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Sent. C. Giustizia UE 09/09/2020, n. C-254/19

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Rinvio pregiudiziale - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Articolo 6, paragrafo 3 - Ambito di applicazione - Nozioni di «progetto» e di «accordo» - Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto - Decisione che proroga la durata di un’autorizzazione per la costruzione di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto - Decisione iniziale fondata su una normativa nazionale che non ha trasposto correttamente la direttiva 92/43.

1) Une decisione che proroga il termine di dieci anni inizialmente fissato per la realizzazione di un progetto di costruzione di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto deve essere considerata come un accordo dato su un progetto, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, quando l’autorizzazione iniziale, divenuta inefficace, ha cessato di produrre i suoi effetti giuridici alla scadenza del termine che essa aveva fissato per tali lavori e questi ultimi non sono stati avviati.

2) Spetta all’autorità competente valutare se una decisione di prorogare il termine inizialmente fissato per la realizzazione di un progetto di costruzione di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto, la cui autorizzazione iniziale è divenuta inefficace, debba essere oggetto dell’opportuna valutazione dell’incidenza prevista all’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43/CEE e, se del caso, se essa debba riguardare l’intero progetto o una parte di esso, tenendo conto, in particolare, sia di una valutazione anteriore eventualmente realizzata, sia dell’evoluzione dei dati ambientali e scientifici rilevanti, ma anche di un’eventuale modifica del progetto o dell’esistenza di altri piani o progetti.

Tale valutazione dell’incidenza dev’essere svolta laddove non si possa escludere, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche in materia, che detto progetto pregiudichi gli obiettivi di conservazione del sito interessato. Una valutazione anteriore di detto progetto, realizzata prima dell’adozione dell’autorizzazione iniziale dello stesso, può escludere tale rischio solo se contiene conclusioni complete, precise e definitive tali da dissipare ogni ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori, e fatte salve l’assenza di evoluzione dei dati ambientali e scientifici rilevanti, l’eventuale modifica del progetto o l’esistenza di altri piani o progetti.

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