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Sent. C. Giustizia UE 03/09/2020, n. C-21/19

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Rinvio pregiudiziale - Rifiuti - Spedizioni - Regolamento (CE) n. 1013/2006 - Rifiuti soggetti alla procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte - Articolo 1, paragrafo 3 - Spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento - Direttiva 2008/98/CE - Articolo 5, paragrafo 1 - Nozione di «sottoprodotti» - Regolamento (CE) n. 1069/2009 - Articolo 3, punto 1 - Nozione di «sottoprodotti di origine animale» - Spedizioni di una miscela di sottoprodotti di origine animale e di altri materiali.

1) L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e l’articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), devono essere interpretati nel senso che un materiale che non può essere qualificato come «sottoprodotto», ai sensi della prima di tali disposizioni, può essere tuttavia considerato un «sottoprodotto di origine animale», a norma della seconda di dette disposizioni.

2) L’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, deve essere interpretato nel senso che le spedizioni di sottoprodotti di origine animale rientranti nel regolamento n. 1069/2009 sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento n. 135/2012, fatte salve le ipotesi in cui il regolamento n. 1069/2009 prevede espressamente l’applicazione del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento n. 135/2012.

3) L’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento n. 135/2012, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica alla spedizione di una miscela di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1069/2009, e di altri materiali, qualificati come rifiuti non pericolosi, a norma del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento n. 135/2012. La proporzione che i sottoprodotti di origine animale rappresentano nella miscela è irrilevante al riguardo.

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