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04/01/2021

Decreto Milleproroghe 2020 pubblicato in G.U. ed in vigore dal 31/12/2020

Il Decreto Milleproroghe 2020 (D.L. 183/2020) è stato pubblicato nella G.U. del 31/12/2020 ed è in vigore dalla stessa data.

Il D.L. 31/12/2020, n. 183 (c.d. Decreto Milleproroghe 2020), pubblicato nella G.U. n. 323/2020 ed in vigore dal 31/12/2020, dispone proroghe di termini, tra l'altro, in materia di:
- pubbliche amministrazioni;
- economia e finanza;
- salute;
- istruzione;
- università e ricerca;
- beni e attività culturali e di turismo;
- giustizia;
- agricoltura;
- sviluppo economico;
- infrastrutture e trasporti;
- ambiente e tutela del territorio e del mare.

In tema di appalti pubblici, si segnalano, tra le altre, le modifiche ai commi 4 e 6 dell'art. 1 del D.L. 18/04/2019, n. 32 (c.d. DL Sblocca cantieri), ai sensi delle quali tali disposizioni sono state estese anche all’anno 2021.

In particolare, l’art. 1, comma 4, del D.L. 32/2019 prevede ora che, per gli anni 2019, 2020 e 2021 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

L’art. 1, comma 6, del D.L. 32/2019 prevede ora che, per gli anni 2019, 2020 e 2021, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti pubblici (D. Leg.vo 50/2016), sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
 

Dalla redazione