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Delib. G.R. Lombardia 21/12/2020, n. XI/4087

Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 - Art. 55 bis - Boschi didattici - Approvazione delle "Linee guida per il riconoscimento della qualifica di bosco didattico".
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Testo del documento


LA GIUNTA REGIONALE


Vista la l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e ss. mm. e ii. ed in particolare:

1) l’art. 55 bis, comma 1, che così recita:

1. La Regione promuove e sostiene interventi volti alla realizzazione e al mantenimento di boschi didattici. Ai fini della presente legge, per boschi didattici si intendono superfici di cui all’articolo 42, attrezzate per illustrare le funzioni svolte dal bosco, nonché l’utilità e la sostenibilità delle attività selvicolturali e di altre attività finalizzate a preservare e valorizzare le risorse boschive. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e i requisiti specifici dei boschi didattici valutandone la finalità,

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Allegato 1 - LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI BOSCO DIDATTICO AI SENSI DELL’ARTICOLO 55 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31 “TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA E SVILUPPO RURALE

1. Finalità e ambito di applicazione

La Regione Lombardia, attraverso la realizzazione e mantenimento dei boschi didattici, promuove la conoscenza del comparto forestale, sostiene l’attività di divulgazione forestale e ambientale, diffonde la cultura della tutela e conservazione del patrimonio boschivo di pianura, collina e montagna favorendo la conoscenza della sua storia, valorizza le figure agro-forestali operanti sul territorio e incentiva forme di reddito complementare alla produzione agroforestale.

Per perseguire gli scopi di cui sopra vengono individuati i soggetti proponenti e gli obblighi a loro carico, definite le procedure per l’accreditamento dei boschi didattici e istituito il relativo albo regionale.


2. Definizioni e attività svolte

a) “Bosco didattico” è l’area boscata, definita ai sensi dell’art. 42 della L.R. 31/08, di proprietà pubblica o privata;

b) la “Rete” è l’insieme dei boschi iscritti all’Albo regionale dei boschi didattici;

c) il “Gestore” del bosco didattico è il soggetto di diritto pubblico o privato, proprietario o affittuario del bosco, che svolge le attività didattiche direttamente o per il tramite di un operatore cui compete l’attività didattica;

d) “Operatore” è il soggetto, in possesso dei necessari requisiti, che svolge le attività nel bosco didattico;

Le attività nel bosco didattico sono riconducibili alla ricerca scientifica, all’educazione ambientale, alla formazione selvicolturale, allo studio etnografico, storico, culturale, all’economia e alle tradizioni locali, tutte legate al bosco e finalizzate alla valorizzazione delle specifiche vocazioni dell’area designata. Sono, altresì, attività nel bosco didattico quelle di formazione e divulgazione della cultura forestale e ambientale, di promozione dei valori ambientali, sociali, di inclusione sociale, di mobilità lenta, terapeutici e di benessere della persona connesse all’area boscata

I boschi didattici, nascono dalla volontà di favorire l’incontro tra il mondo forestale e le scuole e propongono percorsi rivolti principalmente alle classi ed ai giovani nell’ambito delle loro attività scolastiche ed extra scolastiche, ma anche alle famiglie ed a tutti i cittadini, in forma singola o associata.


3. Albo regionale dei boschi didattici e requisiti

Viene istituito l’Albo regionale dei boschi dida

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