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28/01/2021

Interventi di ristrutturazione con sopraelevazione in zona sismica

Il Consiglio di Stato fornisce interessanti chiarimenti in merito alla necessità della certificazione preventiva dell’Ufficio tecnico regionale per gli interventi di ristrutturazione con sopraelevazione in zona sismica.

FATTISPECIE - Nel caso di specie la ricorrente contestava la legittimità del titolo abilitativo derivante dalla presentazione di una DIA per la realizzazione di un intervento su un fabbricato vicino, consistente nel rifacimento dei solai, innalzamento di quota dell’unico piano originario e recupero del vano sottotetto al fine di destinarlo ad “annesso non residenziale” per lavanderia e stenditoio e soffitta/deposito. La ricorrente sosteneva, tra l’altro:
- la soggezione dell’intervento a permesso di costruire, anziché a DIA;
- l’assenza di autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 380/2001;
- l’assenza della autorizzazione, previa certificazione dell’Ufficio tecnico regionale, richiesta dall’art. 90 del D.P.R. 380/2001 per la sopraelevazione di edifici in zona sismica. In particolare riteneva che, per effetto dell’innalzamento della quota di imposta in gronda del nuovo tetto, la casa di abitazione della controinteressata avrebbe acquistato di fatto, al posto del vano soffitta non abitabile, un nuovo piano calpestabile e ben areato e che pertanto era necessaria l’autorizzazione di cui all’art. 90, D.P.R. 380/2001.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 15/01/2021, n. 491, ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni.

ASSOGGETTABILITÀ A SCIA ALTERNATIVA - In primo luogo i giudici hanno confermato che, in applicazione del combinato disposto degli artt. 3 e 10, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. c), (nel testo vigente al momento della presentazione della DIA) gli interventi in questione, configurando un’ipotesi di ristrutturazione edilizia, potevano essere realizzati anche a seguito di una DIA (ora SCIA alternativa) e non necessariamente del permesso di costruire.

AUTORIZZAZIONE SISMICA - Con riferimento alla autorizzazione sismica di cui all’art. 94, D.P.R. 380/2001, il Consiglio di Stato ha precisato che tale norma riguarda l’inizio dei lavori e non il rilascio del titolo edilizio. Ed infatti, secondo quanto già espresso dalla Corte Costituzionale (v. sentenza Corte Cost. 16/12/2016, n. 272) “nelle zone sismiche, l’autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione condiziona l’effettivo inizio di tutti i lavori, nel senso che in mancanza di essa il soggetto interessato non può intraprendere alcuna opera, pur se in possesso del prescritto titolo abilitativo edilizio”.
Pertanto non si configurava alcun contrasto con il procedimento semplificato previsto in tema di autorizzazione sismica dalla normativa regionale.

AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ALLA SOPRAELEVAZIONE - Per quanto concerne la - distinta - autorizzazione preventiva prevista per la realizzazione della sopraelevazione, il Consiglio di Stato ha ricordato che ai sensi del comma 1 dell’art. 90, D.P.R. 380/2001 è consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni antisismiche;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del T.U. edilizia.
Il comma 2 del medesimo articolo prevede che l'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente Ufficio Tecnico Regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

Secondo i giudici la norma si riferisce non ad un generico aumento di volumetria o alla sopraelevazione anche parziale di un piano, ma, specificamente, per gli edifici in muratura, “alla sopraelevazione di un piano”, per gli edifici in cemento armato normale e precompresso alla sopraelevazione anche di più piani.

Poiché nel caso in esame il progetto non prevedeva alcun incremento del numero dei piani, rimasto invariato, ma l’incremento della quota d’imposta in gronda del nuovo tetto, l’intervento non era assimilabile al concetto specifico di sopraelevazione assunto da tale disposizione.

Per completezza è stato infine osservato che l’aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni (v. D. Min. Infrastrutture e Trasp. 17/01/2018, punto 8.4.3.) chiarisce adesso che una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento comportante la necessità di adeguamento sismico (salvo che non ricorrano una o più delle altre condizioni ivi previste).
Nel caso di specie non era dimostrato l’incremento di superficie abitabile, ma semplicemente supposto, in quanto:
- da un lato, il progetto prevedeva che il sottotetto avesse destinazione non residenziale, di semplice annesso per piccola lavanderia e stenditoio con soffitta nella parte più bassa, e
- d’altro lato, l’appellante non aveva addotto alcun valido argomento in senso contrario, limitandosi a notare il miglioramento dell’accessibilità e dell’aerazione del vano, senza soffermarsi sulla concreta praticabilità ad uso abitativo, anche alla luce delle sue caratteristiche plano-volumetriche.
Era invece pacifico che, agli ulteriori fini previsti dalla legge, l’interessata avesse effettuato il deposito dei progetti esecutivi e dei calcoli all’Ufficio regionale competente.

Dalla redazione