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04/11/2020

Appalti pubblici: valore stimato dell'appalto e obbligatorietà del collegio consultivo tecnico

In tema di appalti pubblici, il MIT chiarisce che occorre far riferimento al valore stimato dell’appalto (e non all'importo a base d’asta) per stabilire se si tratti di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, rispetto alle quali è obbligatoria la costituzione di un collegio consultivo tecnico.

L'articolo 6 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) prevede che fino al 31/12/2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, di cui all’articolo 35 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, è obbligatoria la costituzione di un collegio consultivo tecnico presso ogni stazione appaltante (si veda Appalti pubblici sopra soglia: il collegio consultivo tecnico è obbligatorio fino al 31/12/2021).

In proposito, è stato chiesto al Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT) se la costituzione del collegio consultivo tecnico sia da applicare obbligatoriamente anche a lavori pubblici che seppur superiori alla soglia comunitaria come base d'asta divengono poi inferiori a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Il MIT (con il parere 718/2020) ha risposto che occorre far riferimento non all’importo a base d’asta bensì al valore stimato dell’appalto e chiarito la differenza tra valore stimato degli appalti e importo a base d’asta, così come delineata anche nel documento di ITACA “Indirizzi operativi per il calcolo del valore stimato degli appalti e per la redazione del prospetto economico di servizi e forniture" (qui allegato):
- l'importo a base d'asta si compone dell’importo a base d’asta soggetto a ribasso e dell’importo a base d’asta non soggetto a ribasso
- il valore stimato di un appalto pubblico, di cui all’art. 35, comma 4, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (richiamato nell’art. 6 del D.L. 76/2020) da prendere in considerazione al fine di valutare l’eventuale superamento della soglia comunitaria, è quello derivante dalla somma dell’importo a base di gara (al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge), nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso e di eventuali opzioni, rinnovi, premi e pagamenti.
Pertanto, l’importo di aggiudicazione non incide sull’applicazione dell'art. 6 del D.L. 76/2020.

Il MIT ricorda inoltre che il valore complessivo dell’appalto di cui all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016, è fondamentale soprattutto per individuare la corretta procedura da seguire nell’aggiudicazione di un appalto con relativi obblighi di pubblicità (contratto di rilevanza europea oppure contratto sotto soglia), nonché per verificare gli obblighi previsti dall’art. 21 del D. Leg.vo 50/2016. Questo importo è anche quello che deve essere indicato in occasione di richiesta del CIG. 

Dalla redazione