore).

1.12 Garighe montane: le formazioni arbustive "a cuscinetto" o prostrate su calcare e le formazioni arbustive prostrate o a cuscinetto su altri substrati (cristallini) oltre i 1000 m. di quota.

1.13 Materiali forestali di moltiplicazione: si intendono le unità seminali quali gli strobili, i frutti, le infruttescenze e i semi destinati alla produzione di postime; le parti di piante quali le talee caulinarie, fogliari e radicali, le gemme, le margotte, le radici, le marze, i piantoni ed ogni parte di pianta destinata alla produzione di postime e altri usi; il postime: le piante derivate da unità seminali o da parte di piante.

1.14 Matricine: piante rilasciate al momento del taglio, che abbiano un'età pari a una o due volte il turno del ceduo (nel ceduo composto di età pari a 3-5 volte il turno) e che siano ben conformate, robuste, con diametro misurato a m. 1,30 da terra pari o maggiore di 12,5 cm. per gli allievi e almeno pari a cm. 20 per le matricine di età 2T, a chioma ampia ed equilibrata, in grado di garantire una buona produzione di seme e che diano garanzie di resistere, una volta isolate dal taglio, ai venti o ad altre situazioni ambientali negative (neve, ghiaccio, etc.).

1.15 Pascoli artificiali: superfici coltivate con specie erbacee da foraggio o usate per il pascolo del bestiame sulle quali sono stati eseguiti interventi di trasformazione da terreno saldo in altra qualità di coltura o dove vengono praticate periodiche lavorazioni. Possono derivare anche da pascoli arborati conservando la copertura arborea.

1.16 Pascoli naturali: terreni saldi usati per il pascolo del bestiame che possono comprendere specie arbustive o arboree; le operazioni colturali di rinnovo consistono nel decespugliamento, nello spietramento superficiale e nella rottura del cotico erboso. Non vi vengono praticate periodiche lavorazioni.

1.17 Periodica lavorazione: lavorazioni del terreno ripetute nel corso dell'anno, annuali o in cicli con periodicità fino a dieci anni.

1.18 Piano conoscitivo forestale: rappresenta uno strumento di pianificazione più semplificato rispetto al Piano di gestione forestale con particolare riferimento all'intensità dei rilievi da effettuarsi nella fase inventariale. I rilievi possono essere limitati alle sole comprese di interesse produttivo e sono finalizzati soprattutto alla caratterizzazione dei soprassuoli. Il Piano conoscitivo forestale rientra nella tipologia dei Piani sommari.

1.19 Piano di coltura e conservazione: rappresenta lo strumento che definisce le operazioni, le modalità di governo e trattamento da compiere nei terreni, in occupazione temporanea, rinsaldati e rimboschiti ad opera dell'Amministrazione forestale, ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. 3267/1923.

1.20 Piano di gestione forestale: rappresenta lo strumento di pianificazione dell'azienda forestale pubblica e privata. Il piano definisce le linee operative di gestione tecnica dell'azienda forestale in un'ottica di multifunzionalità. Rientrano nella tipologia dei piani di gestione forestale i Piani di assestamento, i Piani economici, i Piani particolareggiati forestali, i Piani di gestione silvo-pastorali.

1.21 Pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione dei prodotti forestali spontanei non legnosi così come definite dall'art. 3 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 34/2018.

1.22 Prato o pascolo arborato: superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20%, impiegate principalmente a fini zootecnici, così come definiti dall'art. 3 comma 2 lettera I) del D.Lgs. 34/2018.

1.23 Progetto di taglio: relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, che descriva gli obiettivi dell'intervento, che indichi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni sottoposti a taglio di utilizzazione, individui, su base catastale, il soprassuolo da sottoporre al taglio nonché le modalità di esbosco.

1.24 Riceppatura: operazione di ricostituzione dei cedui invecchiati mediante abbassamento dell'altezza della ceppaia per consentire la riemissione di polloni.

