FAST FIND : FL6154

Flash news del
22/12/2020

Smart building, efficienza energetica e sistema di valutazione degli edifici

Pubblicati nella GUUE 21/12/2020, n. L 431 i Regolamenti UE che istituiscono e disciplinano il Sistema comune facoltativo per valutare la predisposizione all’intelligenza degli edifici, ossia la capacità di adattarsi alle esigenze degli occupanti e di migliorare le prestazioni e l’efficienza energetica.

Si tratta in particolare:
- del Regolamento 14/10/2020, n. 2155, che, in attuazione del paragrafo 10 dell’art. 8 della Direttiva 2010/31/UE, istituisce il sistema comune facoltativo dell’Unione europea per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza;
- del Regolamento 14/10/2020, n. 2156, che, in attuazione del paragrafo 11 dell’art. 8 della Direttiva 2010/31/UE, specifica le modalità tecniche per l’attuazione efficace del predetto sistema.

SMART BUILDING - I Regolamenti rispondono all’esigenza di ottenere una maggiore efficienza energetica attraverso la costruzione e riqualificazione di edifici che li renda capaci di garantire prestazioni superiori da un punto di vista energetico, mediante l’impiego di tecnologie avanzate ed innovative che li trasformino in edifici intelligenti (c.d. “smart building”).
Gli smart building sono edifici in cui gli impianti in essi presenti sono gestiti in maniera integrata, intelligente e automatizzata che, essendo in grado di gestire in modo ottimale l’energia e di fornire il miglior comfort possibile a chi li occupa, ne consentono un uso più consapevole e una sensibile riduzione dei consumi.
Una maggiore efficienza energetica è la chiave per raggiungere l’obiettivo per realizzare edifici a energia quasi zero come previsto dalla Direttiva 2010/31/UE, le cui norme sono confluite nel D. Leg.vo 192/2005 che costituisce la norma italiana fondamentale di riferimento sulla prestazione energetica nell’edilizia. A partire dal 01/01/2021 tutti gli edifici, pubblici e privati, dovranno essere forniti di tale requisito (vedi art. 9, Direttiva 2010/31/UE; e art. 4-bis, D. Leg.vo 192/2005).

VALUTAZIONE DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI EDIFICI ALL’INTELLIGENZA - Il Regolamento 2155/2020 istituisce un sistema comune per valutare la predisposizione all'intelligenza degli edifici. Il sistema è attualmente facoltativo - nel senso che gli Stati possono decidere se attuarlo e di applicarlo anche solo su parti del territorio o a determinate categorie di edifici - e prevede una valutazione basata su un esame della capacità di un edificio o di un’unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete e di migliorare l’efficienza energetica e la prestazione complessiva.

Indicatore di predisposizione all’intelligenza - A tal fine è stato definito un apposito indicatore basato su dei punteggi da attribuire agli edifici o alle unità immobiliari che rispecchiano la predisposizione all’intelligenza sulla base di funzionalità chiave, criteri d’impatto e ambiti tecnici predefiniti.
L’indicatore tiene conto delle caratteristiche di maggiore risparmio energetico, di analisi comparativa e flessibilità, nonché delle funzionalità e delle capacità migliorate attraverso dispositivi più interconnessi e intelligenti e contiene, oltre ai punteggi, informazioni aggiuntive sull’inclusività e sulla connettività dell’edificio, sull’interoperabilità e sulla cibersicurezza dei sistemi e sulla protezione dei dati (art. 3, Regolamento 2155/2020).

Modalità di calcolo - La metodologia di calcolo dell’indicatore si basa sull’esame dei servizi predisposti all’intelligenza che sono presenti o previsti in fase di progettazione, e di quelli che sono considerati importanti per tale edificio o unità immobiliare. Il Regolamento prevede una modalità standard contenuta negli allegati da I a VI che può essere adattata in conformità all’allegato VII, in particolare inserendo un collegamento al calcolo della prestazione energetica nell’ambito della certificazione della prestazione energetica. Le modalità di calcolo dei punteggi sono contenute nell’allegato I (art. 4, Regolamento 2155/2020).
La valutazione è espressa sulla base di sette classi, dalla più alta alla più bassa, che corrispondono ai seguenti intervalli di punteggi totali: 90-100 %; 80-90 %; 65-80 %; 50-65 %; 35-50 %; 20-35 %; < 20 % (art. 5 e allegato VIII, Regolamento 2155/2020).

