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L. R. Lazio 11/04/1985, n. 37

Istituzione del servizio di protezione civile nella Regione Lazio.
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[Premessa]



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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
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Art. 1 - (Finalità ed ambito di applicazione)

La Regione Lazio, nell’ambito delle proprie competenze, fissate con il decreto del Presidente della Repubblica 15

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Art. 2 - (Specificazione degli interventi)

Gli interventi di cui al precedente articolo 1 consistono in attività di previsione, di prevenzione e di emergenza per le seguenti ipotesi di rischio:

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Art. 3 - (Collaborazione e partecipazione)

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, la Regione, in armonia con i principi sanciti dagli articoli 41, 44 e 45 del proprio statuto e dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, instaura un costante rapporto collaborativo e partecipativo con gli organi dello Stato, con gli enti locali e gli enti ed organismi, anche su base volontaria, operanti nell’ambito regionale in materia di pro

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TITOLO II - PROGRAMMAZIONE REGIONALE
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Art. 4 - (Piano regionale pluriennale di protezione civile)

In armonia con i principi della presente legge e con gli obiettivi della programmazione regionale, la

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Art. 5 - (Contenuti del piano regionale pluriennale di protezione civile)

Il piano regionale pluriennale di protezione civile indica gli interventi da realizzare e le relative priorità, le strutture ovvero gli enti cui è demandata la realizzazione degli interventi, i tempi di realizzazione e le risorse occorrenti.

In particolare il piano regionale pluriennale di protezione civile deve assicurare:

a) la predisposizione di studi e ricerche sui fenomeni produttivi di eventi calamitosi e sulle relative cause;

b) il potenziamento, l’adeguamento e l’integrazione dei sistemi di rilevazione, raccolta, memorizzazione elaborazione, trasmissione e diffusione dei dati tecnico - scientifici relati

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Art. 6 - (Modalità di predisposizione del piano regionale pluriennale di protezione civile)

La Giunta regionale, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi anche della consulenza della commissione tecnico - scientifica di cui al successivo articolo 16, sottopone al Consiglio regionale per l’approvazione gli indirizzi per l’elaborazione del piano regionale pluriennale di protezione civile previsto dal precedente articolo 4.

In conformità agli indirizzi di cui al precedente comma, approvati dal Consiglio regionale, la Giunta re

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N2 Art. 6-bis - (Incarichi per la predisposizione del piano regionale pluriennale di protezione civile)

1. Nel limite dell’apposito stanziamento iscritto nel bilancio regionale a norma del successivo articolo 30, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 15, primo comma, della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, a conferire all’I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerca per la programmazione economica e territoriale del Lazio) con sede in Roma, l’incarico per la redazione della proposta di piano regionale pluriennale di protezione civile di cui al precedente articolo 6, secondo comma.

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Art. 7 - (Piani annuali di attuazione)

Il piano regionale pluriennale di protezione civile si attua mediante piani annuali contenenti la individuazione:

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Art. 8 - (Modalità di predisposizione del piano annuale di attuazione)

La Giunta regionale, sulla base del piano regionale pluriennale di protezione civile di cui al precedente articolo 4, adotta, entro cinque mesi dalla pubblica

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Art. 9 - (Vincolo dei piani regionali di protezione civile)

I piani regionali pluriennali ed annuali di protezione civile di cui alla presente legge sono vincolati per gli enti locali e per gli enti pu

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TITOLO III – ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE DELLA REGIONE
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Art.10 - (Compiti della Regione)

La Regione, oltre ai compiti di programmazione esercitati con le modalità di cui al precedente

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Art. 11 - (Attività informativa)

La Giunta regionale, avvalendosi della struttura organizzativa regionale di cui al successivo articolo 17, promuove ed organizza, realizzandone i necessari supporti, una permanente attività di informazioni, sensibilizzazione ed

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Art. 11 bis - (Attività di informazione) N10

1. Al fine di consentire, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente ed in attuazione dei dettati della stessa, una partecipazione ed una informazione piena e corretta dei cittadini, associazioni e

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Art. 12 - (Attività di preparazione ed aggiornamento professionale )

La Giunta regionale, avvalendosi della struttura organizzativa regionale di cui al successivo articolo 17, organizza, in attuazione del piano regionale pluriennale della protezione civile, nell’ambito dei piani regionali di formazi

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Art. 13 - (Dichiarazione di catastrofe o di calamità naturale - Dichiarazione di calamità)

Al verificarsi dell’evento calamitoso, sulla base delle segnalazioni pervenute dal centro operativo regionale di cui al successivo articolo 18, utili a deter

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Art. 14 - (Comitato per il coordinamento degli interventi regionali in materia di protezione civile)

È istituito il comitato per il coordinamento degli interventi regionali in materia di protezione civile, previsto dalla presente legge, composto da:

1) il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore regionale da lui delegato, che lo presiede;

2) tre consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, designati dalla Commissione consiliare permanente competente in materia di protezione civile;

3) i presidenti de

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Art. 15 - (Compiti del comitato per il coordinamento degli interventi regionali in materia di protezione civile)

Il comitato di cui al precedente articolo 14 fornisce pareri preventivi alla Giunta regionale su:

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Art. 16 - (Commissione tecnico - scientifica per gli interventi in materia di protezione civile)

È istituita la commissione tecnico - scientifica per gli interventi in materia di protezione civile composta dal responsabile del centro per il coordinamento della protezione civile di cui al successivo articolo 17, che la presiede, e da quattro esperti di riconosciuta professionalità nelle materie indicate dal precedente articolo 2 designati dalla Giunta regionale tra docenti universitari od operatori scientifici di istituti di ricerca.

