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23/11/2020

Appalti pubblici e assicurazione professionale dei dipendenti degli uffici tecnici

Secondo il parere non vincolante del CNI, nel caso di progettisti facenti parte dell’Ufficio tecnico di una stazione appaltante, il pagamento della polizza assicurativa professionale spetta all'ente pubblico di appartenenza per le attività professionali svolte per conto dell’amministrazione.

Il Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) ha espresso un parere non vincolante a seguito del quesito posto da un iscritto, dipendente comunale con funzione di istruttore tecnico presso l’Ufficio Lavori Pubblici, per sapere se:
- la pubblica amministrazione di appartenenza dell’iscritto è tenuta a contrarre polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale del dipendente
- debba porsi a carico dell’Amministrazione comunale il versamento della quota associativa all’Ordine del professionista dipendente.

I. Sulla prima questione, concernente l’obbligo della polizza assicurativa, il CNI ha richiamato l'art.24, comma 4, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ai sensi del quale sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Mentre nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

Pertanto, risulta confermato che - nell’ipotesi degli Uffici tecnici delle stazioni appaltanti - la polizza assicurativa professionale del dipendente, per legge, è posta a carico del datore di lavoro.
Al contrario, qualora le attività di progettazione siano affidate all’esterno, le polizze assicurative devono essere pagate dai professionisti esterni.
L’ingegnere dipendente che svolge l’attività a favore del proprio datore di lavoro pubblico non è, pertanto, tenuto a stipulare personalmente una polizza di responsabilità civile professionale.

A parere del Consiglio Nazionale tale soluzione deve ritenersi valere anche con riferimento, più in generale, alle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, qualora svolte in qualità di dipendente facente parte dell’Ufficio tecnico del Comune.
Questo perché l’art. 24 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 - formalmente intitolato “Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici” - in realtà, al comma 1, ricomprende nel suo ambito applicativo le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.

In conclusione, il CNI, con il parere del 16/10/2020, ha ritenuto che nel caso dei progettisti facenti parte dell’Ufficio tecnico della stazione appaltante, il pagamento della polizza assicurativa professionale spetta all’ente pubblico di appartenenza per le attività professionali svolte per conto dell’amministrazione.

II. Per quanto riguarda invece la competenza al versamento della quota annuale di iscrizione all'albo, il Consiglio nazionale indica che la questione è stata trattata nella Circolare del CNI del 21/10/2015, qui allegata per completezza.
Nel documento si evidenzia, in estrema sintesi, che bisogna valutare caso per caso, in base al proprio contratto di lavoro dipendente ed alle funzioni e prestazioni svolte all’interno dell’Ente, l’eventuale richiesta all’Amministrazione di appartenenza di farsi carico del contributo annuale di iscrizione all’albo professionale.

 

Dalla redazione