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D. C. Stato 28/12/2020

Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. C. Stato 01/03/2021
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Premessa

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

 

Visto l'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante la delega al Governo per il riordino del processo amministrativo;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, che, con i relativi allegati, in attuazione del predetto art. 44 della legge n. 69 del 2009, ha approvato il codice del processo amministrativo, le sue norme di attuazione, transitorie e di coordinamento, nonché le correlative abrogazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, gli articoli 2 e 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, adottato ai sensi dell'art. 13, comma 1, dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010;

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Art. 1. - Approvazione delle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico

1. Le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei r

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Art. 2. - Regole tecnico-operative per l'attuazione dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70

1. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, nei quali si deve procedere alla discussione orale, le udienze sia pubbliche sia camerali del processo amministrativo si svolgono mediante collegamenti da remoto in videoconferenza mediante adeguata piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa.

2. Per lo svolgimento da remoto della Camera di consiglio alla quale partecipano i soli magistrati per deliberare, ai sensi dell'art. 84, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si provvede con i collegamenti in videoconferenza consentiti dalla piattaforma di cui al comma 1, mediante inviti a videoconferenze differenti rispetto a quelli utilizzati per le convocazioni delle udienze, o tramite call conference, come da allegate specifiche tecniche.

3. Qualora l'istanza di cui all'art. 4, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, non sia proposta da tutte le parti costituite, la segreteria trasmette alle parti diverse dall'istante, anche ai fini della formulazione di eventuali opposizioni, l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza secondo le modalità previste nelle allegate specifiche tecniche.

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Art. 3. - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente decreto, che sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

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Allegato 1 - Regole tecnico-operative e relative specifiche tecniche di cui all'art. 1

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente allegato si intendono per:

a) codice del processo amministrativo, di seguito denominato CPA: allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo»;

b) codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

c) codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e successive modificazioni e abrogazioni di cui al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

d) sistema informativo della Giustizia amministrativa, di seguito denominato SIGA: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante le quali la Giustizia amministrativa tratta in via automatizzata attività, dati, servizi, comunicazioni e procedure riguardanti l'esercizio dei compiti istituzionali inerenti allo svolgimento dell'attività processuale;

e) portale dei servizi telematici: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce l'accesso ai servizi telematici resi disponibili dal SIGA, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto;

f) gestore dei servizi telematici: sistema informatico che consente l'interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata della Giustizia amministrativa;

g) posta elettronica certificata, di seguito denominata PEC: sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

h) upload: sistema di riversamento informatico diretto su server;

i) firma digitale: firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

l) fascicolo informatico: versione informatica del fascicolo processuale, di cui all'art. 5 dell'allegato 2 «Norme di attuazione» del CPA e di quello relativo ad atti e documenti inerenti lo svolgimento dell'attività processuale;

m) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'art. 1, comma 1, lettera p), del CAD;

n) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-bis), del CAD;

o) copia per immagine su supporto informatico del documento analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-ter), del CAD;

p) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD;

q) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD;

r) responsabile del SIGA: Segretariato generale della giustizia amministrativa - Servizio per l'informatica;

s) soggetti abilitati: i soggetti pubblici e privati, interni ed esterni, abilitati all'utilizzo dei servizi telematici della Giustizia amministrativa e ad interagire con il SIGA con modalità telematiche; in particolare si intende: per soggetti abilitati interni, i magistrati e il personale degli uffici giudiziari; per soggetti abilitati esterni, gli ausiliari del giudice, i difensori e le parti pubbliche e private;

t) spam: messaggi indesiderati;

u) software antispam: software che permette di inibire la ricezione di e-mail indesiderate;

v) log: documento informatico contenente la registrazione cronologica di una o più operazioni informatiche, generato automaticamente dal sistema informatico.

 

Art. 2. - Ambito di applicazione

1. Il presente allegato stabilisce le regole tecnico-operative previste dall'art. 13 delle disposizioni di attuazione del CPA per la realizzazione del processo amministrativo telematico, mediante l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si procede al trattamento dei dati con modalità informatiche automatiche, ai sensi dell'art. 2-duodecies del codice in materia di protezione dei dati personali.

 

Capo II - Il sistema informativo della giustizia amministrativa

Art. 3. - Organizzazione del sistema informativo della Giustizia amministrativa

1. Il SIGA è organizzato in conformità alle prescrizioni del CPA, alle disposizioni di legge sul processo amministrativo telematico, al CAD, al regolamento (UE) 2016/679 e al codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Il responsabile del SIGA è responsabile della gestione dei sistemi informativi della Giustizia amministrativa.

3. I dati del SIGA sono custoditi nella infrastruttura informatica gestita dalla Giustizia amministrativa che garantisce la sicurezza, la affidabilità, la riservatezza e la non modificabilità dei dati e dei documenti ivi contenuti, ai sensi delle specifiche tecniche di cui all'art. 19.

