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19/01/2021

Deroghe temporanee contratti sotto soglia: chiarimenti del MIT sugli obblighi di pubblicità

In tema di appalti pubblici, il MIT, con nota del 13/01/2021, ha fornito chiarimenti sugli obblighi di pubblicità delle stazioni appaltanti relativamente alle procedure di affidamento in deroga previste dal Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), con la Nota n. 523 del 13/01/2021, ha fornito chiarimenti sugli obblighi di pubblicità in capo alle stazioni appaltanti con riferimento allo svolgimento delle procedure di affidamento sotto soglia applicabili fino al 31/12/2021.  

Si ricorda che l'art. 1 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni) prevede che, in deroga all'art. 36, comma 2, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 e all'art. 157, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 medesimo, si applicano le procedure di affidamento di seguito specificate qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 31/12/2021.

In particolare, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie comunitarie secondo le seguenti modalità:
a) l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno
- 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro
- 10 operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro
- 15 operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016
Si veda Appalti pubblici: deroghe temporanee e modifiche in materia di contratti sotto soglia

In proposito, il MIT chiarisce che, al fine di garantire la più ampia trasparenza dell’azione amministrativa e come necessario contrappeso all’innalzamento delle soglie di riferimento e alla relativa riduzione del numero di operatori da consultare, vengono imposti specifici obblighi in capo alle stazioni appaltanti, che devono dare evidenza sia dell’avvio delle procedure negoziate senza bando, sia dei risultati della procedura di affidamento, con la precisazione che solo quest’ultimo avviso conterrà anche l’indicazione dei soggetti invitati.

Quanto alle modalità di espletamento delle procedure negoziate, si evidenzia che esse si articoleranno in 2 fasi:
1) una prima fase di scelta, da parte delle stazioni appaltanti, degli operatori da invitare al confronto competitivo mediante lo svolgimento di indagini di mercato (preordinate a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento) oppure previa consultazione di elenchi di operatori economici;
2) una seconda fase, che vede il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e che si conclude con la scelta dell’affidatario.

Nell’ipotesi in cui l’amministrazione scelga di condurre un’indagine di mercato, la pubblicazione dell’avviso relativo all’avvio dell’indagine di mercato sul proprio sito istituzionale, di cui alle Linee guida n. 4 (Delib. ANAC 10/07/2019, n. 636), deve ritenersi, necessaria in quanto satisfattiva dell’obbligo di pubblicazione di avvio della procedura previsto dalla lett. b), dell'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020.
Laddove, invece, la stazione appaltante decida di utilizzare elenchi, la stessa è tenuta a dare immediata evidenza dell’avvio della procedura negoziata mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di uno specifico avviso, recante l’indicazione anche dei riferimenti dell’elenco da cui le imprese sono state scelte.

La Nota del MIT richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di provvedere, nel rispetto delle forme di pubblicità di cui alle predette Linee Guida 4, all’aggiornamento degli elenchi di operatori economici preesistenti all’entrata in vigore del D.L. 76/2020, stante l'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici.

Infine, la Nota del MIT ricorda che l'art. 2-bis del D.L. 76/2020 prevede che alle suddette procedure di affidamento gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei.  
Conseguentemente, in forza di detta disposizione, non solo gli operatori economici invitati potranno partecipare alle procedure negoziate anche sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I), ma ancor prima potranno, anche in forma di R.T.I., rispondere all’indagini di mercato ovvero chiedere l’iscrizione negli elenchi tenuti dalle stazioni appaltanti e dalle stesse utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate.

Dalla redazione