FAST FIND : FL6172

Flash news del
04/01/2021

Pianificazione urbanistica, principio di proporzionalità e interesse del privato

Il potere dell’Amministrazione di imporre dei limiti e divieti attraverso la pianificazione urbanistica deve essere rispettoso del principio di proporzionalità. È illegittima la variante al PRG che non garantisca un adeguato bilanciamento tra le esigenze pubbliche e le esigenze del privato.

Il TAR Veneto 16/11/2020, n. 1067 si è pronunciato sulla legittimità di una variante inserita nelle NTA del PRG che non consentiva lo svolgimento di lavaggi di mezzi ed attrezzature relativi a tutte le attività produttive ad esclusione della sole attività agricole. Secondo la ricorrente:
- la variante introdotta impediva di fatto la realizzazione e la gestione utile degli impianti e delle attrezzature la cui installazione era viceversa consentita dal PRG;
- il Comune, con la previsione contestata, aveva adottato una disciplina esorbitante dalle sue competenze, perchè finalizzata a tutelare esigenze di natura ambientale e non urbanistica;
- le disposizioni censurate si ponevano in contrasto con gli artt. 41 e 97 Cost., introducendo un ingiustificato limite all'attività d'impresa.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE - In proposito i giudici hanno in primo luogo rilevato che , in termini astratti, una prescrizione come quella oggetto di contestazione, avente finalità di tutela lato sensu ambientale, può essere contenuta nelle norme tecniche di attuazione del PRG, in quanto il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all'interesse pubblico all'ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti, tra i quali la tutela dell’ambiente.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ - Ciò posto, ha proseguito il TAR, il potere dell’Amministrazione di imporre dei limiti e divieti attraverso la pianificazione urbanistica, per essere esercitato legittimamente, deve essere rispettoso del principio di proporzionalità.

L'applicazione di tale principio comporta che:
- i limiti imposti dagli atti di pianificazione urbanistica devono essere considerati illegittimi qualora non siano correlati e proporzionati ad effettive esigenze di tutela dell'ambiente urbano o afferenti all'ordinato assetto del territorio;
- l'Amministrazione, nell’adottare la specifica disciplina urbanistica, deve verificare l'adeguatezza delle previsioni rispetto sia alle esigenze pubbliche che la stessa intende perseguire, sia alle esigenze dei privati che vengono attinti dai provvedimenti.

BILANCIAMENTO TRA INTERESSE PUBBLICO E PRIVATO - Nel caso di specie, secondo il TAR, la variante risultava illegittima in quanto non garantiva un adeguato bilanciamento tra le esigenze di tutela dell’ambiente e quelle connesse all’esercizio delle attività imprenditoriali private ammesse dalla disciplina urbanistica medesima. Ed infatti nell’escludere l’attività di lavaggio, accessoria e necessaria rispetto a quella di autotrasporto, quest’ultima espressamente ammessa nell’ambito territoriale in questione, la disposizione del PRG finiva per incidere in modo irragionevolmente eccessivo sull’esercizio dell’attività di autotrasporto.

Di contro, le suddette finalità di tutela ambientale avrebbero potuto essere perseguite dal Comune resistente attraverso l’inserimento di prescrizioni che, pur consentendo lo svolgimento dell’attività di lavaggio dei mezzi di trasporto e degli strumenti, imponessero al titolare dell’attività l’obbligo di non scaricare i reflui nella terra o nei corsi d’acqua, a tutela delle zone di rispetto fluviali, o di dotarsi di un sistema alternativo per convogliare le acque reflue senza scarico a terra o nei corsi d’acqua medesimi.

Sulla base di tali considerazioni il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e ha disposto l’annullamento della variante di piano contestata.

Sul tema si segnala un’altra recente sentenza (TAR Calabria 01/10/2020, n. 1523), secondo la quale l’amministrazione, a fronte di una situazione di affidamento circa la conservazione di una realtà produttiva consolidata, nell'adottare una scelta pianificatoria è tenuta a svolgere la necessaria istruttoria ed a fornire una motivazione adeguata circa la possibilità di praticare soluzioni alternative capaci di perseguire l’interesse pubblico senza incidere, o incidendo nel modo meno significativo possibile, sull'interesse contrapposto alla prosecuzione dell'attività produttiva (vedi la Nota Pianificazione urbanistica generale: tutela del legittimo affidamento del privato).

Dalla redazione