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16/12/2020

Requisito di regolarità fiscale: il concorrente non va escluso se ha ottenuto la rateizzazione

È illegittima l’esclusione dalla gara del concorrente che abbia conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione del debito fiscale prima del termine per la presentazione delle offerte.

FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava di una procedura per l’affidamento del servizio triennale di manutenzione hardware dei server dipartimentali del Comune. In sede di verifica dei requisiti di partecipazione, l’Agenzia delle Entrate comunicava che sussistevano alcune violazioni definitivamente accertate a carico della società prima classificata. Di conseguenza la stazione appaltante ne disponeva l’esclusione per mancanza dei requisiti di cui all’art. 80, D. Leg.vo 50/2016, comma 4, e affidava il servizio alla seconda classificata, stipulando il relativo contratto.
La stazione appaltante, in particolare, evidenziava il carattere vincolato del provvedimento di esclusione a seguito della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate in merito all’esistenza dei debiti di cui sopra.

VIOLAZIONI IN MATERIA FISCALE E CONTRIBUTIVA - In base all’art. 80, comma 4, D. Leg.vo 50/2016 l’operatore economico è escluso dalla gara se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, del D.P.R. 602/1973 e violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Il TAR Veneto 07/12/2020, n. 1195 ha evidenziato che per integrare la suddetta causa di esclusione occorre pertanto che si tratti:
a) di violazioni gravi, ossia di debiti nei confronti del fisco di importo superiore ad Euro 5.000,00;
b) di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;
c) di violazioni fiscali accertate in modo definitivo e quindi o con pronuncia giurisdizionale passata in giudicato o mediante provvedimenti amministrativi ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione.
Lo stesso legislatore precisa, tuttavia, che la causa di esclusione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Da tali disposizioni discende, secondo il TAR, che la causa di esclusione di cui al comma 4 dell’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 non trova applicazione nel caso in cui il debitore abbia conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione in data antecedente alla data di presentazione delle offerte. La rateizzazione, secondo i giudici, vale quindi come assunzione da parte del debitore dell'impegno di pagamento del debito tributario che consente la partecipazione alla gara, purchè la relativa domanda sia stata accolta prima della presentazione delle offerte (cfr. C. Stato Ad. plen. 05/06/2013, n. 15).

Nel caso di specie le due cartelle di pagamento non potevano pertanto determinare l’esclusione in quanto:
- la prima riguardava un debito di Euro 67.617,01 per il quale la ricorrente aveva conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione in data antecedente alla data di indizione della procedura;
- la seconda riguardava un debito di Euro 64,92 che, essendo ampiamente inferiore alla soglia di Euro 5.000,00 prevista dall’art. 80, comma 4, D. Leg.vo 50/2016, risultava del tutto irrilevante ai fini della partecipazione alla gara.

A ciò deve aggiungersi che per quanto la stazione appaltante sia vincolata alle determinazioni dell'Agenzia delle entrate, a fronte del dettato normativo che esclude espressamente che possa trovare applicazione la causa di esclusione nel caso di impegno a pagare il debito e della dichiarazione dell'operatore economico circa l’assenza di cause di esclusione ai sensi del richiamato art. 80, la stessa avrebbe dovuto richiedere all’aggiudicataria provvisoria i necessari chiarimenti (in ragione dell’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Leg.vo 50/2016) prima di procedere all’esclusione.

CONSEGUENZE SUL CONTRATTO ESISTENTE - Il TAR ha invece respinto la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto concluso, non avendo la ricorrente richiesto il subentro nel relativo rapporto. Ai sensi dell’art. 122, D. Leg.vo 104/2010 (Codice del processo amministrativo) infatti, la declaratoria di inefficacia del contratto richiede che “la domanda di subentrare sia stata proposta”. Ciò posto, secondo il TAR, all’annullamento dell’aggiudicazione non può tuttavia seguire l’inerzia della stazione appaltante che è in tal caso è tenuta a valutare se, alla luce delle ragioni che hanno determinato l’annullamento dell’aggiudicazione, permangano o meno le condizioni per la continuazione del rapporto contrattuale in essere con l’operatore economico (illegittimo) aggiudicatario, tenendo conto dell’eventuale proposizione dell’azione risarcitoria da parte della ricorrente ai sensi degli artt. 30 e 124, D. Leg.vo 104/2010, ovvero se non risponda maggiormente all’interesse pubblico, risolvere il contratto, aggiudicando l’appalto alla medesima ricorrente.

Dalla redazione