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26/01/2021

Determinazione degli oneri concessori e realizzazione delle opere di urbanizzazione

Il TAR Toscana si pronuncia sull’obbligo di versamento del contributo di costruzione nel caso in cui siano presenti opere di urbanizzazione in parte già realizzate.

Nel caso di specie il Comune aveva ceduto ad una società la proprietà di un lotto edificabile sul quale venivano realizzate le opere di urbanizzazione primaria da un Consorzio appositamente costituito. Nonostante il rilascio del permesso di costruire avente ad oggetto un capannone, l’intervento non veniva eseguito. Successivamente la proprietà del bene veniva trasferita ad un’altra società che a sua volta presentava un’istanza di permesso di costruire per la quale il Comune richiedeva gli oneri di urbanizzazione. Quest’ultima si opponeva ritenendo la richiesta illegittima, in quanto, a suo avviso, le opere erano già state edificate ad integrale scomputo delle somme dovute ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001.

Il TAR Toscana con la sentenza 03/12/2020, n. 1606 ha respinto il ricorso evidenziando che:
- la ricorrente aveva richiesto un permesso di costruire nuovo ed ulteriore rispetto a quello ottenuto, ma mai attuato, dalla precedente proprietaria del lotto;
- il fatto che i due permessi di costruire avessero entrambi ad oggetto un edificio a destinazione commerciale/industriale - secondo quanto consentito nell’area di interesse - era irrilevante e non implicava che i due titoli fossero sovrapponibili e privi di autonomia sul piano giuridico.

Ciò chiarito, i giudici hanno ricordato che per consolidata giurisprudenza, il contributo per gli oneri di urbanizzazione, per quanto non abbia natura tributaria, costituisce, comunque, un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore, connesso al rilascio della concessione edilizia, a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae (cfr. C. Stato, Ad. Plen. 30/08/2018, n. 12).
Nel nostro ordinamento è rinvenibile, pertanto, un principio di onerosità del permesso di costruire, sancito con la L. 10/1977, che ha previsto per la prima volta l'obbligo del privato di contribuire ai costi sostenuti dai comuni per realizzare e manutenere le opere di urbanizzazione sul proprio territorio. Tale principio è stato poi ribadito con il Testo Unico dell'edilizia, che all'art. 16, D.P.R. 380/2001, subordina il rilascio del permesso di costruire al pagamento di un contributo costituito dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dal costo di costruzione, determinato in base alle caratteristiche ed alle tipologie di costruzioni.

Di contro, essendo il contributo di costruzione strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di costruire, lo stesso non è dovuto in caso di rinuncia o di mancato utilizzo del titolo edificatorio; cosicché, in tutti i casi in cui il privato non si avvale del permesso di costruire, l’Amministrazione è tenuta a restituirgli le somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Secondo il TAR, è quindi possibile affermare che il contributo per oneri di urbanizzazione è dovuto per il solo rilascio del titolo abilitativo edilizio, senza che neanche rilevi la già intervenuta realizzazione di opere di urbanizzazione.
In sostanza, le opere di urbanizzazione - per la cui remunerazione il contributo viene imposto - hanno spesso portata più ampia rispetto a quelle strettamente necessarie ad urbanizzare il nuovo insediamento edilizio posto in essere da chi abbia ottenuto il titolo edilizio ed hanno quindi sovente natura indivisibile, nel senso che non sono frazionabili in porzioni funzionali al soddisfacimento delle esigenze dei singoli nuovi insediati.

In definitiva, è stato ritenuto che gli oneri di urbanizzazione richiesti dalla ricorrente non avessero niente a che vedere con la realizzazione, avvenuta anni addietro, delle opere di urbanizzazione da parte del Consorzio e connesse alla originaria cessione del lotto, ma che piuttosto, fossero correlati alla specifica attività edificatoria che la ricorrente intendeva realizzare. Pertanto correttamente il Comune li aveva di calcolati in base alle caratteristiche dell’insediamento assentito con il nuovo permesso di costruire, tenendo conto del maggior carico urbanistico che si sarebbe determinato a seguito dell’intervento.

Dalla redazione