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19/11/2020

Elezioni Consigli Ordini e Collegi professionali: modalità telematiche, rinvio e prorogatio atti

Due distinte norme inserite nei recenti provvedimenti governativi prevedono la possibilità di indire elezioni con modalità telematiche, in base a regolamenti da emanarsi ad opera del Consiglio nazionale, il rinvio delle elezioni già indette e la salvezza degli atti compiuti in regime di prorogatio. Dettagli e dubbi applicativi.

ELEZIONI ORDINI E COLLEGI VIGILATI DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - L’art. 31 del D.L. 28/10/2020, n. 137 (c.d. “Decreto Ristori”, al momento in corso di conversione in legge) prevede specifiche disposizioni volte a consentire lo svolgimento delle elezioni dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini e Collegi professionali vigilati dal Ministero della giustizia (tra i quali, ad esempio, Architetti, Avvocati, Commercialisti, Geologi, Geometri, Ingegneri, Notai, Periti) con modalità telematiche da remoto, demandandone la disciplina a regolamenti dei Consigli nazionali.
Tali modalità - nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto - devono essere disciplinate con regolamento che deve essere adottato entro 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge in oggetto in conversione (e quindi entro il 28/12/2020, dato che il provvedimento è pubblicato sulla G.U. 28/10/2020, n. 269, ed in vigore dal giorno successivo) dal Consiglio nazionale dell'Ordine o Collegio, previa approvazione del Ministero della giustizia.
Con il medesimo regolamento, il Consiglio nazionale può anche prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.

Infine - ai sensi del comma 3 dell’art. 31 del D.L. 137/2020 in commento - il Consiglio può differire fino a ulteriori 90 giorni la data prevista per lo svolgimento delle suddette elezioni, nel caso in cui questa data sia stata già fissata al 29/10/2020.

ELEZIONI ORDINI E COLLEGI VIGILATI DA ALTRI MINISTERI - Disposizioni analoghe sono state introdotte dall’art. 25 del D.L. 09/11/2020, n. 149 (c.d. “Decreto Ristori bis”, anch’esso al momento in corso di conversione in legge), con la finalità (come indicato dalla relazione illustrativa) di estendere anche agli Ordini professionali vigilati da ministeri diversi da quello della giustizia le procedure già previste dall’art. 31 del D.L. 28/10/2020, n. 137 (essenzialmente gli Ordini delle professioni sanitarie).

Ai sensi del comma 3, art. 25 del D.L. 149/2020, la disciplina delle modalità pratiche di espressione del voto a distanza e delle procedure di insediamento degli organi è demandata a ciascun Consiglio nazionale dell'Ordine o del Collegio, che deve provvedere con proprio regolamento, da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, in questo caso entro il 08/01/2021 (60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in argomento, e cioè dal 09/11/2020).
In questo caso (anche qui come indicato dalla relazione illustrativa) i regolamenti attuativi della disposizione necessitano dell’approvazione del Ministero vigilante esclusivamente nel caso in cui detta approvazione sia esplicitamente prevista dalle norme istitutive dei singoli Ordini.

Il comma 4 interviene poi in materia di rinnovo degli Ordini professionali che siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge (quindi come detto al 09/11/2020), attribuendo, anche in questo caso, al Consiglio nazionale dell'Ordine la facoltà di differire di 90 giorni la data di celebrazione delle relative elezioni in modo da consentire l’adozione della modalità telematica.

Il comma 5 dispone infine che - in deroga ai termini di cui all’art. 3 del D.L. 16/05/1994, n. 293 (convertito in legge dalla L. 15/07/1994, n. 444) - sino all’insediamento degli organi secondo le nuove modalità telematiche, sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dai Consigli che, in ragione della crisi pandemica, non hanno potuto procedere ai rispettivi rinnovi.
Si ricorda in proposito che il menzionato art. 3 del D.L. 293/1994 prevede la nullità degli atti, diversi da quelli di ordinaria amministrazione, ovvero da quelli urgenti e indifferibili, adottati nel periodo di proroga dagli organi amministrativi scaduti.

DUBBI APPLICATIVI - Le due disposizioni presentano comunque degli aspetti sovrapposti, dal momento che l’art. 31 del D.L. 149/2020 sembra rivolgersi in linea generale a tutti gli Ordini e Collegi professionali.

Pertanto non è chiaro, e si auspica che venga chiarito in fase di conversione in legge dei due provvedimenti, se si applichino anche alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia:
- i più ampi termini per l’emanazione del regolamento sulle elezioni telematiche;
- la possibilità di rinviare elezioni indette tra il 29/10/2020 e il 09/11/2020;
- la deroga all’art. 3 del D.L. 293/1994 che fa salvi gli atti dei Consigli in carica per prorogatio.

Dalla redazione