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15/10/2020

Il rifiuto di sottoscrivere il verbale di consegna configura un grave illecito professionale

È legittima l’esclusione dalla gara dell’offerente che abbia rifiutato di sottoscrivere il verbale di consegna in una precedente procedura.

FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di noleggio, installazione e disinstallazione degli arredi natalizi per le festività 2019/2020, secondo le modalità previste per gli appalti sotto soglia. La ricorrente era stata esclusa dalla gara in quanto nel 2017 era stata effettuata nei suoi confronti la revoca dall’aggiudicazione per il medesimo servizio a causa del rifiuto della sottoscrizione del verbale di consegna. La ricorrente quindi impugnava l'atto di esclusione dalla procedura, la revoca precedente e, infine, il provvedimento di aggiudicazione della nuova gara ad un altro concorrente.

Il TAR Veneto 09/09/2020, n. 800 ha confermato l’esclusione e respinto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni.

CONFIGURABILITÀ DEL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE - Il provvedimento di esclusione fondato sul grave illecito professionale doveva ritenersi sufficientemente motivato con il richiamo al precedente provvedimento di revoca dell’aggiudicazione. Il rifiuto di sottoscrivere il verbale di consegna del servizio in prossimità delle festività natalizie in vista delle quali gli arredi avrebbero dovuto essere installati aveva infatti determinato il concreto rischio di avviare il servizio in tempo non più utile e aveva comportato maggiori spese a causa dell’aggiudicazione al secondo classificato.
Tale condotta può essere considerata come un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, comma 5, lett. c), in quanto, come chiarito dalle Linee guida n. 6 di ANAC (aggiornate con delibera 11/10/2017, n. 1008), a tal fine assumono rilevanza tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell'affidatario e la conseguente escussione della garanzia prevista dall'art. 93 del D. Leg.vo 50/2016 (vedi punto 2.1.2.4. delle suddette Linee guida).

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE - Infine il TAR ha rilevato che, accertata la legittimità dell’esclusione dalla gara, la ricorrente non poteva impugnare i successivi atti della procedura (e quindi l’aggiudicazione disposta in favore del controinteressato), perché non si trovava più in una posizione giuridica differenziata rispetto alla stessa e doveva ritenersi ormai priva di legittimazione a lamentare l’illegittimità dell’aggiudicazione all’esito di una procedura alla quale non aveva partecipato e non aveva diritto di partecipare, come qualsiasi altra ditta che non vi aveva preso parte ab initio.
Sul punto il TAR ha condiviso l’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui la mera partecipazione (di fatto) alla gara non è sufficiente per attribuire la legittimazione al ricorso e la definitiva esclusione o l'accertamento retroattivo della illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva.

Dalla redazione