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01/12/2020

Basilicata: aggiornata la normativa per la difesa del territorio dal rischio sismico

La L.R. Basilicata 38/2020, in vigore dal 28/11/2020, aggiorna la normativa regionale alla luce delle novità introdotte dal D.L. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) e dal D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni).

La L.R. Basilicata 24/11/2020, n. 38 è stata pubblicata sul B.U.R. 27/11/2020, n. 110 Spec. ed è entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

La legge, che ha la finalità di snellire le procedure inerenti il deposito dei calcoli statici in zona sismica, aggiorna la L.R. Basilicata 38/1997 dopo le intervenute disposizioni normative, anche alla luce delle semplificazioni introdotte dal D.L. 32/2019 (c.d. “Sblocca cantieri”), convertito con modificazioni dalla L. 55/2019, e dal D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla L. 120/2020.

Questo il dettaglio delle modifiche alla L.R. 06/08/1997, n. 38:
- eliminato il riferimento specifico ai sistemi costruttivi previsti dall’art. 5 della L. 64/1974 con l’obiettivo di perseguire comunque la sicurezza finalizzata alla pubblica e privata incolumità, anche per consentire l’adeguamento ai nuovi sistemi costruttivi secondo le nuove Norme Tecniche sulle costruzioni, D. Min. Infrastrutture e Trasp. 17/01/2018 (art. 1);
- sostituito l’art. 2 “Denuncia dei lavori” introducendo due novità sostanziali:
1) il comma 9, nel riferirsi all’art. 90 del D.P.R. 380/2001, prevede che per gli interventi di sopraelevazione alla denuncia dei lavori dovrà essere allegata una certificazione del collaudatore che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare e che attesti l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico. Il deposito di tale certificazione equivale alla certificazione dell’Ufficio tecnico regionale;
2) il comma 10 prevede che ai fini dell’istruttoria tecnica delle istanze di autorizzazione sismica relativa agli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità, il dirigente della struttura regionale di competenza può avvalersi di professionisti esterni iscritti nell’Elenco regionale (art. 2);
- modificato l’art. 3 “Responsabilità”. Viene previsto l’adeguamento ai commi 8-bis e 8-ter dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001 (art. 3);
- modificato l’art. 6 “Repressione delle violazioni”. Si dà attuazione ai controlli e alla vigilanza di competenza della Regione ai sensi dell’art. 94-bis comma 2 del D.P.R. 380/2001 (art. 4);
- modificato l’art. 9 “Utilizzazione degli edifici e manufatti”. Si dà attuazione al comma 7 dell'art. 67 e all’art. 94-bis comma 2 del D.P.R. 380/2001 e alle Norme tecniche sulle costruzioni (art. 5);
- modificato l’art. 12 “Criteri e modalità attuativi”. La modifica riguarda i contenuti della delibera di Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Commissione consiliare competente, al fine di definire la modulistica, il contenuto dei progetti esecutivi delle strutture, l’adeguamento alle linee guida previste dal D.P.R. 380/2001, i criteri per verificare la completezza degli elaborati presentati e i controlli da eseguire con le relative modalità (art. 6);
- inserito l’art. 12-bisElenco regionale di professionisti in materia di difesa del territorio dal rischio sismico” che isitutisce l'Elenco dei professionisti definendo il requisito di partenza per l’iscrizione e il principio guida per la gestione (iscrizione decennale all’Albo degli architetti o ingegneri e rotazione degli incarichi), (art. 7);
- inserito l’art. 12-terModello organizzativo”. L’Ufficio Difesa del Suolo, competente in materia di autorizzazioni, controllo e vigilanza sulle costruzioni in zona sismica è parte integrante del Dipartimento Infrastrutture e Mobilita ed è organizzato in due sedi territoriali, quelle di Potenza e Matera che possono prevedere articolazioni periferiche (art. 8);
- inserito  tra le norme di rinvio, oltre alla L. 64/1974, il riferimento al D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (art. 9);
- inserito l’art. 14-bisNorma finanziaria”. Si individua la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 10, in materia di interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità come definiti dall’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001 (lett. a) prevedendo l’applicazione del “Disciplinare per l’aggiornamento delle procedure di gestione e controllo delle attività edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico - L.R. n. 39/2017” nel quale si prevede un contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti (art. 10).

 

 

Dalla redazione