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16/03/2021

Appalti pubblici, inadempimenti retributivi e obblighi dichiarativi

Secondo il TAR Calabria, i ritardi nella corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti non costituiscono necessariamente un indice di inaffidabilità dell’operatore economico.

Nel caso di specie la controinteressata proponeva ricorso incidentale in cui evidenziava che l'impresa ricorrente aveva omesso di segnalare alla stazione appaltante di trovarsi, sia al momento della partecipazione alla gara sia successivamente, in una situazione di inadempimento retributivo nei confronti dei suoi dipendenti. Tale situazione, a suo avviso, configurava un grave illecito professionale nella gestione di precedenti commesse e avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara.

Sul punto il TAR Calabria-Catanzaro, con la sentenza 04/03/2021, n. 465, ha ricordato che:
- ai sensi dell’art. 80, D. Leg.vo 50/2016, comma 5, lett. c), la stazione appaltante esclude dalla gara l’operatore economico qualora dimostri con mezzi adeguati che si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- secondo le linee guida ANAC n. 6 (aggiornate al D. Leg.vo 56/2017), l’obbligo dichiarativo si riferisce a tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico, in relazione ai quali è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione.

Ciò posto, il TAR ha rilevato che dalla documentazione in atti risultava la sussistenza di un mero ritardo nella corresponsione della retribuzione ai dipendenti, relativamente ad alcune mensilità e alla tredicesima, con riferimento, peraltro, a contratti rientranti nell’ambito delle pubbliche commesse. In sostanza, i giudici hanno ritenuto che, anche a considerare l’indirizzo che interpreta in senso più lato l’onere dichiarativo, nella fattispecie le circostanze fattuali addotte non fossero annoverabili tra i gravi illeciti professionali di cui al citato art. 80, D. Leg.vo 50/2016, comma 5, lett. c) - come tali soggetti ad obbligo di dichiarazione in quanto potenzialmente compromettenti l’affidabilità dell’impresa - e che, specularmente, non fosse censurabile il comportamento addebitato alla stazione appaltante che, una volta venuta a conoscenza di tali fatti, non aveva assunto alcuna determinazione in merito.

Anche l’assenza di segnalazione all’ANAC ed il fatto che fossero assenti ulteriori elementi qualificanti (quali, ad esempio, un accertamento esecutivo dell’illecito professionale, ovvero altre sopravvenienze quali la risoluzione anticipata, o azioni risarcitorie, o l’escussione di garanzie o l’applicazione di sanzioni o penali ovvero azioni giudiziarie da parte dei dipendenti) consentiva di concludere che quanto contestato potesse rientrare nel novero delle criticità temporanee in cui possono imbattersi le imprese per mancanza di liquidità.

D’altronde, si legge nella sentenza, costituisce un dato della comune esperienza il fatto che, soprattutto nel campo delle commesse pubbliche, nell’ambito delle quali si sarebbero registrati i ritardi nella corresponsione delle retribuzioni, il frequente ritardo con cui le amministrazioni committenti onorano i propri debiti nei confronti delle ditte appaltatrici finisce per potersi ribaltare sulla liquidità a disposizione di queste ultime e pregiudica la regolarità del pagamento delle spettanze alle maestranze, senza che tale circostanza, per ciò solo, costituisca indice di quella grave inaffidabilità che genererebbe un obbligo di segnalazione nella partecipazione alle gare.

Dalla redazione