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07/01/2021

Recinzione realizzata in area vincolata in assenza di titolo edilizio

Secondo il TAR Piemonte, è legittimo l’ordine di demolizione di una recinzione metallica realizzata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico senza autorizzazione e titolo edilizio.

Il principio è stato affermato dal TAR Piemonte 07/12/2020, n. 805 con riferimento ad una fattispecie in cui il ricorrente contestava la legittimità dell’ordine di demolizione di una recinzione in paletti e rete metallica plastificata ancorata a basamento in cemento prefabbricato e in lastre di pietra, sostenendo che:
- l'intervento rientrasse nella manutenzione ordinaria;
- le recinzioni di precaria installazione ed immediata asportazione, quali sono quelle in rete metallica sorrette da paletti in ferro e/o di legno e senza muretto di sostegno, si configurerebbero come manifestazioni del diritto di delimitazione delle singole proprietà e non richiederebbero il rilascio del titolo abilitativo, avendo un modesto impatto visivo non comportante una permanente ed apprezzabile alterazione dello stato dei luoghi.

Secondo il TAR invece la realizzazione di una recinzione metallica avvenuta in totale assenza di titolo edilizio - e di autorizzazione paesaggistica - su area qualificata come di rilevante interesse pubblico e assoggettata a vincoli di natura paesaggistica (ex art. 136, del D. Leg.vo 42/2004, comma 1, lett. d) e idrogeologica costituisce circostanza sufficiente a determinare l’illegittimità dell’opera, a prescindere dalla sua dimensione o dall’impatto visivo, nonché dall’eventuale capacità di alterare lo stato dei luoghi o dalla pretesa irrilevanza urbanistico-edilizia della stessa.

È stato inoltre precisato che in tali casi l’esercizio del potere repressivo mediante l’irrogazione della più grave delle sanzioni demolitorie, ossia quella acquisitiva di cui all’art. 31, D.P.R. 380/2001, costituisce per il Comune, ai sensi dell’art. 27, del D.P.R. 380/2001, atto dovuto e vincolato e ciò a prescindere sia dal regime autorizzativo applicabile agli interventi edilizi realizzati sine titulo che dall’apprezzamento circa l’effettiva incidenza degli stessi sugli interessi pubblici sottesi ai vincoli medesimi.

Pertanto, anche laddove - in ipotesi - l’apposizione di una recinzione non necessitasse del preventivo rilascio di atto autorizzativo di natura edilizia, in quanto non comportante una sensibile alterazione dell’assetto del territorio, ciò non varrebbe a delegittimare l’ordine demolitorio doverosamente adottato dal Comune, ai sensi dell’art. 27 citato D.P.R., proprio in considerazione dell’insistenza, sull’area oggetto di intervento, dei vincoli idrogeologici nonché paesaggistico-ambientali sopra indicati.

Infine i giudici hanno ribadito anche che la facoltà di recintare il fondo come espressione del diritto dominicale non è piena ed assoluta, ma risulta condizionata al preventivo rilascio delle relative autorizzazioni da parte dell’amministrazione, anche e soprattutto in considerazione dei vincoli paesaggistici insistenti sull’area oggetto di intervento.

Dalla redazione