FAST FIND : FL6079

Flash news del
13/11/2020

Il cambio di destinazione d’uso del sottotetto necessita del permesso di costruire

Secondo il TAR Campania il mutamento della destinazione d’uso del sottotetto da ambiente tecnico a locale abitativo necessita del permesso di costruire, la cui mancanza determina l’applicabilità della sanzione demolitoria di cui all’art. 31, D.P.R. 380/2001.

Il ricorrente contestava l’ordine di demolizione impartito dal Comune ai sensi dell’art. 31, D.P.R. 380/2001 delle opere realizzate in un sottotetto in assenza di permesso di costruire ed in difformità dalla DIA (oggi SCIA). Nello specifico, le opere abusive contestate consistevano in sostanza:
- nella trasformazione strutturale del sottotetto termico, attraverso la modifica della pendenza delle falde con aumento di altezza dei muri perimetrali;
- nella sua trasformazione funzionale in immobile residenziale munito di camere da letto e servizi igienici;
- in modifiche del manufatto stesso dovute ad una diversa dislocazione delle aperture sui prospetti.

Il TAR Campania Napoli, con la sentenza 03/11/2020, n. 4988, ha respinto il ricorso ritenendo che l’effettuata trasformazione strutturale del sottotetto aveva comportato, attraverso un cospicuo aumento di volumetria generato dalla modifica dell’altezza dei muri perimetrali, una totale difformità dal progetto assentito con DIA e non una semplice variazione non essenziale. L’aumento di cubatura è inoltre indice sufficiente per assoggettare l'intervento al previo rilascio del permesso di costruire e non ad una semplice DIA, con conseguente legittima applicabilità del sistema sanzionatorio di tipo demolitorio ed acquisitivo previsto dall’art. 31 del D.P.R. 380/2001.

A ciò si aggiunge che la trasformazione funzionale, ossia il cambio di destinazione d’uso del sottotetto da ambiente tecnico a locale abitativo, avrebbe comunque di per sé richiesto il permesso di costruire, indipendentemente dalla presenza o meno di opere edilizie più o meno impattanti, in quanto si traduceva in una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio per la quale non si può prescindere dal rilascio di tale titolo abilitativo.

Il TAR ha ritenuto inoltre appropriata la sanzione demolitoria di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, non rinvenendosi viceversa spazio alcuno per ritenere applicabile alle opere abusive in questione il modello sanzionatorio di tipo pecuniario previsto dagli artt. 33 e 34 del predetto D.P.R. 380/2001, che presuppone il previo negativo accertamento tecnico sulla fattibilità dei lavori di ripristino. Ed infatti tali disposizioni riguardano gli interventi di abusiva ristrutturazione edilizia o di parziale difformità dal permesso di costruire, quindi, non possono trovare applicazione nei casi (come quello di specie) di opere di nuova costruzione eseguite in assenza di permesso di costruire. Inoltre, nel caso di specie, non poteva ritenersi impossibile il ripristino del primitivo stato dei luoghi, poiché si trattava di un sottotetto strutturalmente e funzionalmente autonomo, la cui rimozione, in assenza di elementi di prova di segno contrario, non era in grado di incidere sul mantenimento dell’equilibrio statico del sottostante fabbricato.

Si ricorda che l’art. 3 del D.P.R. 380/2001, che definisce gli interventi edilizi al fine di individuare il titolo edilizio applicabile, è stato oggetto di modifica da parte del D.L. 16/07/2020, n. 76, conv. dalla L. 11/09/2020, n. 120 (vedi Nuove definizioni interventi edilizi dopo la conversione del D.L. 76/2020).

Dalla redazione