1.25 Rottura del cotico erboso: lavorazione complementare per il rinnovo dei pascoli, dei prati pascoli anche nei sistemi agro-silvo-pastorali. Interessa solamente l'orizzonte organico del suolo, con esclusione del rimescolamento delle frazioni organica e minerale, mediante l'utilizzo di soli strumenti discissori (erpici e/o scarificatori).

1.26 Scasso: operazione di aratura a grande profondità di un terreno destinato ad impianto di una coltura arborea.

1.27 Sistemi agro-silvo-pastorali: consociazioni di vegetazione forestale arborea con colture erbacee aventi copertura arborea anche superiore al 20%. Sono sottoposti a interventi colturali e agronomici (concimazioni, erpicature, spietramenti, decespugliamenti, potature) per la produzione di specie foraggere e di prodotti forestali secondari (sughero, ghiande, tartufi, etc.). Sono solitamente utilizzati per il pascolamento diretto e/o lo sfalcio.

1.28 Sorrenamento: deposito o accumulo di sabbie determinato dal movimento delle sabbie dunali o, in generale, delle sabbie litoranee a causa del vento, dell'acqua o dalla gravità in assenza di protezione vegetale sia arborea che arbustiva

1.29 Spietramento: si distingue in spietramento superficiale, teso alla raccolta e allontanamento del solo materiale pietroso completamente libero in superficie, da realizzare senza alcun movimento di terra, e lo spietramento profondo, teso alla raccolta e allontanamento di materiale pietroso e/o roccioso inserito all'interno del suolo (trovanti), connesso allo scasso e al dissodamento, di cui costituisce operazione complementare.

1.30 Strame o lettiera: prodotto d'accumulo di residui di foglie, parti legnose, semi, resti di piccoli animali etc. di uno o due anni di età, ancora ben riconoscibili nelle loro strutture, la cui parziale frantumazione avvia il processo di umificazione, cioè la trasformazione in residui non più riconoscibili nella loro forma e modificati dal punto di vista chimico (acidi umici) in modo tale da rendere disponibili i composti organici al suolo e garantirne la fertilità.

1.31 Suolo forestale: substrato pedologico sul quale vegetano popolamenti boschivi come definiti al punto 1.2.

1.32 Tagli intercalari: l'insieme di operazioni di riduzione e prelievo della biomassa legnosa in periodo intermedio al taglio finale di utilizzazione.

Si distinguono in:

- sfolli: taglio di sfoltimento applicato a popolamenti monoplani allo stadio di novelleto o di spessina;

- diradamenti: taglio di piante in un soprassuolo monoplano allo stadio di perticala o di fustaia al fine di migliorarne la stabilità, l'incremento diametrico, l'equilibrio eco sistemico ed il valore commerciale.

- I metodi di diradamento si differenziano per:

- tipo: quando si interviene sulla posizione sociale delle piante abbattute (diradamento basso, alto, libero/selettivo, meccanico);

- grado: intensità dell'intervento;

- età: in funzione dell'inizio dei tagli (diradamenti precoci e tardivi);

- frequenza: in funzione dell'intervallo di tempo che intercorre tra un taglio di diradamento e il successivo.

1.33 Tagli per uso famigliare: si intendono i tagli con i quali si ottiene un quantitativo di legna pari o inferiore a 150 quintali o 25 metri steri, per autoconsumo senza finalità commerciali.

1.34 Terreni saldi: terreni mai assoggettati a periodica lavorazione e quelli la cui periodica lavorazione sia stata abbandonata da almeno 10 anni, e/o in cui si siano insediate formazioni vegetali arbustive e/o arboree spontanee; sono escluse da tale definizione le superfici occupate da colture agrarie arboree (vigneti, oliveti, castagneti da frutto, noccioleti, carrubeti, mandorleti) per le quali anche dopo 10 anni la lavorazione può essere considerata un "ripristino di coltura agraria".

