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07/01/2021

Superbonus 110%. Interpelli Agenzia entrate 9, 10, 11 e 12/2021 e Massimario completo

Intervento con ampliamento; Unità immobiliari abitative “funzionalmente indipendenti” sovrapposte verticalmente; Massimali per unità abitative “funzionalmente indipendenti”; Autonomo per villetta a schiera nel contesto di un residence.

Di seguito quanto ricavabile dai testi degli ultimi quattro interpelli sul Superbonus: due in data 05/01/2021, nn 9 e 10; due in data 07/01/2021, nn. 11 e 12.
Oltre a ciò, la nostra Redazione ha creato un “Massimario”, nel quale vengono estrapolati i principi di diritto (appunto le “massime”) ricavabili dalle molteplici risposte dell'Agenzia entrate in tema di Superbonus, che  vengono poi raccolti e catalogati per argomento al fine di facilitarne la consultazione.
Vedi Superbonus 110%: Massimario interpelli Agenzia delle entrate.

Interpello 07/01/2021, n. 12
Argomenti trattati
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Interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico di un edificio con ampliamento: detraibilità delle spese riferibili alla parte esistente.

Massime
- L’intervento di ristrutturazione (senza demolizione e ricostruzione) con ampliamento dell'edificio esistente - nel presupposto che sia inquadrabile nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi della lettera d), art. 3 del D.P.R. 380/2001 - è agevolabile solo per le spese riferibili alla parte esistente.

Interpello 07/01/2021, n. 11
Argomenti trattati
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Interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio demolito e ricostruito con aumento volumetrico.

Massime
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Laddove l’intervento di demolizione e ricostruzione, anche con aumento volumetrico (come consentito a seguito delle innovazioni introdotte dall’art. 10 del D.L. 76/2020, che include nella nozione anche interventi in cui non vengono rispettati la sagoma e/o il sedime originari dell’edificio demolito, o che prevedano un incremento volumetrico ove consentito dalle disposizioni normative urbanistiche o dagli strumenti urbanistici comunali) rientri tra quelli di “ristrutturazione edilizia” - di cui alla lettera d), art. 3 del D.P.R. 380/2001 - come risultante dal titolo amministrativo, e vengano effettuati interventi rientranti nel Superbonus, è possibile fruire delle citate agevolazioni, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto.

Interpello 05/01/2021, n. 10
Argomenti trattati
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Ammissibilità al Superbonus di due unità immobiliari abitative “funzionalmente indipendenti” sovrapposte verticalmente.
- Calcolo massimali di spesa per unità abitative “funzionalmente indipendenti”.

Massime
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Nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa, ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto, e nel presupposto che le unità immobiliari su cui effettuare gli interventi siano funzionalmente indipendente nei termini previsti dalla norma, è possibile accedere al Superbonus con riferimento a unità immobiliari a uso residenziale poste una sopra l’altra nel contesto del medesimo edificio, dotate di un proprio impianto per l’acqua, per l’energia elettrica e di impianto di riscaldamento esclusivo, e che dispongono di un accesso dalla strada indipendente.
- L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito ciascuna unità abitativa funzionalmente indipendente posseduta e alle sue pertinenze (anche se accatastate separatamente). Ad esempio: 50.000 Euro per gli interventi di isolamento termico, 30.000 Euro per interventi di sostituzione dell’impianto termico, e così via.

Interpello 05/01/2021, n. 9
Argomenti trattati
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Sussistenza requisito dell’accesso autonomo per villetta a schiera inserita nel contesto di un residence e a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni.

Massime
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Nel caso di una “villetta a schiera” si ha “accesso autonomo dall’esterno” qualora, ad esempio: la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si accede dall’area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto; - il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari.
Pertanto, nel caso di specie riferibile ad una villetta a schiera che risulta inserita nel contesto di un residence ed a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni, nel presupposto che l’unità immobiliare su cui effettuare gli interventi sia funzionalmente indipendente nei termini sopra descritti, disponendo la stessa di un accesso autonomo dall’esterno comune ad altri immobili, è possibile accedere al Superbonus.

Dalla redazione