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Allegato 2 - Specifiche tecniche (art. 19 dell'allegato 1)

Art. 1. - Definizioni

1. Ferme le definizioni di cui all'art. 1 dell'allegato 1, ai fini del presente allegato si intende per:

a) amministrazione: organizzazione della Giustizia amministrativa;

b) Codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

c) allegato 1: l'allegato 1 al presente decreto;

d) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013: regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del CAD;

e) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014: regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD;

f) sito istituzionale: il sito internet della Giustizia amministrativa www.giustizia-amministrativa.it

g) portale dell'avvocato: sezione del sito istituzionale attraverso il quale gli avvocati hanno accesso diretto al SIGA;

h) portale del magistrato: sezione del sito istituzionale attraverso il quale i magistrati hanno accesso alle informazioni contenute nel SIGA;

i) cooperazione applicativa: sistema di scambio di dati strutturati tra sistemi informativi sulla base di accordi di servizio tra amministrazioni;

l) upload: sistema di riversamento informatico diretto sul server del SIGA;

m) HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer) protocollo di crittografia per il trasferimento riservato di dati nel web;

n) PAdES (PDF Advanced Electronic Signature): formato di firma digitale che consente l'identificazione dell'autore del documento e delle informazioni nello stesso contenute;

o) pubblici elenchi: gli elenchi di indirizzi PEC indicati nell'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, modificato dall'art. 28 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

p) ReGIndE: Registro generale degli indirizzi elettronici;

q) registro delle PP.AA.: registro contenente gli indirizzi PEC delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 16, comma 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, modificato dall'art. 28 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

r) PDF (Portable Document Format): formato di documento digitale;

s) RTF (Rich Text Format): formato di documento digitale con formattazione;

t) TXT: estensione di file di testo destinato alla lettura senza formattazione;

u) XML (eXtensible Markup Language): formato di documento digitale che consente di definire il significato degli elementi contenuti in un testo;

v) SPC: Sistema pubblico di connettività;

z) ModuloDepositoRicorso: modello PDF, messo a disposizione dall'amministrazione per il deposito, in unico contenitore, del ricorso e dei suoi allegati;

aa) ModuloDepositoAtto: modello PDF, messo a disposizione dall'amministrazione per il deposito, in unico contenitore, degli atti successivi al ricorso.

 

Art. 2. - Organizzazione del SIGA - art. 3 dell'allegato 1

1. Il SIGA si avvale un'infrastruttura distribuita nel rispetto delle linee guida emanate dall'AgID.

2. Il collegamento informatico tra gli uffici giudiziari dislocati sul territorio, i magistrati e il personale addetto alle segreterie avviene tramite Servizio pubblico di connettività.

3. Il sito istituzionale della GA è ospitato in una infrastruttura cloud nel rispetto delle linee guida AgID.

4. Il segretario generale della Giustizia amministrativa emana le direttive per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo.

5. L'amministrazione assicura la conservazione dei dati e dei documenti, garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, in attuazione di quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del CAD, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché nel rispetto dell'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014.

L'archiviazione, la conservazione e la reperibilità dei provvedimenti giurisdizionali redatti sotto forma di documenti informatici è assicurata nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 e dalle relative specifiche tecniche, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, nel rispetto degli articoli 2 e 20 del CAD nonché della disciplina rilevante in materia di tutela dei dati personali.

6. Il SIGA prevede l'archiviazione, la conservazione e la reperibilità delle attestazioni riguardanti i periodi di oggettiva impossibilità e di impossibilità temporanea di funzionamento del SIGA, anche ai fini di cui all'art. 9, comma 9 dell'allegato 1 per 5 anni a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.

7. Ai fini di cui ai commi 5 e 6, il responsabile della conservazione opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile del SIGA, oltre che con il responsabile della gestione documentale ovvero con il coordinatore della gestione documentale ove nominato, secondo quanto prescritto dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.

 

Art. 3. - Fascicolo processuale informatico - art. 5 dell'allegato 1

1. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo d'ufficio e contiene tutte le informazioni e dati ad esso relativi, nonché tutti gli atti, documenti e provvedimenti in formato digitale.

2. Il numero di ricorso è attribuito automaticamente dal SIGA al momento del perfezionamento del deposito telematico, secondo quanto specificato dall'art. 6.

3. In caso di deposito di istanza di misure cautelari anteriori alla causa, il numero di ricorso viene attribuito al momento del deposito del ricorso al quale l'istanza si riferisce.

4. Le istanze di misure cautelari anteriori alla causa e i relativi decreti sono conservati i

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Allegato 3 - Specifiche tecniche per le udienze da remoto

Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Le presenti specifiche tecniche si applicano esclusivamente ai collegamenti da remoto, per lo svolgimento delle udienze camerali e pubbliche e delle camere di consiglio della Giustizia amministrativa, previsti dall'art. 4 del decreto-legge del 30 aprile 2020, n. 28 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dall'art. 25 del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

 

Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni contenute nell'allegato 2.

2. Si intendono per:

a) «decreto»: il decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 28 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e di cui all'art. 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

b) «piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa»: l'applicazione Microsoft Teams, per la durata dell'efficacia dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell'art. 25 del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e, comunque, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Art. 3. - Svolgimento da remoto della Camera d

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