1.35 Trasformazione di bosco o di terreno saldo in altra qualità di coltura: qualunque modificazione permanente del suolo e/o del bosco dal punto di vista agronomico, insediativo, infrastrutturale (strade, cave, miniere, parcheggi, etc.) che possa causare con danno pubblico pregiudizio alla stabilità del suolo e turbativa alla regimazione delle acque.

1.36 Turno: periodo intercorrente tra una utilizzazione boschiva e quella successiva, la cui durata è definita per specie e per forma di governo; si esprime con la sigla T e, per turni doppi, tripli o multipli, con le rispettive sigle 2T, 3T, ... nT.

1.37 Utilizzazione del bosco: il taglio alla fine del turno, stabilito secondo la specie e le finalità della coltivazione a norma delle presenti prescrizioni.

1.38 Viabilità forestale e agro-silvo-pastorale: la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantirne la tutela e le attività di prevenzione degli incendi boschivi:

a) Viabilità principale permanente (forestale o agro-silvo-pastorale): un insieme di "strade e piste" aventi il fondo naturale o artificiale o migliorato, con larghezza del piano viario variabile dai 2,5 a 6 m; solitamente dotate di opere permanenti per la regimazione delle acque, quali cunette, pozzetti e attraversamenti.

b) Viabilità secondaria temporanea:

- Piste e linee di esbosco: tracciati di uso ed allestimento temporaneo aventi il fondo naturale con larghezza del piano viario non superiore a 2,5 m; non dotate di opere di regimazione delle acque, realizzate con il solo taglio della vegetazione e generalmente con limitati movimenti terra finalizzati al pareggiamento del piano viario.

- Sentieri o "rete viabile pedonale": percorsi ad esclusivo transito non motorizzato, di larghezza inferiore o uguale a 1,5 m.

 

Capo I - Norme comuni a tutti i boschi

Art. 4 - Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui

1. È vietata la conversione delle fustaie in cedui composti, semplici e matricinati e la conversione dei cedui composti in cedui semplici e matricinati.

2. Sono fatti salvi gli interventi previsti dai piani di gestione forestale o dagli strumenti equivalenti e i tagli fitosanitari e di ricostituzione boschiva che si rendono necessari nei boschi danneggiati da avversità biotiche (attacchi parassitari ed entomatici) e abiotiche (danni meteorici e da incendi) autorizzati dagli S.T.I.R.. N2

3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

 

Art. 5 - Divieto di transito veicolare sul suolo forestale e/o sui suoli instabili

1. È vietata la circolazione e la sosta di veicoli motorizzati sul suolo forestale naturale fuori dalla viabilità forestale principale e secondaria (art. 3, comma 1 punto 1.38) e dai parcheggi allo scopo destinati, con la sola eccezione per lo svolgimento di attività di vigilanza, antincendio, soccorso e protezione civile e per la realizzazione delle opere o attività selvicolturali autorizzate o assentite specificatamente dal S.T.I.R. limitatamente al tempo necessario all'esecuzione delle attività e sulla superficie indicata.

2. Nei suoli forestali e nei sentieri all'interno dei boschi aventi acclività superiori al 35% sono vietati i transiti veicolari anche sportivi, comprese le biciclette, che determinano l'insorgere di fenomeni di erosione incanalata sul suolo.

3. Le manifestazioni sportive all'interno della viabilità forestale devono essere soggette a comunicazione con facoltà del S.T.I.R. di impartire prescrizioni.

4. È altresì vietato il transito di qualsiasi veicolo, comprese le biciclette nei complessi dunali al di fuori delle strade, piste e sentieri permanenti.

5. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67 fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

 

Art. 6 - Sradicamento di piante e ceppaie

1. È vietato lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie nei cedui, fatto salvo il caso dei cedui semplici di eucalipto, in aree pianeggianti o sub pianeggianti. L'estrazione del ciocco di erica e/o altre specie arbustive per attività artigianali può avvenire solo dietro autorizzazione del S.T.I.R.

