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D. Pres.P. Bolzano 22/02/2021, n. 6

Modifiche al 2° regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata".
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Art. 1 - Livello di valutazione delle prestazioni - Valore della situazione economica ai fini dell’assegnazione

1. Dopo l’articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, sono inseriti i seguenti articoli 4/bis e 4/ter:

“Art. 4/bis - Livello di valutazione delle prestazioni e nucleo familiare

1. In attuazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, gli interventi di cui al capo 13 della legge sono considerati prestazioni di terzo livello.

2. In deroga a quanto previsto dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, per le domande di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, sono considerati componenti del nucleo familiare:

a) il richiedente;

b) il coniuge non separato o il convivente more uxorio del richiedente;

c) i figli minorenni di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), purché conviventi con uno dei componenti stessi;

d) i figli maggiorenni di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), fino al compimento del venticinquesimo anno di età, purché con esso conviventi e a carico ai fini IRPEF;

e) minori in affidamento giudiziale a tempo pieno presso uno dei componenti di cui alle lettere a) e b

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Art. 2 - Presentazione delle domande

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, sono aggiunti i seguenti commi da 6 a 19:

“6. Le domande per l'assegnazione di abitazioni in locazione possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno all’IPES o al Comune.

7. Le domande presentate al Comune devono essere inoltrate da quest’ultimo all’IPES entro 20 giorni dalla presentazione.

8. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, le domande ammesse hanno validità triennale e in ogni caso per sei graduatorie.

9. Salvo quanto previsto dai commi successivi, si può presentare una nuova domanda di assegnazione a partire dal mese di scadenza della validità dell’ultima domanda ammessa. Se, per motivi non imputabili al richiedente, l’istruttoria della nuova domanda non è ancora conclusa prima dell’aggiornamento della graduatoria, resta valida la domanda precedente.

10. Tras

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Art. 3 - Valutazione delle domande - Formazione della graduatoria

1. Dopo l’articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 5/bis, 5/ter e 5/quater:

“Art. 5/bis - Valutazione delle domande

1. L’IPES verifica le domande entro 90 giorni dalla presentazione e comunica ai richiedenti il punteggio raggiunto o il motivo dell’esclusione. Qualora la domanda sia stata presentata al Comune, il termine per la verifica decorre dalla data in cui la domanda è pervenuta all’IPES.

2. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente può presentare osservazioni in merito al punteggio ottenuto o all’esclusione. Non possono essere fatti valere eventuali nuovi criteri di preferenza.

3. In fase di aggiornamento della graduatoria, la Commissione di assegnazione valuta le osservazioni, che devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell’aggiornamento.

Art. 5/ter - Formazione della graduatoria

1. Le graduatorie vengono aggiornate ogni sei mesi, in data 1° giugno e 1° dicembre, e sono pubblicate ed esposte nell’albo digitale dell’IPES e del Comune.

2. Le graduatorie hanno validità dalla data della loro pubblicazione e da quel momento sostituiscono le precedenti. Fino alla pubblicazione delle nuove graduatorie le assegnazioni avvengono sulla base delle graduatorie al momento in vigore.

3. Le domande ammesse vengono inserite nelle graduatorie distinte per gruppi linguistici e categorie, quali sono previsti nel programma di costruzione dell’IPES.

4. Le graduatorie sono suddivise per singolo Comune e nelle seguenti sottocategorie:

a) categoria generale;

b) categoria persone anziane;

c) categoria persone con disabilità;

d) particolari categorie sociali.

5. Nella categoria persone anziane vengono inseriti i richiedenti che hanno compiuto 65 anni e il cui nucleo familiare è composto esclusivamente dal richiedente e dal coniuge o convivent

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Art. 4 - Valutazione punteggi

“Art. 6 - Valutazione punteggi

1. Ai richiedenti l’assegnazione in locazione di un’abitazione sociale sono attribuiti i punteggi come previsto dagli articoli 6/bis, 6/ter, 6/quater, 6/quinquies, 6/sexies, 6/septies e 6/octies.”

2. Dopo l’articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 6/bis, 6/ter, 6/quater, 6/quinquies, 6/sexies, 6/septies e 6/octies:

“Art. 6/bis - Situazione economica

1. Ai richiedenti l’assegnazione in locazione di un’abitazione di edilizia sociale è attribuito, in base al valore della situazione economica (VSE) del nucleo familiare, come determinato ai sensi dell’articolo 4/ter, il seguente punteggio:

a) 10 punti per un VSE da zero a 1,00;

b) 9 punti per un VSE da 1,01 fino a 1,15;

c) 8 punti per un VSE da 1,16 fino a 1,30;

d) 7 punti per un VSE da 1,31 fino a 1,45;

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Art. 5 - Norma transitoria

1. La prima data utile per la formazione delle graduatorie ai sensi dell’

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Art. 6 - Abrogazione

1. Il comma 1 dell’

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Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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