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29/12/2020

Opere stagionali, esigenze contingenti e temporanee dopo il D.L. 76/2020

La Corte di Cassazione ha interpretato l’art. 6, comma 1, lett. e-bis), D.P.R. 380/2001 come modificato dall’art. 10 del D.L. 76/2020, fornendo specificazioni sul concetto di opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee che non necessitano di titolo edilizio.

Nel caso di specie si trattava di due manufatti prefabbricati (case mobili) ubicati nell'area campeggio di un agriturismo e destinati al soggiorno di turisti. Il ricorrente impugnava l’ordinanza del Tribunale secondo il quale i due manufatti rientravano nella categoria degli interventi di nuova costruzione, a norma dell'art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e.5), in quanto non potevano ritenersi né diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, né conformi alle normative regionali di settore in tema di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti.

La Corte di Cassazione, sez. pen., con la sentenza 24/11/2020, n. 32735, ha confermato l’ordinanza del Tribunale, sottolineando la circostanza, ritenuta estremamente significativa, costituita dall’istallazione dei due manufatti per il secondo anno consecutivo e per una durata di sei mesi. Tale circostanza secondo la Corte, impediva di ritenere che gli stessi fossero destinati al soddisfacimento di esigenze meramente temporanee ed escludeva il carattere di opera stagionale.

La Suprema Corte ha specificato che tali conclusioni non contrastano con la modifica dell'art. 6, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e-bis), recata, nelle more della decisione, dall'art. 10, D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni - conv. dalla L. 120/2020), che ha ampliato il novero degli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo. Secondo il nuovo art. 6, comma 1, lett. e-bis), rientrano infatti nell’attività edilizia libera “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione”.
In particolare, rispetto alla previgente disciplina, il nuovo testo dell'art. 6, comma 1, lett. e-bis), contempla anche le opere stagionali e prevede un maggior termine di legittima insistenza delle opere contingenti e temporanee, aumentandolo ad un massimo di centottanta e non più di novanta giorni.

Dall'interpretazione letterale di tale norma discende, secondo i giudici, che tra le opere “dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee” non possono includersi i manufatti che annualmente vengono risistemati sul territorio, in quanto per "contingente" si intende ciò che è accessorio, eventuale, accidentale, che si verifica casualmente, in una particolare circostanza. Né vi sono elementi per ritenere che il legislatore abbia accolto una diversa accezione del termine; anzi, l'esigenza di attribuire un significato utile all'aggettivo “contingenti” rispetto all'aggettivo “temporanee” cui il primo è affiancato, induce a ritenere che lo stesso è impiegato per sottolineare il carattere della “accidentalità” dell'opera.

Nel caso di specie, ad avviso della Corte, le opere non potevano quindi ritenersi:
- opere stagionali, in quanto erano destinate a soddisfare un bisogno che permaneva ben oltre la stagione estiva, per un periodo pari a metà del singolo anno solare;
- contingenti e temporanee, in quanto erano destinate a soddisfare un bisogno ricorrente della struttura agrituristica.

Risultava inoltre corretta l’esclusione della conformità alle normative regionali di settore in tema di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti di cui alla L.R. Emilia Romagna 31/03/2009, n. 4 e alla Deliberazione Emilia Romagna 11/07/2011, n. 987.

Dalla redazione