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L. R. Abruzzo 30/12/2020, n. 45

Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 25/07/2022, n. 191
- L.R. 28/05/2021, n. 13
- L.R. 20/01/2021, n. 1
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Art. 1 - Ambito di applicazione, obiettivi e finalità

1. La Regione Abruzzo, con la presente legge, attua la decisione 20 novembre 2013, n. 1386/2013/UE (Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta"), che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti finalizzata a far rientrare gli stessi nel ciclo produttivo, consentendo un risparmio di nuove risorse.

2. La Regione opera per garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti) e che abroga alcune direttive, che prevede nell'ordine:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo;

e) smaltimento.

3. La Regione, in conformità alla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), assume il principio dell'economia circolare e promuove una gestione sostenibile dei rifiuti, riducendo la "impronta ecologica" di ognuno, tramite l'eliminazione degli sprechi e la reimmissione dei materiali trattati nei cicli produttivi, massimizzando nell'ordine, la prevenzione e riduzione dei rifiuti, il riuso dei beni a fine vita, le attività di riciclaggio dei rifiuti e riducendo gradualmente il loro smaltimento, secondo gli indirizzi delle nuove direttive europee in materia di economia circolare.

4. N4 La Regione, con la presente legge, sostiene azioni dirette alla riduzione della produzione e al recupero di materia con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia, minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio, ribadendo la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i rifiuti urbani e prevedendo di raggiungere tendenzialmente al 2022, a scala di bacino regionale, conformemente al vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (di seguito PRGR), i seguen

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Art. 2 - Educazione al riciclo, al riuso ed alla riqualificazione del rifiuto

1. La Regione Abruzzo, a norma dell'articolo 57, comma 2, lettera f), della L.R. 45/2007, si impegna nella promozione e diffusione dei concetti fondamentali d

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Art. 3 - Sviluppo e attuazione del modello regionale dell'economia circolare

1. Al fine di sviluppare un modello e una strategia regionali per l'economia circolare, coinvolgendo e responsabilizzando tutti i soggetti che possono concorrervi, la Regione promuove processi partecipativi che incidano sulla pianificazione e sulla programmazione regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito il Forum regionale per l'economia circolare, convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente, al quale partecipano:

a) le strutture regionali competenti in materia di ambiente, di attività produttive, risorse agricole, salute, politiche sociali, lavoro, formazione, istruzione, ricerca e volontariato, mediante i rispettivi Direttori o loro delegati;

b) le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'

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Art. 4 - Restrizioni all'uso di prodotti in plastica monouso

1. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione ai principi dell'economia circolare, nel rispetto delle norme vigenti in materia, in relazione alla necessità di ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un "Programma per ridurre e superare l'uso delle plastiche monouso", sentite le associazioni e le parti sociali interessate, che preveda:

a) la progressiva sostituzione di prodotti in plastica monouso in tutte le realtà pubbliche con manufatti riutilizzabili. Ove sussistano comprovate ragioni tecniche o igienico-sanitarie tali da impedire l'impiego di manufatti riutilizzabili, le realtà pubbliche procederanno con l'impiego di manufatti riciclabili e compostabili in base alla norma UNI EN 13432:2002, da conferirsi con la frazione organica mediante raccolta differenziata;

b) la progressiva sostituzione di prodotti in plastica monouso nella somministrazione di cibi e bevande con manufatti riutilizzabili, ogni volta che è previsto il consumo al tavolo con servizio o in modalità self-service, limitando l'utilizzo di manufatti compostabili in base alla norma UNI EN 13432:2002 ai soli prodotti da asporto;

c) un sistema di premi e incentivi pe

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Art. 5 - Disposizioni transitorie nelle more dell'applicazione delle restrizioni all'uso di prodotti monouso in plastica

1. Il divieto di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, è applicato previo esaurimento dei contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della pre

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Art. 6 - Modalità di utilizzo dei prodotti del tabacco con filtri contenenti plastica

1. È vietato fumare nei tratti di arenile del litorale regionale, qualora non siano disponibili specifici contenitori, appositamente forniti o procura

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Art. 7 - Filiere virtuose - Energia ed Eco-Sostenibilità

1. La Regione Abruzzo promuove la diffusione e lo sviluppo del progetto denominato le "Filiere virtuose - Energia ed Eco-Sostenibilità" che, per quanto riguarda una migliore gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, prescrive l'avvio delle Raccolta Differenziate di Qualità (RDQ) e delle Materie Prime Seconde Omogenee Rigenerative (MPSO-R), secondo i principi dell'articolo 42 della Costituzione, dell'articolo 832 del codice civile nonché, quale misura di prevenzione operata "a monte", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/

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Art. 8 - Modifiche alla L.R. 36/2013 e s.m.i.

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti"), è sostituito dal seguente:

"2. Il Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito denominato "PdA") di cui all'articolo 15 delimita, ai soli fini gestionali, sub ambiti territoriali provinciali, inter-provinciali e/o sub-provinciali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 200, comma 6, del D.Lgs. 152/2006.".

2. All'articolo 6 della L.R. 36/2013 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

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Art. 9 - Provvedimenti urgenti per la salvaguardia della programmazione regionale delle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani di cui alla Delib.C.R. n. 110/8 del 2 luglio 2018

1. Nelle more dell'aggiornamento del PRGR alla normativa nazionale ed europea in materia di economia circolare, le volumetrie degli impianti pubblici di smaltimento previsti dal vigente PRGR, approvato con Delib.C.R. n. 110/8 del 2 luglio 2018 (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - art. 199, co. 8 -

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Art. 10 - Modifiche alla L.R. 45/2007 in materia di promozione delle azioni di prevenzione, riduzione, riuso, recupero e riciclaggio.

