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06/04/2021

Offerte anomale, esito sfavorevole del giudizio di anomalia e competenza del RUP

Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla esclusione dalla gara a seguito del giudizio sfavorevole di anomalia dell’offerta, fornendo precisazioni sulla rilevanza delle contro valutazioni del concorrente e ribadendo la competenza del RUP nella determinazione dell’esclusione.

FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava di una procedura aperta di gara, da aggiudicarsi sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, D. Leg.vo 50/2016, comma 4, lett. a), per l’affidamento dei lavori di manutenzione stradale, segnaletica e pronto intervento in aree portuali. La gara veniva aggiudicata all’impresa seconda classificata in quanto, a seguito della valutazione di congruità e nonostante le giustificazioni del primo in graduatoria, l’offerta di quest’ultimo veniva ritenuta affetta da anomalia.
Il concorrente primo classificato contestava:
- la verifica di congruità condotta dalla Stazione appaltante perché, a suo avviso, caratterizzata da errori gravi e manifesti;
- la mancanza di alcun provvedimento formale di esclusione dalla gara, in violazione di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, D. Leg.vo 50/2016;
- la competenza del RUP a disporre l’esclusione.

VALUTAZIONI DEL CONCORRENTE - Con riferimento al primo motivo C. Stato 29/03/2021, n. 2594 ha ricordato che, per consolidata giurisprudenza, il giudizio della Stazione appaltante sull’anomalia delle offerte presentate in una gara è ampiamente discrezionale, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza. Pertanto, se il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell’amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, non può per contro procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria dell’amministrazione. Di conseguenza tale sindacato rimane limitato ai casi di “macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto”; lo stesso dicasi per l’esame delle giustificazioni, anch’esso espressione di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza dell’amministrazione.

Ne deriva che devono ritenersi irrilevanti le contro valutazioni del concorrente nel caso in cui le stesse (come nella fattispecie) non evidenzino delle macroscopiche incongruenze, tali da infirmare il giudizio di anomalia.

CONSEGUENZE DELL'ESITO SFAVOREVOLE - Con riferimento al secondo motivo, il Consiglio di Stato ha affermato che il provvedimento di esclusione deve intendersi implicitamente ricompreso nell’esito sfavorevole all’impresa del giudizio di anomalia, dal momento che quest’ultimo impedisce ogni valorizzazione dell’offerta, ai fini della successiva aggiudicazione.

COMPETENZA DEL RUP - Infine i giudici hanno ricordato che ai sensi dell’art. 31, comma 3 del D. Leg.vo 50/2016 il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice appalti, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Rientra pertanto tra i suoi compiti anche il procedimento di anomalia delle offerte a meno che non vi sia un’espressa deroga legislativa. Nel caso di specie quindi l’adozione della determinazione di esclusione non spettava al Presidente dell’Autorità portuale (come sostenuto da ricorrente), cui nessuna disposizione attribuisce specifici compiti in materia, bensì al RUP in quanto istituzionalmente preposto al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Sul punto è stato richiamato l’orientamento secondo il quale il sub-procedimento di anomalia è di competenza del RUP e non della Commissione di gara, le cui incombenze si esauriscono con la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico ex art. 77, D. Leg.vo 50/2016. Ed infatti il legislatore ha rimesso proprio al RUP ogni valutazione innanzitutto in ordine al soggetto cui affidare la verifica, non escludendo che, a seconda dei casi, possa ritenere sufficienti e adeguate le competenze degli uffici e organismi della stazione appaltante, o invece concludere nel senso della necessità di un nuovo coinvolgimento della Commissione aggiudicatrice anche per la suddetta fase (vedi C. Stato 05/06/2020, n. 3602; C. Stato Ad. Plen. 29/11/2012, n. 36; C. Stato 13/11/2019, n. 7805).

Dalla redazione