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D. Min. Esteri 16/02/2012, n. 51

Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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[Premessa]





Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e

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Art. 1 - Principi generali

1. Il presente regolamento detta disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza applicabili agli uffici all'estero di

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Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

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Art. 3 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli uffici all'estero, incluse le unità tecniche locali in quanto articolazioni degli stessi.

2. Il presente regolamento si applica agli istituti italiani di cultura se gli stessi sono considerati dagli ordinamenti

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Art. 4 - Uffici all'estero aventi sede negli Stati dell'Unione Europea

1. Agli uffici all'estero aventi sede negli Stati dell'Unione Europea si applica la normativa locale, purc

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Art. 5 - Uffici all'estero aventi sede negli Stati non facenti parte dell'Unione Europea

1. Agli uffici all'estero aventi sede in Stati non facenti parte dell'Unione Europea e dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si applica la normativa locale nel rispetto dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in capo al titolare dell'ufficio permane comunque l'obbligo:

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Art. 6 - Medico competente per gli uffici aventi sede negli Stati dell'Unione Europea

1. Il capo dell'ufficio all'estero avente sede in uno degli Stati dell'Unione Europea nomina quale medico competente un libero professionista locale, in possesso di

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Art. 7 - Medico competente per gli uffici non aventi sede negli Stati dell'Unione Europea

1. Il capo dell'ufficio all'estero avente sede in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea può nominare quale medico competente un libero professionista locale, in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dal decre

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Art. 8 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

L'individuazione del numero e delle modalità di designazione e di elezione dei rappresentanti

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Art. 9 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

1. La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' ob

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Art. 10 - Coordinamento e controllo

1. La Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni del Ministero svolge attività di coordinamento, controllo,

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Art. 11 - Clausola finanziaria

1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fin

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Art. 12 - Abrogazioni

E' abrogato il decreto ministeriale 21 novembre 1997, n. 497.

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