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13/10/2020

Cessione del credito e sconto in fattura, cambiato il modello per l’opzione

L’Agenzia delle entrate, in vista dell’apertura dal 15/10/2020 dello sportello telematico per l’invio delle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in relazione, apporta alcune modifiche al modello con le relative istruzioni per la compilazione.

Il Provv. Agenzia Entrate 12/10/2020, n. 326047, apporta modifiche alla modulistica per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, con le relative istruzioni, approvato con il precedente Provvedimento 08/08/2020, n. 283847, in riferimento al c.d. “Superbonus 110%” - l’agevolazione per interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici introdotta dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") - nonché alle altre agevolazioni per le quali tali opzioni sono consentite.
Le modifiche sono finalizzate a poter gestire le opzioni relative a tutte le tipologie di interventi indicati dall’art. 121 del D.L. 34/2020.

Il provvedimento reca inoltre le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione all’Agenzia delle entrate, in vista della data del 15/10/2020, a partire dalla quale è possibile esercitare tale opzione, tramite il servizio web o gli altri canali telematici dell’Agenzia.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020, gli aventi diritto alle detrazioni possono scegliere - in aggiunta alla normale fruizione delle detrazioni nel quinquennio previsto - tra una delle seguenti opzioni:
1) un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (e fino a un massimo pari al corrispettivo dovuto stesso), anticipato dal fornitore di beni e/o servizi relativi agli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
2) la trasformazione in credito d’imposta, finalizzata unicamente alla cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (il soggetto che sostiene le spese non può usufruire direttamente del credito d’imposta - come sembrava previsto dalla versione originaria del comma 1, art. 121 del D.L. 34/2020, ma deve obbligatoriamente cederlo).

Al fine di agevolare la liquidità per le imprese coinvolte nel meccanismo dello sconto in fattura, o comunque del soggetto cessionario del credito, il comma 1-bis dell’art. 121 del D.L. 34/2020 dispone che l’opzione può essere esercitata con riferimento a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
A tali fini, per gli interventi di cui al Superbonus, i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo, e ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% della spesa.
Cessionari e fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (Provvedimento Agenzia entrate 283847/2020, punto 5.5).

Si riporta di seguito uno schema riepilogativo.

  

Dalla redazione