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19/10/2020

Sostituzione infissi e Superbonus 110%: indicazioni sul calcolo dei massimali

Chiarimenti e indicazioni su come calcolare il massimale per l’intervento di finestre comprensive di infissi, previsto tra quelli che possono essere “trainati” nel regime del Superbonus, date anche le indicazioni contrastanti fornite dal Decreto Rilancio e dai decreti ministeriali attuativi.

ECOBONUS E SOSTITUZIONE FINESTRE CON INFISSI - Gli interventi sostituzione degli infissi sono tra quelli agevolati nell’ambito del c.d. “Ecobonus”, come previsto dal comma 345, art. 1 della L. 296/2006 nonché dal comma 1, art. 14 del D.L. 63/2013.
In questo gruppo di interventi rientrano anche:
- la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati (vedi in proposito Circolare 23/04/2010, n. 21/E, risposta 3.2);
- la sostituzione del pavimento in legno posato al piano terra (c.d. “pavimento contro terra”, vedi in proposito Risoluzione 25/06/2012, n. 71/E);
- dal 2015, l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installati all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata.
Per questi interventi, è prevista una detrazione del 50% delle spese (fino al 2017 era il 65%), fino a un massimo della detrazione di 60.000 Euro, pertanto con un limite di spesa pari a 120.000 Euro.
Vedi per approfondimenti Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (c.d. “Ecobonus”).

SOSTITUZIONE FINESTRE CON INFISSI “TRAINATA” NEL SUPERBONUS 110%- Ai sensi del comma 2, art. 119 del D.L. 34/2020, detti interventi sono tra quelli che possono rientrare nel c.d. “Superbonus 110%” - la maxi-agevolazione introdotta dal citato art. 119 del D.L. 34/2020 - se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi principali (o “trainanti”), disciplinati dal medesimo articolo (vedi Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico).
La condizione che gli interventi trainati siano eseguiti “congiuntamente” a quelli trainanti si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti (si vedano: Circolare 08/08/2020, n. 24/E, punto 2.2; art. 2 del D. Min. Sviluppo Econ. 06/08/2020 - Decreto Requisiti - comma 5).
Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus ad interventi trainati occorre che:
1) le spese sostenute per gli interventi trainanti siano effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione;
2) le spese per gli interventi trainati siano effettuate nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

MASSIMALE PER INTERVENTO “TRAINATO” - Dato il limite complessivo della detrazione pari a 60.000 Euro, se “trainati” nel regime del 110%, il limite di spesa è scende a 54.545 Euro (60.000 /1,1).
Questa è la restrittiva interpretazione adottata nei decreti attuativi dell’art. 119 del D.L. 34/2020, anche se il comma 2 dell’art. 119, D.L. 34/2020, che si occupa degli interventi “trainati”, dice che questi sono soggetti alla maggiore aliquota di detrazione “nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica dalla legislazione vigente”. A rigor di logica, essendo il limite di spesa previsto dalla legislazione vigente per tale intervento teoricamente 120.000 Euro (come visto sopra), e applicando a questo la percentuale di detrazione del 110%, deriverebbe un massimale di detrazione di 132.000 Euro, ma il decreto non la pensa così.

INTERVENTO A LIVELLO CONDOMINIALE O SINGOLO, MASSIMALI - L’intervento di sostituzione delle finestre, comprensive di infissi, può essere effettuato sia a livello condominiale che da ciascun singolo proprietario.
In caso di intervento condominiale, parliamo tuttavia di sostituzione degli infissi delle parti comuni, quindi ad esempio portone d’ingresso del palazzo, finestre dei vani scale, ecc.
A proposito del limite di spesa in caso di intervento di sostituzione degli infissi delle parti comuni, il modello di asseverazione allegato al D.M. 06/08/2020 (c.d. “Decreto Asseverazioni”) recita testualmente (sezione “Interventi trainati”, punto 1.2): “la spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al prodotto del limite di spesa prevista dall’ecobonus (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell’intervento, diviso l’aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l’edificio”.
A nostro parere l’indicazione qui data dal modello relativamente al limite di detrazione da calcolarsi in misura pari a 60.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari è molto dubbia, dal momento che questa indicazione non si evince infatti da alcuna norma.
Gli infissi dei singoli appartamenti non rientrano infatti nel concetto di “parti comuni” ma sono invece di pertinenza di ciascun singolo proprietario.
Pertanto, qualora si volesse fare a livello condominiale un intervento di sostituzione degli infissi di ciascuna singola unità immobiliare occorrerebbe l’approvazione all’unanimità dei proprietari (vedi Assemblea condominiale: tabella completa delle maggioranze per deliberare).
Solo in questo caso, secondo chi scrive, il limite di detrazione potrebbe essere calcolato moltiplicando 60.000 Euro per il numero delle unità immobiliari.
Accettando poi l’indicazione del Decreto Asseverazioni si arriverebbe al paradosso che l’intervento trainato di sostituzione di infissi delle parti comuni sarebbe agevolata con importi ben maggiori del corrispondente intervento principale “trainante”, ad esempio di isolamento termico dell’intero edificio.

Dalla redazione