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25/01/2021

Appalti pubblici, offerta di mezzi e dotazioni funzionali e oneri di sicurezza irrisori

Il TAR Puglia fornisce chiarimenti sull’obbligo di disponibilità dei mezzi necessari all’espletamento del servizio oggetto dell'appalto e sull’indicazione nell'offerta degli oneri di sicurezza aziendali in misura irrisoria.

FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava di una procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 60 del D. Leg.vo 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico ed assistenza degli alunni residenti nel territorio comunale extraurbano. Il ricorrente, secondo qualificato, sosteneva tra l'altro:
- l’inammissibilità dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario (RTI), in quanto inattendibile e condizionata, perché ab origine segnata dalla indisponibilità degli automezzi offerti in gara;
- la non conformità dell’offerta economica alla legge di gara e alla normativa vigente per omessa o incongrua predeterminazione degli oneri di sicurezza aziendali da parte del Raggruppamento controinteressato.

Il TAR Puglia-Lecce con la sentenza 07/01/2021, n. 3 ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni.

DISPONIBILITÀ DI MEZZI E DOTAZIONI FUNZIONALI - Con riferimento al primo profilo è stato chiarito che in tema di ammissibilità dell'offerta tecnica, quando si tratti di mezzi e dotazioni funzionali all’esecuzione del contratto, la legge di gara deve essere interpretata nel senso che al momento della presentazione dell’offerta sia necessaria l’individuazione dei mezzi offerti, con impegno del concorrente (variamente modulabile dalla stazione appaltante, quanto alla serietà ed alla modalità della sua assunzione, nonché alle condizioni e ai termini di adempimento dell’obbligazione futura) ad acquisirne la disponibilità, condizionato all’esito favorevole della gara.

In altri termini non è necessario che le dotazioni siano immediatamente nella disponibilità dell’offerente, in quanto tale disponibilità attiene alla successiva fase dell’esecuzione del contratto, fermo restando il carattere vincolante delle proposte qualitative contenute nell’offerta tecnica, sicché la loro mancata attuazione, in sede di esecuzione dell’appalto, costituirebbe inadempimento contrattuale, con la conseguente possibilità per la stazione appaltante di far valer i rimedi previsti dalla legge e dal contratto per tale ipotesi.

INDICAZIONE NELL’OFFERTA DI ONERI DELLA SICUREZZA IRRISORI - Con riferimento agli oneri di sicurezza aziendali, i giudici hanno ritenuto che la presunta irrisorietà di tali oneri indicati nell’offerta non determina l'esclusione automatica dalla gara, atteso che la sanzione espulsiva può conseguire solo dall’assoluta mancata indicazione nell’offerta dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, o dall’incongruità dell’offerta verificata dalla stazione appaltante.

La asserita irrisorietà dei costi va dunque valutata, eventualmente, nell’ambito della valutazione della congruità dell’offerta che, secondo la consolidata giurisprudenza, ha natura globale e sintetica, riguardando l’attendibilità e la serietà dell’offerta economica nel suo complesso, e non deve svolgersi in modo parcellizzato per valutare la congruità o meno di singole componenti della medesima.

In proposito, peraltro, il TAR ha ritenuto che nella fattispecie non esistessero i presupposti per la verifica obbligatoria dell’anomalia dell’offerta da parte della stazione appaltante né ex art. 97, D. Leg.vo 50/2016, comma 3 e 3-bis, nè ex art. 95, comma 10, D. Leg.vo 50/2016 che, comporta la “generalizzazione” dell’obbligo di verificare specificamente - prima dell’aggiudicazione - il rispetto dei costi della manodopera di cui alle tabelle ministeriali, ma non dei soli oneri aziendali per la sicurezza.

Dalla redazione