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Delib. G.R. Lombardia 30/12/2008, n. 8/8832

Linee guida alle Province per l’autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale (art. 272, commi 2 e 3, d.lgs. n. 152/06).
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[Premessa]



LA GIUNTA REGIONALE


Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 R “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la Parte Quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, Titolo I “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”, entrato in vigore il 29 aprile 2006;

Considerato che ai sensi dell’art. 272, comma 2, del citato d.lgs. n. 152/06:

- per specifiche categorie di impianti e attività in deroga, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l’Autorità Competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

- i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all’art. 271, commi 6 e 8 del medesimo decreto legislativo;

- i gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del medesimo decreto legislativo;

Rilevato che la Regione Lombardia, in accordo con le Province lombarde, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento ai sensi della I.r. 24/06, ha ritenuto di esplicitare l’ambito di applicazione degli allegati tecnici, relativi alle autorizzazioni in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06, in modo diverso da quanto indicato nell’elenco della Parte Il dell’Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06, al fine di migliorare la comprensione dell’effettiva casistica applicativa e, ove ritenuto opportuno, di ampliare le soglie di talune attività, al fine di semplificare la procedura autorizzativa senza che tale determinazione abbia peraltro conseguenze negative sull’ambiente;

Rilevato altresì che ai sensi dell’art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/06:

- l’autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione alla medesima e può prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell’Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. stesso, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali la quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate;

- l’Autorità Competente procede, ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso art. 272;

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ALLEGATO A - CRITERI E PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 272, COMMI 2 E 3, DEL D.LGS. N. 152/06
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A. Note generali

1. La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce altre autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari in relazione all’installazione ed all’esercizio di impianti/attività.

2. La presente autorizzazione generale è soggetta a periodico rinnovo, come previsto dall’art. 272 comma 3 del d.lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. In tutti i casi di rinnovo, l’esercizio dell’impianto/attività può continuare purché il gestore presenti, entro 60 giorni dall’adozione della n

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B. Ambito di applicazione

1. Dovrà presentare domanda di adesione all’autorizzazione generale, relativamente agli impianti ed alle attività in deroga di cui all’art. 272 commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06:

a) il gestore che intenda installare un nuovo impianto o esercitare una nuova attività in deroga;

b) il gestore che intenda trasferire da un luogo ad un altro un impianto od un’attività in deroga esistente, già autorizzato/a in via generale;

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C. Casi di esclusione

1. Non sarà possibile aderire all’autorizzazione generale, ai sensi dell’art. 272 del d.lgs. n. 152/06:

a) in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o

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D. Presentazione della domanda

1. La domanda di adesione all’autorizzazione generale, completa in ogni sua parte secondo i contenuti indic

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E. Contenuto della domanda di adesione

1. La domanda di adesione dovrà essere completa in ogni sua parte.

2. A tal fine, la domanda di adesione dovrà contenere tutti i dati e le informazioni richieste, in particolare:

a) i dati relativi al gestore;

b) la dichiarazione, per ogni tipologia di impianto/attività, che la stessa sia svolta con impiego di materie prime/produzione superiore od inferiore alla “soglia massima” indicata nel relativo allegato tecnico;

c) la dichiarazione che l’impianto/attività non emetta sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato

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F. Procedimento

Il procedimento è avviato a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Provincia, debitamente sottoscritta e completa degli elementi di cui al precedente paragrafo E.

1. Nel caso di domanda incompleta, la Provincia, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione

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G. Efficacia della domanda e decisioni

1. L’autorizzazione generale per attività in deroga assume efficacia trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione completa alla Provincia, salvo quanto previsto dal successivo punto 2.

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ALLEGATO B - DISPOSIZIONI GENERALI

L’esercente dell’impianto/attività deve osservare le prescrizioni e condizioni di

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A. Adeguamento degli impianti esistenti

I gestori degli impianti e delle attività esistenti alla data di adozione dell’autorizza

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B. Comunicazioni

Il gestore che intenda apportare una modifica, all’impianto/attività, autorizzato/a in v

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C. Controllo delle emissioni

In ogni allegato tecnico relativo alla specifica autorizzazione generale, è definita una &ldqu

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D. Caratteristiche degli impianti di abbattimento

Le caratteristiche minimali che devono possedere gli impianti di abbattimento, installati a presidio

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E. Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

L’esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all’esterno dell’ambiente di lavoro.

2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dagli

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STOCCAGGIO

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le

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CRITERI DI MANUTENZIONE

5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall’esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

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MESSA IN ESERCIZIO E A REGIME

6. L’esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizza

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MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l’esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell’arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell’attività second

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METODOLOGIA ANALITICA

16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal d.lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell’effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o

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