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02/03/2021

Regolamento edilizio tipo e comunale: applicazione delle definizioni uniformi

In caso di ritardo nell’adeguamento da parte del Comune al Regolamento edilizio tipo (RET) continuano ad applicarsi i limiti dimensionali volumetrici previsti dalla normativa comunale vigente in applicazione del Regolamento non ancora adeguato.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 15/02/2021, n. 1339, si è pronunciato con riferimento ad una fattispecie in cui il Regolamento edilizio tipo, pur essendo stato recepito a livello regionale, non era ancora confluito nelle norme del Regolamento comunale. Al riguardo si ricorda che il recepimento del RET da parte delle Regioni e il conseguente adeguamento della normativa comunale sono disciplinati dall’Int. Conf. Unificata 20/10/2016, n. 125/CU tra Stato e Regioni (per approfondimenti si veda Regolamento edilizio comunale tipo: contenuti, valenza, iter di approvazione).

FATTISPECIE - In particolare, nel caso di specie, il Comune aveva annullato una SCIA alternativa presentata per la demolizione e la successiva ricostruzione, con bonus volumetrico, di un fabbricato residenziale. Secondo il Comune la società non aveva (erroneamente) computato a fini volumetrici gli spazi qualificati come “superfici accessorie” dalle “definizioni uniformi” del Regolamento edilizio tipo (RET), mentre invece si sarebbero dovuti computare, giacché il Comune non aveva ancora adeguato al RET il proprio Regolamento edilizio, che, dunque, costituiva ancora l’unico referente normativo in materia. Il TAR aveva respinto il ricorso del Comune ritenendo viceversa direttamente applicabile il RET, in quanto recepito a livello regionale anche se non ancora a livello comunale.

Riformando la sentenza del TAR, i giudici di Palazzo Spada hanno dato ragione al Comune sulla base delle seguenti considerazioni.

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO - Il Consiglio di Stato ha specificato che l’adozione del RET ha la finalità di semplificare la consultazione e garantire l’uniformità di impianto delle norme comunali in materia di pianificazione. Pertanto, come già affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 125/2017, non ha alcun contenuto innovativo della disciplina dell’edilizia ma svolge una funzione di raccordo e coordinamento meramente tecnico e redazionale. La predisposizione del RET corrisponde quindi all’esigenza di raggiungere una uniformità semantica in un ambito tecnico “segnato da frequenti oscillazioni lessicali”, attraverso una operazione di standardizzazione definitoria il cui impatto concreto non può eccedere i limiti che si sono consapevolmente dati gli autori della nuova normativa.

RITARDO NELL’ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE - Pertanto, alla luce dell’ “intrinseco limite di efficacia delle definizioni recate dal RET”, non può sostenersi che allorquando il Comune sia inadempiente rispetto al termine per l’adeguamento del proprio REC, le previsioni del Regolamento tipo varrebbero in tutto e per tutto e potrebbero direttamente incidere anche sulle previsioni dimensionali di piano. In altri termini, ad avviso del Consiglio di Stato, in mancanza di una espressa previsione nella normativa di settore, deve escludersi che il mancato rispetto del termine fissato al Comune per l’adeguamento del proprio Regolamento edilizio possa avere effetti così radicali sulla autonomia pianificatoria degli enti locali.

APPLICABILITÀ DEI LIMITI VOLUMETRICI VIGENTI - Pur prendendo atto che la disciplina recata dal RET “presenta caratteri non lineari”, i giudici hanno infine rilevato che l’art. 2 dell’Intesa del 2016 prevede che il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente.

Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, la disciplina edilizia e urbanistica dei Comuni resta (quanto meno in relazione al fondamentale dato del “dimensionamento urbanistico”) inalterata nelle more della modifica dei relativi strumenti di governo del territorio, procedimento cui gli Enti locali sono comunque tenuti al fine di pervenire ad un’armonizzazione del relativo contenuto con il RET recepito a livello regionale.

Dalla redazione