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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 28/05/2012, n. 70
D. Leg.vo 28/05/2012, n. 70
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 9 della legge del 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010; Vista la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori; Vista la direttiva 2009/140/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le re |
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Capo I - RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE |
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Art. 1 - Definizioni1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, R sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) la parola: "abbonato" è sostituita dalla seguente: "contraente"; b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti. È compreso tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l |
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Art. 2 - Principi generali1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "nel settore delle comunicazioni elettroniche." sono aggiunte, in fine, le seguenti: "I provvedimenti riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti f |
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Art. 3 - Ministero e Autorità1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dal decreto-legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3" sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazion |
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Art. 4 - Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiu |
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Art. 5 - Comunicazione di informazioni1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: " 1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di caratte |
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Art. 6 - Meccanismo di consultazione e di trasparenza1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal |
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Art. 7 - Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche1. All'articolo 12 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. L'Autorità contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive europee recepite con il Codice. A tale scopo, l'Autorità coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato."; |
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Art. 8 - Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente: "Art. 12-bis (Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive). - 1. Quando la misura prevista all'articolo 12, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 19, in combinato disposto con gli articoli 42, da 46 a 50 e 67 del Codice, e la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 7-bis, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE, notifica all'Autorit&ag |
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Art. 9 - Obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione1. All'articolo 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. Salvo diversa disposizione dell'articolo 14 relativo alle frequenze radio, il Ministero e l'Autorità nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice perseguono, ove possibile, il principio di neutralità tecnologica, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese."; b) al comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: " a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, quelli anziani e quelli che hanno |
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Art. 10 - Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio1. Dopo l'articolo 13, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente: "Art. 13-bis (Pianificazione strategica |
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Art. 11 - Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica1. L'articolo 14 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: "Art. 14 (Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica). - 1. Tenendo debito conto della circostanza che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 13 e 13-bis. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura dell'Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. L'attribuzione delle frequenze radio destinate a servizi di comunicazione elettronica e il rilascio di autorizzazioni generali o di diritti d'uso individuali in materia sono fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Nell'applicare il presente articolo il Ministero e l'Autorità rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui i regolamenti radio dell'UIT e la normativa CEPT, e possono tener conto di particolari esigenze di interesse pubblico. 2. Il Ministe |
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Art. 12 - Riesame delle limitazioni esistenti e trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze1. Dopo l'articolo 14, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti: "Art. 14-bis (Riesame delle limitazioni esistenti). - 1. Sino alla data del 25 maggio 2016, il Ministero e l'Autorità, secondo le rispettive competenze, possono consentire ai titolari di diritti d'uso delle frequenze radio concesse prima del termine di cui all'articolo 14, comma 8, e che rimarranno ancora validi fino alla predetta data, di presentare una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 14, commi da 4 a 7. Prima di adottare una decisione, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero e l'Autorità informano il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l'entità del diritto dopo il riesame, e concedono al richiedente un termine per il ritiro della richiesta. Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore |
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Art. 13 - Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: " 1. Il Ministero provvede al rilascio dei diritti d'uso di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati, fatte s |
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Art. 14 - Sicurezza e integrità e attuazione e controllo1. Dopo l'articolo 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti: "Art. 16-bis (Sicurezza e integrità). - 1. Fatte salve le competenze dell'Autorità previste dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 3), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il Ministero, sentite le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e tenuto conto delle misure tecniche di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della direttiva 2002/21/CE, individua: a) adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché per garantire l'integrità delle reti. Tali misure sono anche finalizzate a prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli incidenti |
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Art. 15 - Imprese che dispongono di un significativo potere di mercatoOmissis |
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Art. 16 - Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercatiOmissis |
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Art. 17 - Procedura per l'analisi del mercatoOmissis |
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Art. 18 - NormalizzazioneOmissis |
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Art. 19 - Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitaleOmissis |
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Art. 20 - Risoluzione delle controversie tra impreseOmissis |
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Art. 21 - Risoluzione delle controversie transnazionaliOmissis |
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Art. 22 - Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica1. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente: "3-bis. Le imprese che forniscono servizi tr |
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Art. 23 - Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeriOmissis |
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Art. 24 - Condizioni apposte all' autorizzazione generale, ai diritti di uso delle frequenze radio e dei numeriOmissis |
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Art. 25 - Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radioOmissis |
