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14/10/2020

Effetti della richiesta di sanatoria sull’ordine di demolizione

La richiesta di sanatoria sospende l’ordine di demolizione impartito in precedenza, che torna a spiegare i suoi effetti al momento in cui la sanatoria venga respinta. L’ordine intimato successivamente alla richiesta e prima del suo esame risulta invece illegittimo.

Nel caso di specie si trattava di un abuso in zona vincolata per l’avvenuta realizzazione di un terrazzo, “dissimulato dalla copertura in coppi”, non autorizzato. La ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento mediante il quale il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici aveva ordinato la rimessa in pristino di immobile (in base agli artt. 160 e 167, D. Leg.vo 42/2004), sostenendo:
- che era stata presentata domanda di sanatoria,
- l’intervenuta prescrizione del potere sanzionatorio;
- la carenza di motivazione in relazione al tempo trascorso.

In proposito il Consiglio di Stato, con la sentenza del 25/09/2020, n. 5632 ha precisato che la richiesta di concessione in sanatoria di un'opera edilizia non inficia la legittimità dell'ordine di demolizione impartito in precedenza, atteso che l'ordine di demolizione risulta illegittimo soltanto se viene adottato all'indomani della domanda di sanatoria; ciò in ragione del fatto che l'istanza di sanatoria impedisce che l'Amministrazione prima del suo esame si attivi per eliminare un abuso che potrebbe essere sanato.

L'ordine di demolizione è, infatti, un atto vincolato che poggia sull'atto presupposto che accerta la presenza di un abuso edilizio, con la conseguenza che l'efficacia dell'ordine di demolizione resta sospesa all'indomani della presentazione della domanda di sanatoria, ma al momento in cui la stessa venga respinta, l'ordine di demolizione torna a spiegare i suoi effetti.

Ne consegue che non è necessario che l'amministrazione adotti un ulteriore ordine di demolizione, poiché la domanda di sanatoria non caduca l'ordine di demolizione, ma ne sospende solo gli effetti, i quali ricominciano a decorrere a far data dall'adozione del diniego di sanatoria.

Nella fattispecie la domanda di sanatoria era comunque stata effettuata successivamente al provvedimento sanzionatorio, il quale pertanto non andava annullato e doveva ritenersi ancora efficace.

In relazione agli altri profili di doglianza è stato ribadito che:
- a fronte di un abuso edilizio che arreca un vulnus all'assetto del territorio (in una zona peraltro già vincolata sotto il profilo ambientale - paesaggistico), non può opporsi alcuna possibile valutazione discrezionale con riguardo alla ingiunzione di demolizione, in quanto il giudizio di antigiuridicità dell'operato è già complessivamente contenuto nella legge, sicché non vi è ragione di una specifica motivazione sulla preminenza dell'interesse pubblico e, ancor meno, su una non dovuta ponderazione tra interessi pubblici e privati coinvolti;
- l'accertamento dell'illecito amministrativo urbanistico-edilizio e paesaggistico, nonché la conseguente applicazione delle relative sanzioni, possono intervenire anche dopo il decorso di un rilevante lasso temporale dalla consumazione dell'abuso, al quale deve riconoscersi natura permanente, con la conseguenza che esso cessa soltanto dopo la materiale esecuzione della sanzione.

Dalla redazione