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14/01/2021

Installazione di tende e pergotende, regime edilizio

Occasionando da una recente pronuncia, si riepilogano le caratteristiche di tende e pergotende in presenza delle quali l’intervento è riconducibile all’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001.

Nel caso di specie si trattava di tende di plastica che scorrevano in delle piccole guide di metallo apposte sul muro e finalizzate a offrire riparo agli avventori di una attività commerciale. Il Comune ne ordinava la rimozione ravvisando una violazione delle norme urbanistiche ed edilizie.

Secondo il TAR Campania-Napoli 05/01/2021, n. 48, un’opera di tal genere non è bisognevole di titolo edilizio trattandosi di intervento poco significativo - nel quale è evidente la prevalenza dell’elemento tenda - e finalizzato all’arredo di uno spazio esterno, occupato legittimamente per l’esercizio di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In proposito il TAR ha richiamato gli orientamenti giurisprudenziali in tema di installazione di una pergotenda quale struttura realizzata con teli amovibili appoggiata su un preesistente manufatto, ribadendo che la pergotenda è un’opera che, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, non necessita di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione.

In particolare:
- si è in presenza di una pergotenda quando l’intervento non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell’assenza di tamponature verticale e della facile rimovibilità della copertura orizzontale;
- l'opera principale non è l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda;
- una struttura che abbia tali caratteristiche non può considerarsi una “nuova costruzione, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti, la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.

In definitiva, in presenza degli elementi identificativi sopra descritti, la struttura realizzata deve essere qualificata quale arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’appartamento cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001.

Sulla base di tali considerazioni il TAR ha annullato la deliberazione del Comune con la quale era stata disposta la rimozione della tenda.

Sul tema si veda anche la Nota: La pergotenda con pannelli laterali di vetro retrattili non necessita di titolo edilizio.

Dalla redazione