FAST FIND : FL6222

Flash news del
27/01/2021

Carenza documentale della richiesta di permesso di costruire

Secondo il TAR Campania, la carenza documentale dell'istanza di permesso di costruire (anche in sanatoria) non costituisce ex se un valido motivo di diniego, avendo l’Amministrazione l’onere di richiedere l’integrazione dei documenti ritenuti mancanti.

Nel caso di specie si trattava del diniego del permesso di costruire in sanatoria - relativo ad un manufatto in muratura in area sottoposta a vincolo paesaggistico - motivato dalla mancanza di documenti ai fini dell'attività istruttoria e non preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi dell'istanza. Inoltre, secondo il Comune, il volume realizzato si poneva in contrasto con l'art. 167 del D. Leg.vo 42/2004.

OBBLIGO DI RICHIEDERE I DOCUMENTI MANCANTI - In proposito il TAR Campania-Napoli 20/01/2021, n. 442 ha affermato che, ai sensi dell’art. 20, comma 5 del D.P.R. 380/2001, intitolato “Procedimento per il rilascio del permesso di costruire”, la carenza della documentazione deve essere preventivamente comunicata al richiedente, ai fini della sua integrazione, e solo in caso di inosservanza in ordine alla richiesta di integrazione, e sempre che le carenze documentali abbiano un grado di pregiudizio tale da impedire la valutazione della congruità dell’intervento richiesto con i normali mezzi tecnici disponibili da parte degli uffici istruttori, potrà essere assunto il diniego, così motivato.

Tale disposizione, anche se riferita al rilascio del permesso di costruire, è applicabile a tutti i titoli edilizi. Pertanto l'Amministrazione è onerata di soccorso istruttorio nei confronti dei soggetti che richiedono il rilascio di un titolo edilizio, o lo presentano, in quanto grava su di essa l'onere di facilitare lo svolgimento dell'attività amministrativa che condizioni l'esercizio dei diritti dei cittadini.
Conseguentemente, nel caso di carenza documentale, l’Amministrazione deve interpellare la parte istante, al fine di permettere l'integrazione della documentazione ritenuta mancante (cosa che, nella fattispecie, non era avvenuta).

NECESSITA' DEL PREAVVISO DI RIGETTO - Ciò posto, il TAR ha inoltre affermato che il diniego del permesso di costruire in sanatoria deve essere preceduto dal preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis della L. 241/1990. Ed infatti, l'istituto del preavviso di rigetto si applica anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la conseguenza che deve essere ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego dell'istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall'invio della comunicazione, in quanto in mancanza di tale preavviso al soggetto interessato risulta preclusa la piena partecipazione al procedimento e dunque la possibilità di un apporto collaborativo.

La mancata comunicazione del preavviso di rigetto da parte del Comune, lungi dall'atteggiarsi a vizio meramente formale, è tale da potenzialmente pregiudicare dal punto di vista sostanziale gli interessi dei richiedenti, poiché qualora fosse comunicato il preavviso di rigetto e le motivazioni su cui esso si basi, questi ultimi potrebbero orientare l'Amministrazione ad adottare un provvedimento, quanto meno in linea teorica, diverso. La violazione del contraddittorio procedimentale è idonea ad inficiare la legittimità del provvedimento anche nei procedimenti vincolati, quale quello di sanatoria, quando il contraddittorio procedimentale con il privato interessato avrebbe potuto fornire all'Amministrazione elementi utili ai fini della decisione, ad esempio in ordine alla ricostruzione dei fatti o all'esatta interpretazione delle norme da applicare.

DINIEGO IN ASSENZA DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA - Infine il TAR ha ribadito il principio secondo il quale un diniego del permesso di costruire in sanatoria, motivato sulla base di un giudizio di prognosi postuma di non sanabilità delle opere da un punto di vista paesaggistico in assenza del parere dell’organo preposto alla gestione del vincolo è manifestamente illegittimo, determinando un’indebita sostituzione dell’autorità competente, con conseguente violazione delle prerogative istituzionali che alla stessa riconosciute in materia di tutela dell’ambiente. Fanno eccezione solo i casi in cui - non adeguatamente documentati, però, nel caso all’esame - la valutazione espressa dal Comune circa l'inammissibilità della domanda di sanatoria, in quanto avente ad oggetto un manufatto posto in zona vincolata e perché non rientrante negli abusi minori, rende inutile l'esame anche della richiesta di autorizzazione paesaggistica, la quale è nella sostanza travolta dalla non sanabilità dell'opera. E infatti il nulla osta di competenza della Soprintendenza in materia di sanatoria edilizia costituisce un presupposto di legittimità del titolo postumo, dal quale non può prescindersi. Al contrario, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa, lo stesso risulta superfluo qualora a monte non vi siano i presupposti per il rilascio del permesso in sanatoria, posto che alla Soprintendenza non rimarrebbe che confermare quanto già riscontrato dall'Amministrazione comunale.

Dalla redazione