FAST FIND : FL6027

Flash news del
19/10/2020

Abusi edilizi in zone vincolate: il terzo condono si applica solo agli interventi minori

In tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincoli, la Corte di Cassazione ha affermato che il terzo condono edilizio si applica solo agli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria. Sono invece del tutto esclusi gli interventi maggiori di cui ai num. 1, 2, 3 dell’allegato I, D.L. 269/2003.

TERZO CONDONO EDILIZIO - INTERVENTI SANABILI - Per l’applicabilità del c.d. terzo condono edilizio previsto dall’art. 32 del D.L. 269/2003, conv. dalla L. 326/2003, si fa riferimento all’allegato I del medesimo Decreto che individua le seguenti tipologie di interventi suscettibili di sanatoria:
- Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
- Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del D.L. 269/2003;
- Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. d), realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
- Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. c), realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'art. 2 del D.M. 02/04/1968, n. 1444;
- Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. c), realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
- Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b), realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

OPERE IN ZONE VINCOLATE - Con riferimento ad abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo, la C. Cass. pen. 23/09/2020, n. 26524 ha affermato che la sanatoria è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato I del citato D.L. 269/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Tale esclusione vale per tutti gli interventi edilizi maggiori nelle aree sottoposte a vincoli e non soltanto per gli interventi su immobili vincolati o dichiarati monumento nazionale o di interesse particolarmente rilevante ai sensi dell’art. 32, D.L. 269/2003, comma 27, lett. e) (come sostenuto dal ricorrente).

Nella fattispecie la Corte ha quindi confermato l’ordinanza della Corte d’Appello che aveva ritenuto inapplicabile il condono edilizio del 2003 sulla base di due elementi:
- la preesistenza alla costruzione del vincolo idrogeologico (accertata con consulenza tecnica);
- la natura dell'intervento edilizio, trattandosi di nuova costruzione e non di intervento minore.

Per completezza si segnala il conforme orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale, ai sensi dell’art. 32, D.L. 269/2003, comma 27, lett. d), le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, tra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) le opere siano state realizzate prima dell'imposizione del vincolo;
b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria);
d) vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.
A ciò deve aggiungersi che non possono essere comunque sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque d’inedificabilità, anche relativa (vedi C. Stato 05/08/2020, n. 4933).

Si ricorda infine che l’art. 3 del D.P.R. 380/2001 è stato oggetto di modifica da parte del D.L. Semplificazioni - D.L. 16/07/2020, n. 76, conv. dalla L. 11/09/2020, n. 120 (vedi Nuove definizioni interventi edilizi dopo la conversione del D.L. 76/2020).

Dalla redazione