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Art. 26 - Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specificiOmissis |
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Art. 27 - Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specificiOmissis |
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Art. 28 - Modifica dei diritti e degli obblighi1. L'articolo 36 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: "Art. 36 (Modifica dei diritti e |
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Art. 29 - Pubblicazione delle informazioniOmissis |
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Art. 30 - Concessioni e autorizzazioni preesistenti1. Il comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: "1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunic |
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Art. 31 - Diritti ed obblighi degli operatoriOmissis |
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Art. 32 - Poteri e competenze dell'Autorità in materia di accesso e di interconnessioneOmissis |
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Art. 33 - Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessioneOmissis |
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Art. 34 - Imposizione, modifica o revoca degli obblighiOmissis |
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Art. 35 - Obbligo di trasparenzaOmissis |
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Art. 36 - Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di reteOmissis |
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Art. 37 - Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costiOmissis |
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Art. 38 - Separazione funzionale e separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrataOmissis |
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Art. 39 - Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefoniciOmissis |
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Art. 40 - Elenco abbonati e servizi di consultazioneOmissis |
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Art. 41 - Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocaleOmissis |
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Art. 42 - Misure destinate agli utenti finali disabiliOmissis |
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Art. 43 - Accessibilità delle tariffeOmissis |
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Art. 44 - Qualità del servizio fornito dalle imprese designateOmissis |
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Art. 45 - Verifica e riesame degli obblighiOmissis |
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Art. 46 - Controlli normativi sui servizi al dettaglioOmissis |
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Art. 47 - Controlli sull'insieme minimo di linee affittate1. L'articolo 68 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è abrogato. |
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Art. 48 - Selezione del vettore e preselezione del vettoreOmissis |
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Art. 49 - ContrattiOmissis |
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Art. 50 - Trasparenza e pubblicazione delle informazioniOmissis |
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Art. 51 - Qualità del servizioOmissis |
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Art. 52 - Disponibilità di serviziOmissis |
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Art. 53 - Garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabiliOmissis |
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Art. 54 - Servizi di consultazione degli elenchi telefoniciOmissis |
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Art. 55 - Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeoOmissis |
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Art. 56 - Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeoOmissis |
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Art. 57 - Prefissi telefonici internazionaliOmissis |
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Art. 58 - Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsiOmissis |
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Art. 59 - Accesso a numeri e serviziOmissis |
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Art. 60 - Fornitura di prestazioni supplementariOmissis |
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Art. 61 - Agevolare il cambiamento di fornitoreOmissis |
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Art. 62 - Obblighi di trasmissioneOmissis |
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Art. 63 - Consultazione dei soggetti interessatiOmissis |
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Art. 64 - Risoluzione extragiudiziale delle controversieOmissis |
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Art. 65 - Notifica alla Commissione europeaOmissis |
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Art. 66 - Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio1. Al comma 1 dell'articolo 86 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "a |
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Art. 67 - Coubicazione e condivisione di infrastrutture1. All'articolo 89 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure può avvalersi di disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorità, anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, può imporre la co |
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Art. 68 - Divieto di imporre altri oneri1. L'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: "Art. 93 (Divieto di imporre altri oneri). - 1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, |
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Art. 69 - Attività soggette ad autorizzazione generaleOmissis |
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Art. 70 - Libero uso e Banda cittadina - CBOmissis |
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Art. 71 - Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1, entro i limiti consentiti ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del CodiceOmissis |
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Art. 72 - Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura di rete, compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato alla rete locale in postazione fissa che deve essere pubblicato dagli operatori notificati che detengano un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 46 del CodiceOmissis |
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Art. 73 - Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese), all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) e all'articolo 80 (agevolare il cambiamento di fornitore) del CodiceOmissis |
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Art. 74 - Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 71 del CodiceOmissis |
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Art. 75 - Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 61 e 72 del Codice per quanto riguarda i tempi di fornitura e la qualità del servizioOmissis |
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Art. 76 - Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, (ai sensi dell'articolo 74 del Codice)Omissis |
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Art. 77 - Requisiti per l'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del CodiceOmissis |
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Art. 78Omissis |
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Art. 79 - Criteri che l'Autorità deve utilizzare nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante collettiva ai sensi dell'articolo 17, commaOmissis |
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Capo II - NORME DI COORDINAMENTO DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE |
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Art. 81 - Disposizioni finanziarie1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pub |
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Art. 82 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Ga |
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