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11/12/2020

Terzo condono edilizio: limiti volumetrici per ampliamenti e nuove costruzioni residenziali

La Corte di Cassazione specifica i criteri per l'applicazione dei limiti volumetrici previsti dall’art. 32, comma 25, D.L. 269/2003 per il condono edilizio, distinguendo tra le opere di ampliamento del manufatto preesistente e le opere relative a nuove costruzioni residenziali.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente si opponeva al rigetto della richiesta di revoca/sospensione dell’ordine di demolizione delle opere da lui realizzate e per le quali aveva ottenuto il condono edilizio. Il G.E. motivava il rigetto sostenendo che il condono emesso a fronte delle due istanze (presentate, rispettivamente, per il primo e per il secondo piano di un medesimo fabbricato) non teneva conto dei limiti di aumento volumetrico previsti dall'art. 32, comma 25, del D.L. 269/2003 (conv. dalla L. 326/2003). In particolare, secondo il G.E., i locali al primo e al secondo piano (costituenti nuova costruzione residenziale) superavano il limite previsto del 30% della costruzione originaria e neppure risultava rispettato il limite dei 750 metri cubi per ciascun piano, atteso che la relazione tecnica allegata all'istanza non prendeva in considerazione il volume del torrino e del vano scala. Secondo il ricorrente invece il volume della scala e del torrino era insufficiente a raggiungere, in ambedue i casi, il volume massimo di 750 metri cubi.

DISTINZIONE TRA AMPLIAMENTI E NUOVE COSTRUZIONI - La Corte di Cassazione penale con la sentenza 03/12/2020, n. 34361, ha premesso che l'art. 32, comma 25, del D.L. 269/2003 prevede la sanabilità delle opere abusive che risultino ultimate entro il 31/03/2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi, nonché delle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi.

La Suprema Corte ha chiarito che tale norma opera in sostanza una distinzione tra i meri ampliamenti dei manufatti preesistenti e le nuove costruzioni, stabilendo le seguenti condizioni:

a) per la sanabilità degli ampliamenti:
- in alternativa iI rispetto del limite del 30% del volume aggiuntivo o dei 750 metri cubi di ampliamento, per qualsiasi destinazione d'uso;

b) per la sanabilità delle nuove costruzioni:
- deve trattarsi di costruzioni di tipo residenziale;
- il rispetto del limite massimo dei 750 metri cubi per ogni singola richiesta di titolo abilitativo in sanatoria;
- la nuova costruzione non deve superare, complessivamente, i 3.000 metri cubi di volume.

Nel caso di nuova costruzione avente destinazione residenziale (come nel caso di specie) quindi non è conferente né il richiamo al limite massimo del 30% di volume aggiuntivo, né agli orientamenti giurisprudenziali che si riferiscono all'inapplicabilità del condono alle costruzioni ad uso diverso da quello residenziale.

CONCLUSIONI - Ne deriva che ai fini dell’esame di legittimità del provvedimento di permesso di costruire in sanatoria il giudice avrebbe dovuto prendere in esame i limiti volumetrici di pertinenza delle nuove costruzioni a destinazione residenziale e dunque il limite dei 750 metri cubi per ciascuna richiesta di sanatoria, nonché la volumetria massima complessiva di 3.000 metri cubi.

Poiché nel caso di specie il G.E. invece non aveva chiarito se il mancato computo del torrino e del vano scala nel volume di ciascun piano si riferisse a opere tali da comportare il superamento dei 750 metri cubi, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca dell’ordine di demolizione, rinviando al Tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio, questa volta attenendosi ai suddetti criteri.

Dalla redazione