FAST FIND : FL6068

Flash news del
09/11/2020

Voltura del permesso di costruire e obbligo di versamento degli oneri concessori

Secondo il TAR Calabria, ai fini dell'obbligo di versamento degli oneri concessori rileva anche l’avvio dell’attività edificatoria.

Il TAR Calabria-Catanzaro 30/10/2020, n. 1746 si è pronunciato sul dibattuto tema dell’individuazione del soggetto a cui spetta, in caso di voltura del permesso di costruire, il pagamento del contributo di costruzione e degli oneri di di urbanizzazione.

Nel caso di specie i ricorrenti contestavano la cartella di pagamento a loro notificata per la corresponsione degli oneri di urbanizzazione relativi al rilascio di un permesso di costruire in favore della loro madre. In particolare, i ricorrenti rilevavano che il titolo edilizio era stato volturato ad una impresa di costruzioni, senza che la titolare del permesso, successivamente deceduta, avesse provveduto ad effettuare sul terreno alcuna opera di trasformazione edilizia.

Il TAR Calabria ha accolto il ricorso, condividendo l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale non è il solo rilascio del titolo edilizio a determinare l'obbligo di versamento degli oneri concessori, rilevando anche l'esecuzione dell'attività edilizia assentita, con la conseguenza che ove ci sia stata voltura a favore di terzi del titolo edilizio da parte dell'originario titolare, unita al mancato avvio da parte di costui di alcuna attività edificatoria, l'intestatario iniziale della concessione deve essere ritenuto libero da ogni obbligo pecuniario nei confronti dell'ente concedente per oneri concessione e per contributo di costruzione.
L’avvenuta voltura del titolo edilizio accettata dal Comune estingue infatti il rapporto con l’originario dante causa, operando come una novazione soggettiva liberatoria del debitore originario per accettazione del Comune. Ne consegue che gli oneri di urbanizzazione ricadono sul soggetto che ha realizzato le opere di trasformazione edilizia in favore della quale è stato volturato il titolo fonte dell’obbligazione.

E' stato quindi ritenuto che i ricorrenti non potessero rispondere della richiesta di pagamento, ai quali la cartella era stata notificata a titolo di coobbligati in qualità di coeredi dell’originaria titolare del permesso di costruire.

Sul tema rileva anche un'altra pronuncia, questa volta del Cons. giust. amm. Sicilia, sentenza 13/10/2011, n. 666, nella quale è stato precisato che nel caso di voltura non è rinvenibile alcun indicatore normativo speciale che faccia ritenere comunque applicabile la disciplina civilistica della solidarietà derivante dalla fattispecie dell'accollo ai sensi dell'art. 1273, Cod. civ.. Pertanto la parte cedente che non abbia iniziato l'edificazione e quindi non abbia realizzato, neppure in minima parte, la costruzione degli edifici, viene a trovarsi liberata, in virtù della voltura del titolo edilizio, dall'obbligo di corrispondere gli oneri di concessione ed il contributo di costruzione, non essendosi verificato il presupposto di esigibilità del credito pubblico, ovvero la materiale trasformazione urbanistica del territorio.

Per completezza si segnala tuttavia che sulla materia esiste anche un orientamento del Consiglio di Stato (sentenza 29/02/2016, n. 828 su una fattispecie in cui i lavori erano già iniziati al momento della voltura) secondo il quale la voltura non comporterebbe automaticamente la liberazione dell'originario titolare dall'obbligo di pagare il contributo di costruzione, occorrendo a tal fine l'espresso accollo del nuovo titolare e l'accettazione dell'Amministrazione creditrice.

Dalla redazione