1. La riduzione della quantità di rifiuti non avviati a riciclaggio costituisce il criterio principale per la valutazione di efficienza nella gestione dei rifiuti.

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 45/2007, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

"d-bis) Bene Di Scatto Post-Consumo o Lavorazione (BS/PC - BS/PL): definizione di sostanze, materie, prodotti (oggetti) post-consumo o di lavorazione, riciclabili, o riutilizzabili per riqualificazione, non classificati pericolosi, di esclusiva proprietà e beneficio del proprietario quale primo acquirente detentore del bene (utenza domestica e non) del quale non si disfa, o abbia l'intenzione, o abbia l'obbligo di disfarsi; il bene di scatto post-consumo o lavorazione non è definibile aprioristicamente quale rifiuto perché bene di proprietà non rifiutato né, di conseguenza, assoggettabile alle specifiche norme di riferimento poiché suscettibile di attività di prevenzione e valorizzazione, sempre ad opera dello stesso proprietario, quali "misure preventive" che ne escludono a priori l'avvio a rifiuto;

d-ter) Raccolta Differenziata di Qualità (RDQ): attività specifica di "prevenzione", quale misura differente dalla Raccolta Differenziata di rifiuti, ai fini di una selezione preventiva di alta qualità dei beni di scatto post-consumo o lavorazione, in modalità omogenea, operata "a monte" dallo stesso proprietario (o chi per esso formalmente autorizzato) detentore esclusivo degli stessi; solo attraverso l'RDQ e nelle modalità prescritte vengono prodotte le Materie Prime Seconde Omogenee Rigenerative (MPSO-R) e, pertanto, viene esclusa qualsiasi altra modalità non formalmente autorizzata;

d-quater) Materia Prima Seconda Omogenea Rigenerativa (MPSO-R): definizione di sostanze, materie, prodotti (oggetti) derivanti solo da beni di scatto post-consumo o di lavorazione selezionati di qualità (RDQ) in modalità omogenea "a monte" dallo stesso proprietario (originario acquirente) quale detentore, che li valorizza al fine della loro vendita. Non presentano impurità e sono paritetici per qualità e valore commerciale alle materie vergini. Possono essere venduti solo dal suddetto proprietario al fine del loro riciclo diretto senza ulteriori trattamenti selettivi e sostanziali oltre quelli già effettuati dallo stesso, escludendo pertanto intermediazioni se non formalmente autorizzate e nelle modalità prescritte. Le MPSO-R selezionate di qualità attr

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Art. 11 - Sostituzione dell'art. 15 della L.R. 17/2006

1. L'articolo 15 della legge regionale 16 giugno 2006, n. 17 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), è sostituito dal seguente:

"Art. 15 - (Fondo ambientale)

1. Il gettito del tributo è iscritto nel capitolo 11690 (Tipologia 101, categoria 59, titolo 1) denominato: "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - art. 3, comma 24, legge 549/1995 e s.m.i.", dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

2. Per le finalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), articolo 3, comma 27 e per gli altri interventi previsti e disciplinati dalla L.R. 45/2007, articolo 57, comma 2, il tributo è dovuto alla Regione ed affluisce in un apposito fondo, destinato per una quota, pari al 30 per cento del gettito per gli anni 2020, 2021 e 2022, a favorire la realizzazione degli interventi di cui alla L.R. 45/2007, arti

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Art. 12 - Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati

1. La Regione Abruzzo riconosce la necessità e l'urgenza di supportare i Comuni mediante finanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente di siti censiti del territorio regionale ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 ed inseriti nell'anagrafe regionale di cui al vigente PRGR.

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Art. 13 - Ulteriore destinazione del fondo regionale di rotazione

1. Il fondo regionale di rotazione previsto dall'articolo 12 può essere utilizzato anche per il ripristino e recupero ambientale dei siti di cave dism

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Art. 14 - Promozione della raccolta e riciclo di prodotti assorbenti per la persona - PaP

1. I prodotti assorbenti per la persona (c.d. "PaP") contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi previsti dal capitolo 17 della "Relazione di Piano" del vigente PRGR, relativo al Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica.

2. La Regione persegue l'obiettivo di riduzione dei rifiuti da collocare in discarica o in impianti di incenerimento, in particolare dei rifiuti biodegradabili, nonché di ogni altro materiale/prodotto che può essere avviato a riuso, riparazio

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Art. 15 - Criteri per l'applicazione della tariffazione puntuale

1. Nelle more della definizione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.), di una prima metodologia tariffaria per il riconoscimento dei costi efficienti della gestione del ciclo dei rifiuti, a partire dal 2020, delineata con apposite delibere della stessa, sono emanati criteri regionali per l'applicazione della tariffa puntuale di cui al D.M. 20 aprile 2017 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a

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Art. 16 - Sostegno ai Comuni e ai Consorzi acquedottistici per la realizzazione di fontanelli erogatori di acqua alla spina

1. La Regione Abruzzo, al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, sostiene economicamente i Comuni e i Consorzi acquedottistici nell

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Art. 17 - Abrogazione della L.R. 5/2018
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Art. 18 - Disposizioni finanziarie

1. Per gli anni 2020, 2021, e 2022, alle iniziative regionali in tema di economia circolare di cui alla presente legge, si provvede nei limiti delle risorse di cui alla Missione 09, Programma 08, Titolo 2, Capitolo di spesa 292210 "Fondo regionale di parte capitale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale", del bilancio regionale 2020-2022, a

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Art. 19 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

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