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03/11/2020

Ordini professionali - Funzioni amministrative e giurisdizionali dei Consigli nazionali

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si pronunciano sulla coesistenza in capo al Consiglio nazionale degli Ordini professionali di funzioni giurisdizionali e amministrative, ribadendo che la “doppia funzione” non incide sull’autonomia e imparzialità del Consiglio.

Nel caso di specie si trattava di un procedimento disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense. Il ricorrente denunciava la violazione o falsa applicazione dell'art. 61, comma 1, della L. 247/2012, nella parte in cui prevede che l'impugnazione dei provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina si propone con ricorso avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF, mentre nel caso di specie quest'ultimo aveva deciso nella sua integrale composizione, esercitando, contemporaneamente, funzioni amministrative e giurisdizionali.

In via generale gli Ordini professionali territoriali svolgono le funzioni amministrative mediante il Consiglio direttivo e le funzioni disciplinari mediante il Consiglio di disciplina. Viceversa, il Consiglio nazionale, quando può esercitare attività giurisdizionale, può svolgere legittimamente entrambe le funzioni e mantiene i suoi poteri giurisdizionali anche se non ha istituito al suo interno una apposita sezione dedicata ai procedimenti disciplinari.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 27 ottobre 2020, n. 23593, hanno infatti affermato che la mancata istituzione di tale organo e la decisione da parte del CNF nella sua integrale composizione non fa venir meno il carattere di terzietà ed indipendenza di detto Consiglio Nazionale (essendo, anzi, esse maggiormente garantite per il ricorrente), né la natura "giustiziale" della sua attività e delle sue decisioni.

Sul punto è stato quindi ribadito che in tema di giudizi disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, i quali hanno natura giurisdizionale in quanto si svolgono dinanzi ad un giudice speciale istituito dall'art. 21 del D. Leg.vo LGT 23/11/1944, n. 382 (tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione - vedi testo vigente in allegato), la spettanza al Consiglio di funzioni amministrative accanto a quelle propriamente giurisdizionali non ne menoma l'indipendenza quale organo giudicante.
Ciò perché, secondo la Corte, non è la mera coesistenza delle due funzioni ad incidere sull'autonomia ed imparzialità del Consiglio né, tantomeno, sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, quanto piuttosto il fatto che quelle amministrative siano affidate all'organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente subordinata (che va verificato caso per caso), essendo in tale ipotesi immanente il rischio che il potere dell'organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali.

Pertanto, la mancata costituzione di un'apposita sezione disciplinare all'interno del CNF non incide sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, né sull'imparzialità e sull'autonomia dell'organo giudicante, le quali sono comunque assicurate dalla sua composizione collegiale e dalla natura elettiva dei suoi componenti.

Dalla redazione