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25/03/2021

Lazio: i criteri per l’individuazione delle violazioni urbanistiche oggetto di indagini regionali

Violazioni urbanistiche: con la Delib. G.R. Lazio 137/2021 pubblicata sul BURL 23/03/2021, n. 29 fissati i criteri per stabilire le priorità di intervento regionale.

In attuazione dell’articolo 11, comma 1 bis della L.R. Lazio 15/2008 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia), la Delib. G.R. Lazio 16/03/2021, n. 137 ha definito i criteri per l'individuazione delle situazioni di rilevante gravità in relazione al paesaggio, ad aree vincolate e all'assetto urbanistico-edilizio del territorio per le quali procedere a indagini documentali e sul territorio.

La norma stabilisce che costituiscono situazioni di rilevante gravità quelle idonee a compromettere in maniera significativa l’attuazione degli strumenti urbanistici per il ricorrere di almeno due requisiti tra i seguenti:
- si concretizzano interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia;
- l’intervento ricade in zona vincolata o area demaniale;
- l’intervento determina un significativo aumento del carico urbanistico e/o delle destinazioni funzionali;
- l’intervento determina una significativa compromissione del territorio non urbanizzato o agricolo;
- l’intervento ricade in zona di componente primaria della Rete Ecologica;
- l’intervento si configura in difformità dalle previsioni degli strumenti urbanistici e/o paesaggistici.

Ai fini dell’avvio delle indagini documentali, l’ordine di priorità dei criteri stabiliti dal provvedimento è:
- la gravità della presunta violazione, in relazione sia al numero dei requisiti riscontrati tra quelli sopra elencati che alle quantità edilizie interessate;
- lo stato di avanzamento dell’opera, poiché in caso di edifici in fase iniziale di costruzione c’è una precedenza rispetto a edifici già in fase avanzata o ultimati;
- l’ordine cronologico di presentazione.

La deliberazione precisa, inoltre, che:
- le segnalazioni di presunti abusi devono esporre chiaramente le norme di cui si presume la violazione e devono risultare sufficientemente fondate e opportunamente circostanziate, al fine di favorire quanto più possibile un celere svolgimento dell’attività da parte dell’Ufficio competente;
- per tutte le altre segnalazioni che non siano classificabili come di rilevante gravità si procederà con segnalazione al Comune interessato, che provvederà ai sensi dell’art. 9, comma 3, della L.R. Lazio 15/2008.
 

Dalla redazione