CERTIFICATO RELATIVO ALL’INDICATORE DI PREDISPOSIZIONE ALL’INTELLIGENZA - L’art. 7 del Regolamento 2155/2020 prevede che l’indicatore sia comunicato agli operatori economici e agli altri portatori di interessi mediante un certificato che comprende le informazioni specificate nell’allegato IX.
Il certificato può essere richiesto da qualsiasi operatore economico ed è:
- rilasciato solo in base alla valutazione di un esperto qualificato o accreditato;
- valido al massimo dieci anni (art. 4 del Regolamento 2156/2020).

Abbinamento con la certificazione della prestazione energetica - L’art. 5 del Regolamento 2156/2020 prevede inoltre che il rilascio del certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza possa essere abbinato con il sistema di certificazione della prestazione energetica o con il regime per l’ispezione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di condizionamento dell’aria, degli impianti di riscaldamento o di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati di cui alla Direttiva 2010/31/UE, o con il loro sistema di audit energetici a norma della Direttiva 2012/27/UE.
Se gli Stati membri decidono di rendere obbligatorio l’abbinamento di tali sistemi, il certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza è rilasciato ogni volta che è necessario rilasciare un attestato di prestazione energetica o che si deve procedere ad un’ispezione o un audit. Se invece decidono che l’abbinamento sia facoltativo, il certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza è rilasciato solo su richiesta dell’operatore economico.

Obblighi di comunicazione - Ove il sistema venga adottato, gli esperti dovranno comunicare alle autorità nazionali o, se del caso, regionali, i dati sui certificati relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza che rilasciano, conformemente all’allegato del Regolamento 2156/2020 (art. 7, Regolamento 2156/2020).

Sistemi di controllo - Gli Stati che aderiranno al sistema di valutazione dovranno istituire un sistema di controllo indipendente per i certificati o potranno basarsi su sistemi di controllo indipendenti già in vigore, come quelli per i regimi di certificazione della prestazione energetica (art. 9, Regolamento 2155/2020).

ACCREDITAMENTO E QUALIFICA DEGLI ESPERTI - Gli Stati membri che decidono di attuare l’indicatore di predisposizione all’intelligenza devono:
- assicurare che la valutazione della predisposizione all’intelligenza degli edifici o delle unità immobiliari ai fini del rilascio di un certificato sia effettuata da esperti qualificati o accreditati;
- stabilire le prescrizioni per la qualifica o l’accreditamento degli esperti e provvedere a che siano inclusi criteri di competenza, anche nel settore delle TIC.
Gli esperti possono essere lavoratori autonomi o dipendenti di enti pubblici o di imprese private (art. 8, Regolamento 2155/2020).

Ai sensi del Regolamento 2156/2020 gli Stati membri possono decidere che gli esperti accreditati o qualificati per il rilascio degli attestati di prestazione energetica, o per l’ispezione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di condizionamento dell’aria, degli impianti di riscaldamento o di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati di cui alla Direttiva 2010/31/UE, o per lo svolgimento degli audit energetici a norma della Direttiva 2012/27/UE, sono competenti anche per il rilascio dei certificati relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza. In tal caso, gli Stati membri possono decidere di fissare prescrizioni supplementari per la qualifica degli esperti ai fini del rilascio dei certificati relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza, in particolare per quanto concerne la loro formazione (art. 3, Regolamento 2156/2020).

Elenchi pubblici degli esperti qualificati - Gli Stati membri possono mettere a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di esperti qualificati o accreditati o elenchi periodicamente aggiornati di società accreditate che offrono i servizi di tali esperti. A tal fine possono essere utilizzati gli stessi strumenti previsti per gli esperti in materia di certificazione della prestazione energetica e di ispezioni a norma dell’art. 17 della Direttiva 2010/31/UE (art. 3, Regolamento 2156/2020).

AUTOVALUTAZIONE - Entro il 01/04/2021 la Commissione europea metterà a disposizione sul proprio sito web un quadro che consente ai proprietari e agli utenti di edifici e agli altri portatori di interessi di valutare la predisposizione di un edificio o di un’unità immobiliare all’intelligenza. Rimane comunque necessario l’intervento di un esperto ai fini del rilascio del relativo certificato (art. 6, Regolamento 2156/2020)

Dalla redazione