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D. Min. Sviluppo Econ. 16/04/2012, n. 75

Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).
Con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Sviluppo Econ. 24/03/2015, n. 60
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[Premessa]



IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della l

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Capo I - Criteri


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Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai controlli successivi alla messa in servizio

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «decreto», il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

b) «allegato MI-002», l'allegato MI-002 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

c) «contatore del gas», strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare la quantità di gas combustibile (volume o massa) che vi passa attraverso;

d) «dispositivo di conversione», dispositivo che costituisce una sottounità secondo l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto, installato su un contatore del gas che converte automaticamente la quantità misurata alle condizioni di misurazione in una quantità alle condiz

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Art. 3 - Controlli successivi

1. I contatori del gas e i dispositivi di conversione, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai seguenti controlli successivi:

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Art. 4 - Criteri per la verificazione periodica

1. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare apposta sui contatori del gas con portata massima fino a 10 m³/h compresi, hanno una validità temporale di 15 anni decorrenti dall'anno della loro apposizione in sede di accertamento della conformità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contatori del gas, con portata massima fino a 10 m³/h compresi, con la conversione della temperatura che indicano il solo volume convertito.

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Art. 5 - Criteri per i controlli metrologici casuali

1. I controlli metrologici casuali sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione in servizio presso i titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione sono eseguiti ad intervalli casuali, senza determinata periodicità e senza preavviso.

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Art. 6 - Soggetti incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica

1. La verificazione periodica dei contatori del gas con portata massima superiore a 1

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Art. 7 - Soggetti incaricati dei controlli casuali

1. I controlli casuali dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione di cui

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Capo II - Verificazione periodica


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Art. 8 - Generalità

1. I contatori del gas diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, e i dispositivi di conversione del volume utilizzati per una funzione di misura legale, sono sottoposti alla verificazione periodica secondo le periodicità previste all'allegato I, che decorrono dalla data dello loro messa in servizio e comunque da non oltre 2 anni dall'anno in cui sono state apposte la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verificazione è effettuata secondo la periodici

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Art. 9 - Procedure per la verificazione periodica

1. Le procedure da seguire nella verificazione periodica dei contatori del gas di portata superiore a 10 m³/h e dei dispositivi di conversione sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici requisiti, escludendosi qualsiasi operazione che comporti lo smontaggio di componenti e la rimozione di sigilli, con eccezione di quelli a protezione delle sonde di pressione e temperatura. Nelle more dell'adozione delle direttive previste al comma 4 dell'articolo 3, la verificazione periodica è eseguita tenendo conto dei principi desumibili dalle prescrizioni in materia di verificazione CE della pertinente norma armonizzata europea o, in sua assenza, dalla relativa raccomandazione OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto.

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Art. 10 - Organismi

1. I requisiti degli organismi sono riportati al Capo III.

2. L'Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere. Tale elenco è reso pubblico, è consultabile anche per

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Art. 11 - Riparazione degli strumenti

1. Qualora i controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione del volume hanno esito negativo, questi possono essere detenuti dal titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione nel luogo dell'attività purché muniti del contra

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Art. 12 - Obblighi del titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione

1. I titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione soggetti all'obbligo della verificazione periodica:

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Art. 13 - Elenco titolari di contatori del gas e dei dispositivi di conversione

1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 12, comma 1, delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attività di verificazione periodica e degli esiti dell'attività relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.

2. Le Camere di commercio formano altresì l'elen

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Capo III - Organismi


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Art. 14 - Presupposti e requisiti

1. Gli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento effettuano sia la verificazione periodica, sia la riparazione dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione

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Art. 15 - Indipendenza degli organismi e sigilli

1. L'organismo che rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice C della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 può eseguire la funzione di verificazione periodica e quella di riparazione mentre, nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di indipendenza

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Art. 16 - Modalità di segnalazione

1. Gli organismi interessati presentano apposita Scia ad Unioncamere che, per gli accertamenti, si avvale di norma della Camera di commercio della provincia in cui gli organismi stessi hanno la sede operativa dell'attività di verificazione, anche sulla base delle eventuali ulteriori indicazioni definite con apposita direttiva dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere. La Scia contiene:

a) copia del certificato di accreditamento o dichiarazione dell'organismo nazionale di accreditamento che la domanda di accreditamento è stata accettata;

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Art. 17 - Divieto di prosecuzione dell'attività e provvedimenti di autotutela

1. L'Unioncamere entro 60 giorni procede alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo, e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato da Unioncamere stes

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Art. 18 - Obbligo di registrazione e di comunicazione

1. Gli organismi inviano telematicamente entro sette giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi:

a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione, se presente;

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Art. 19 - Vigilanza sugli organismi

1. L'organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attività di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

2. Uni

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Capo IV - Disposizioni transitorie


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Art. 20 - Periodo transitorio

1. Per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel

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ALLEGATO I (articolo 4, comma 3; articolo 8, comma 1)

Periodicità della verificazione dei contatori del gas con portata massima superiore a 10 m3/h e dispositivi di conversione del volume:


Tipo di strumento

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ALLEGATO II (articolo 4, comma 6; articolo 12, comma 1, lettera b))


Informazioni che devono essere riportate sul libretto metrologico:

- Nome e indirizzo del titolare del contatore o del dispositivo di conversione ed eventuale partita IVA;

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ALLEGATO III (articolo 4, comma 8; articolo 8, comma 3; articolo 9, comma 8)


Disegni dei contrassegni


1. Contrassegno da applicare sugli strumenti in caso di esito negativo della verifica periodica o dei controlli casuali


STRUMENTO NON CONFORME

Logo dell'Organismo o Nome della CCIAA

Data.........

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