2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 lett. a) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

 

Art. 7 - Estirpazione totale o parziale dei boschi per mutarne la specie prevalente

1. L'estirpazione totale o parziale di un bosco, allo scopo di mutarne la specie forestale, è vietata, fatti salvi i casi di sostituzione di specie alloctone per favorire la rinaturalizzazione con specie autoctone previa autorizzazione del S.T.I.R.

2. Nel solo caso in cui si tratti di rinnovazione artificiale posticipata a fine turno è possibile utilizzare postime di altre specie autoctone.

3. Nel caso di ricostituzione di bosco integralmente o parzialmente distrutto da incendio o da altre avversità in cui occorra eliminare con mezzi meccanici e movimenti di terra, prima del nuovo ciclo di vegetazione, eventuali ceppaie di sole resinose, l'interessato presenta apposita comunicazione allo S.T.I.R. ai sensi dell'art. 20 del R.D. 1126/1926. In ogni caso gli scavi devono essere immediatamente colmati, ragguagliandone la superficie e rassodando opportunamente il terreno secondo le modalità tecniche che sono individuate nell'eventuale provvedimento di prescrizione, avendo tuttavia cura di non danneggiare alcuna ceppaia di macchia mediterranea o di specie quercine autoctone.

4. Nel provvedimento prescrittivo eventuale lo S.T.I.R. dispone che nelle modalità di esecuzione dei lavori siano realizzate azioni di difesa idrogeologica e che la specie legnosa che si vuole introdurre sia compatibile con la natura del terreno, con il clima e con l'ambiente circostante.

5. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'arti lett. a) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

 

Art. 8 - Boschi di neoformazione

1. Nei boschi di neoformazione ossia derivanti da un processo di colonizzazione in atto da oltre 15 anni, su terreni precedentemente non boscati, la forma di governo e di trattamento sono adottati sulla base della composizione specifica e delle condizioni stazionali. Gli interventi di taglio devono essere preventivamente comunicati al S.T.I.R. competente per territorio che, compatibilmente a quanto sopra indicato, stabilisce la più opportuna forma di gestione del bosco.

2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67.

 

Art. 9 - Estensione delle tagliate

1. Per ogni annata silvana, sono soggetti ad autorizzazione i tagli dei cedui di estensione superiore a 3 ettari e i tagli delle fustaie sia coetanee che disetanee di superficie superiore ad 1 ettaro.

2. I tagli di superficie inferiore a tali estensioni sono soggetti a comunicazione.

3. I tagli di boschi cedui devono esse ricondotti in modo che ogni tagliata abbia superficie non superiore a 20 ettari. Ai fini della determinazione dell'estensione massima delle tagliate, sono sommate all'area soggetta al taglio anche le superfici di bosco contigue alla tagliata stessa che siano state oggetto di taglio nei tre anni silvani precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche.

4. Per i tagli da sottoporre ad autorizzazione deve essere presentato un progetto di taglio che evidenzi:

a) le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento;

b) le modalità di esbosco.

5. I tagli di avviamento dei boschi cedui in boschi di alto fusto, gli sfolli e i tagli di diradamento delle fustaie non sono soggetti ai limiti di estensione delle singole tagliate di cui sopra.

6. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67 fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

 

Art. 10 - Esecuzione dei tagli in qualsiasi periodo dell'anno

1. In qualsiasi periodo dell'anno, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti Prescrizioni regionali antincendi, è consentito, previa comunicazione, il taglio di:

- conifere in impianti puri o misti;

- impianti di eucalipto;

- piante morte di ogni specie;

- piante invase da parassiti di cui occorra provvedere al taglio per misure di tutela;

- piante che interferiscono con la manutenzione di elettrodotti ed altre infrastrutture esistenti al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico e il mantenimento in efficienza delle opere.

2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

 

Art. 11 - Epoca dei tagli per i boschi di latifoglie

1.

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