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Deliberaz. G.R. Puglia 08/10/2020, n. 1675

Individuazione dell'alveo fluviale in modellamento attivo come definito dall'art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Assetto Idrogeologico Puglia. Indirizzi applicativi e chiarimenti.
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Testo del documento


Il presente provvedimento si propone di fornire taluni indirizzi applicativi ed annessi chiarimenti relativamente alla individuazione dell'alveo di modellamento attivo come definito dall'art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Assetto Idrogeologico Puglia.

A tali fini, stante la complessa e stratificata normativa in tema di tutela delle acque pubbliche ed in tema di tutela del paesaggio che, negli anni, ha visto avvicendarsi differenti normative di tutela (varate sia a livello statale che a livello regionale), si riporta di seguito un inquadramento generale di cornice inerente sia alla legislazione sulle acque pubbliche che a quella sul paesaggio.

Premesso che, in tema di tutela delle acque pubbliche:

- il primo atto normativo in tema di opere idrauliche è il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (G.U. n. 234 del 7 ottobre 1904) recante "Testo unico sulle opere idrauliche";

- successivamente fu emanato il Regio Decreto n. 14 agosto 1920, n. 1285 recante "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche" il cui art. 1 disponeva che gli uffici del Genio civile provvedono alla compilazione degli schemi degli elenchi principali e suppletivi delle acque pubbliche, a termini degli artt. 3 e 4 del R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161 contenente disposizioni sulle derivazioni di acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali;

- in tema di "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" è poi intervenuto il successivo Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (G.U. n. 117 del 17 maggio 1924) con l'introduzione della tutela idrogeologica dei terreni e l'istituzione del "Vincolo idrogeologico", R.D. a tutt'oggi in vigore. Il tenore e la portata di tale norma risiede già nell'art. 1 che così testualmente recita: "Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 (articoli che riguardano dissodamenti, cambiamenti di coltura ed esercizio del pascolo), possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque". Già dalla lettura della citata disposizione è agevole dedurre che, sin dal 1923, il legislatore ha inteso tutelare e preservare, per motivi di difesa del suolo, l'ambiente fisico e paesaggistico di determinate porzioni del territorio particolarmente "sensibili" per propria natura, garantendo altresì che tutti gli interventi antropici che vanno ad interagire con essi non ne compromettano la stabilità, né inneschino fenomeni erosivi, ecc., con conseguente ed evidente possibilità di arrecare danni;

- nel 1933 è stato emanato il successivo Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", che, all'art. 1, ha definito pubbliche "tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse". In virtù di tale disposizione le acque pubbliche sono state iscritte, a cura del Ministero dei Lavori Pubblici, distintamente per province, in elenchi da approvare per decreto reale;

- questo articolo è stato poi abrogato con Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 rubricato "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36", in materia di risorse idriche, che, al comma 1, dispone che: "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne" e al comma 2 che "I provvedimenti di approvazione degli elenchi delle acque pubbliche già efficaci alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in vigore per ogni effetto ad essi attribuito dalle leggi vigenti";

- anche a seguito del verificarsi di numerosi eventi calamitosi (alluvioni, frane e smottamenti) e della necessità di dare un impulso alla gestione dei territori più fragili (siano essi già assoggettati al vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923 o privi della cogenza vincolistica) nella logica di un riordino delle norme in un unico corpus, il Parlamento ha promulgato la Legge 18 maggio 1989, n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" che ridefinisce l'assetto organizzativo e funzionale della "difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi", successivamente abrogata dal D.Lgs. n. 152/2006 e smi. Detta legge individuava nel Piano di Bacino (ovvero nei suoi piani stralcio, denominati PAI - Piano stralcio di Assetto Idrogeologico), lo "strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato";

- in attuazione della citata legge n. 183/1989 e secondo la previsione dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 267, con legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 recante "Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia", la Regione Puglia ha istituito l'Autorità di Bacino della Puglia (AdB);

- con Delibera del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005, l'AdB ha approvato il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico per i bacini regionali pugliesi e per il bacino interregionale del fiume Ofanto composto dai documenti e dagli elaborati e dalle relative Norme Tecniche di Attuazione (d'ora in avanti per brevità NTA);

- le predette NTA rappresentano lo strumento di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI): in particolare queste ultime, al Titolo II, normano i processi di gestione dei territori contermini a fiumi, torrenti e corsi d'acqua comunque denominati e/o identificati. Ed infatti l'art. 4 delle NTA così recita:

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