Alle riunioni della commissione possono

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Art.17 - (Struttura organizzativa regionale della protezione civile)

La Regione, per lo svolgimento dei compiti in materia di protezione civile, si avvale del settore protezione civile di cui alla legge

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Art. 18 - (Centro operativo regionale)

Al verificarsi dell’evento calamitoso, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è istituito, nell’ambito della struttura organizzativa di cui al precedente articolo 17, il centro operativo regionale di protezione civile( COR) quale sede per il coordinamento, nei limiti delle competenze regionali, di tutte le operazioni di pronto intervento, di soccorso e di assistenza. Il centro operativo è diretto dal responsabile del settore protezione civile.

Con il decreto di cui al comma precedente si provvede altresì:

a) all’individuazione del personale del settore protezione civile da utilizzare per l’attività del centro operativo con specificazione dei relat

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Art. 19 - (Intesa con Regioni finitime)

La Regione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può addivenire

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Art. 20 - (Convenzioni)

La Regione può avvalersi, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di protezione civile, di istituti di studio e di ricerca, di organi tecnici dello Stato, di enti che gestiscono strumenti di comunicazione, di istituti scolastici e di associazioni di volontariato mediante apposite convenzioni da stipularsi secondo le previsioni del piano regionale pluriennale di partecipazione civile ed in conformità a quanto stabilito nei successivi commi.

Le convenzioni con gli istitu

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TITOLO IV - DELEGHE AGLI ENTI LOCALI
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Art. 21 - (Compiti delle province)

Le province partecipano alla predisposizione del piano regionale pluriennale di protezione civile con le modalità di cui al precedente articolo 6, terzo comma.

Partecipano, altresì, all’attuazione del piano regionale pluriennale di protezione civile provvedendo, in particolare, ai seguenti compiti:

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Art. 22 - (Compiti dei comuni)

I comuni partecipano alla predisposizione del piano regionale pluriennale di protezione civile, formulando osservazioni e richieste di modifica in merito alla proposta del piano stesso, ai sensi dell’articolo 6, terzo comma, della presente legge.

Partecipano, altresì, all’attuazione del suddetto piano provvedendo in particolare ai seguenti compiti:

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Art. 23 - (Direttive alle province ed ai comuni - Poteri sostitutivi )

Le province ed i comuni sono tenuti ad esercitare i compiti loro demandati dai piani annuali di attuazione a norma dei precedenti articoli 21 e 22 sulla base delle direttive all’uopo emanate dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto regionale, previo parere del comitato di cui al precedente articolo 14, in armonia con gli indiriz

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Art. 24 - (Assegnazione alle province ed ai comuni dei fondi necessari per gli adempimenti loro demandati)

La Giunta regionale, sulla base delle previsioni dei piani annuali di attuazione di cui al precedente articolo 7 e nell&r

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TITOLO V - VOLONTARIATO
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Art. 25 - (Definizione del volontariato di protezione civile)

La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.

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Art. 26 - (Gruppi di volontariato comunale)

La Regione promuove, attraverso i comuni con il coordinamento delle province, la formazione, l’organizzazione e l’addestramento di gruppi di volontariato di protezione civile nell’ambito comunale che possano coadiuvare il sindaco negli interventi di soccorso e/ o di assistenza al verificarsi dell’evento calamitoso.

A tal fine i comuni, in sede di predisposizione del piano regionale pluriennale di protezione civile ai sensi del precedente articolo 6, terzo comma, formulano richieste alla Giunta regionale tramite le province, relative alla costituzione od al potenziamento di gruppi di volontariato indicando la

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Art. 27 - (Elenco provinciale del volontariato)

N5

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Art. 28 - (Albo regionale delle associazioni di volontariato ) N11

La Regione incoraggia e promuove iniziative associative di volontariato per la protezione civile e ne sostiene l’efficiente partecipazione alle attività di previsione, prevenzione ed emergenza in materia di protezione civile.

Ferma restando l’iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato prevista per le associazioni dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, la Regione istituisce l’albo regionale delle associazioni di volontariato del

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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
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Art. 29 - (Attività di pronto intervento)

Al verificarsi della calamità, la Giunta regionale, al fine di consentire l’immediata esecuzione di interventi straordinari ed urgenti in favore delle popolazioni colpite, è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti amministrativi che si rendessero necessari, anche al di fuori delle previsioni del piano regionale pluriennale di protezione civile, assumendo i relativi impegni di spesa sul capitolo di bila

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Art. 29-bis - Norma transitoria

N9 1. Successivamente all’approvazione da parte del Consiglio regionale degli indirizzi per l’elaborazione del piano regionale pluriennale di protezione civile di cui al precedente articolo 6, primo comma, la Giunta regionale è autorizzata, nelle more dell&rsqu

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Art. 30 - (Disposizioni finanziarie)

Per far fronte alle spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono istituiti nel bilancio regionale i seguenti capitoli di spesa con stanziamenti per memoria:

capitolo n. 14594 denominato: “Assegnazioni alle province ed ai comuni per adempimenti in materia di protezione civile”;

capitolo n. 14595 denominato: “Spese per convenzionamento con associazioni di volontariato ed aziende pubbliche e private per fornitura di servizi e di beni concernenti interventi in materia di protezione ci

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Art. 31 - (Dichiarazione d’urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 4/2006.

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