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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Economia e Fin. 25/06/2012
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D. Min. Economia e Fin. 25/06/2012
- D. Min. Economia e Finanze 19/10/2012
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[Premessa]Il Ministro dell'economia e delle finanze Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 9, commi 3-bis e 3ter in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'art. 13, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell |
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Art. 1. - Oggetto e ambito di applicazione1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire liquidità alle imprese, le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Disciplina altresì le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certi |
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Art. 2. - Rispetto dei vincoli di finanza pubblica1. I pagamenti correnti e in conto capitale delle regioni e i pagamenti in conto capitale degli enti locali conseguenti alle certificazioni concorrono al perseguimento degli obiet |
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Art. 3. - Procedimento di certificazione nella forma ordinaria1. Nelle more della predisposizione della piattaforma elettronica di cui all'art. 4, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 possono presentare all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 1. 2. L'amministrazione debitrice, nel termine di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 R e successive modificazioni e integrazioni, decorrente dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio, utilizzando il modello di cui all'allegato 2 al presente decreto, certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale. 3. La certificazione non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti |
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Art. 4. - Procedimento di certificazione mediante piattaforma elettronica1. Il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvalendosi di Consip S.p.A., predispone e mette a disposizione una piattaforma elettronica al fine dello svolgimento del procedimento di certificazione di cui al presente decreto, dando avviso dell'entrata in funzione della piattaforma e pubblicando le relative istruzioni tecniche sul proprio sito istituzionale. 2. Le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale rendono disponibile la certificazione telematica conformemente a quanto previsto nelle istruzioni tecniche di cui al comma 1 ovvero richiedono l'abilitazione sul sistema elettronico messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle f |
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Art. 5. - Commissario ad acta - certificazione ordinaria1. Decorso il termine di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, né sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta agli uffici di cui all'art. 9, comma 3bis, secondo periodo, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazio |
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Art. 6. - Commissario ad acta - certificazione mediante piattaforma elettronica1. Decorso il termine di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, né sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta agli uffici di cui all'art. 5, comma 1, utilizzando l'allegato 1bis, evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata alla regio |
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Art. 7. - Accettazione preventiva della cessione del credito da parte dell'amministrazione debitrice1. Con la certificazione di cui agli articoli precedenti, l'amministrazione debitrice |
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Art. 8. - Monitoraggio1. L'amministrazione debitrice comunica mensilmente entro il decimo giorno di ciascun mese al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche ai fini dell'implementaz |
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Allegato 3 - Nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione della certificazione di crediti, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall'articolo 13 della legge 183/2011Parte di provvedimento in formato grafico |
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